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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso dello Stato contro norme della Regione Liguria in materia di incarichi dirigenziali, stabilizzazione del personale e valutazione ambientale strategica, dopo che la Regione ha modificato le disposizioni impugnate.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2008), concernenti gli incarichi dirigenziali a dipendenti non di ruolo, la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, la composizione delle commissioni sanitarie e l’esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) di alcuni tipi di piani.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 comma 1, 5, 11, 12 comma 1 lett. c), 46 comma 3 lett. a) e b), della legge della Regione Liguria n. 10 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, commi 1, 2 lett. s) e 3, della Costituzione. Sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. La Regione Liguria aveva modificato le disposizioni impugnate nel corso del giudizio, eliminando i profili di contrasto con i principi costituzionali in materia di pubblico impiego, concorsi e tutela dell’ambiente.

Il principio

Nelle questioni di legittimità in via principale, il processo si estingue quando la norma impugnata viene abrogata o modificata dalla Regione in modo da rimuovere i profili di illegittimità denunciati dallo Stato. La Corte non entra nel merito e prende atto della cessazione della materia del contendere.

Domande e risposte

Perché le norme sull’incarichi dirigenziali erano censurate?

Le norme sulla stabilizzazione del personale e sugli incarichi dirigenziali potevano confliggere con i principi del concorso pubblico (art. 97, comma 3, Cost.) e con la disciplina statale del pubblico impiego. La legge ligure prevedeva un tetto del 30% agli incarichi dirigenziali a dipendenti non di ruolo e la stabilizzazione di personale assunto con contratti flessibili senza concorso.

Perché le norme sulla valutazione ambientale strategica erano censurate?

L’art. 46 della legge ligure escludeva alcuni tipi di piani dalla valutazione ambientale strategica (VAS), prevista dalla direttiva europea 2001/42/CE e dal d.lgs. n. 152 del 2006. Questa esclusione poteva violare la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente» (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.).

Come si risolve un conflitto tra Stato e Regione sulla legittimità di una legge?

Lo Stato può impugnare in via principale una legge regionale davanti alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione (art. 127 Cost.). La Corte valuta la compatibilità con i parametri costituzionali. Se la Regione modifica nel frattempo la norma, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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