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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'Art. 4 D.P.R. 131/1986 disciplina operazioni di società ed enti costituiti all'estero che spostano sede o capitali in Italia.
  • Norma rilevante per notai, commercialisti e operatori che curano la registrazione di atti soggetti al tributo.
  • Dal 2027 la disciplina confluirà nel nuovo Testo Unico imposte indirette (D.Lgs. 1.8.2025 n. 123).
  • Si applica il principio di alternatività IVA-Registro (art. 40) quando l'atto è soggetto a IVA.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 Imp. Reg. – Operazioni di società ed enti esteri

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

1. Sono soggetti a registrazione: a) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all’estero ovvero della sede dell’amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all’estero; b) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell’amministrazione in uno Stato non facente parte della Unione europea; c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Unione europea, della sede dell’amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell’amministrazione non si trovi in uno Stato della Unione europea; d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Unione europea, della sede dell’amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l’imposta prevista dalla direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008; e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Unione europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell’amministrazione in uno Stato non facente parte della Unione europea, sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell’amministrazione nè quella legale in uno Stato della Unione europea, sempreché, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Unione europea, l’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell’amministrazione nè quella legale in uno Stato della Unione europea; h) l’istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell’oggetto principale dell’impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell’amministrazione in uno Stato facente parte della Unione europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).

L'art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 disciplina operazioni di società ed enti costituiti all'estero che spostano sede o capitali in Italia. Si tratta di una norma che il professionista – commercialista, consulente fiscale o notaio – deve maneggiare con sicurezza ogni volta che assiste un cliente nella formazione, registrazione o riqualificazione di un atto rilevante ai fini del tributo. La sua corretta applicazione incide direttamente sul costo dell'operazione, sulla tempistica degli adempimenti e sulla certezza dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate.

Struttura della norma e ratio

La disposizione si inserisce nell'impianto generale del Testo Unico dell'imposta di registro, che combina regole sostanziali (presupposto, base imponibile, aliquota) e regole procedurali (termini, ufficio competente, modalità di pagamento). Nel caso dell'art. 4, la ratio è garantire la corretta tassazione di operazioni società ed enti esteri, prevenendo elusioni e assicurando un trattamento uniforme tra contribuenti che si trovino in situazioni analoghe. Per il cliente SRL o per la parte notarile il messaggio operativo è duplice: rispettare la lettera della norma e, allo stesso tempo, valutare con il consulente se esistano scelte di pianificazione legittime che minimizzino l'onere fiscale complessivo.

Aspetti operativi per il consulente

In sede operativa l'art. 4 richiede di prestare attenzione ai seguenti profili: individuazione esatta del presupposto applicativo, qualificazione dell'atto secondo la tariffa (Parte I o Parte II), rispetto dei termini di richiesta della registrazione previsti dagli artt. 13-14 e – in caso di operazioni complesse – coordinamento con l'imposta sul valore aggiunto secondo il principio di alternatività dell'art. 40. Il commercialista che assiste una SRL nella stipula di contratti rilevanti, o il notaio chiamato a rogare l'atto, deve documentare in modo tracciabile la scelta interpretativa adottata, anche in vista di un possibile controllo formale o sostanziale dell'Agenzia.

Contenuto tecnico dell'articolo

Il testo dell'art. 4 prevede sinteticamente: «1. Sono soggetti a registrazione: a) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all’estero ovvero della sede dell’amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all’estero; b) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell’amministrazione in uno Stato non facente parte della Unione europea; c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Unione europea, della sede dell’amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o…». È fondamentale leggere la norma in combinato disposto con il resto del Testo Unico: in particolare con gli articoli che disciplinano la base imponibile, la liquidazione, la riscossione e le sanzioni, oltre che con la tariffa allegata. Solo una lettura sistematica consente di applicare correttamente l'imposta principale, suppletiva o complementare nei diversi contesti operativi.

Prospettiva 2027 e riordino normativo

Il D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123, attuativo della delega per la riforma fiscale, riordina la disciplina delle imposte indirette diverse dall'IVA: dal 2027 la materia qui regolata confluirà in un unico Testo Unico delle imposte indirette, con possibili affinamenti formali ma sostanziale continuità della disciplina. Il professionista è chiamato fin d'ora a presidiare il monitoraggio dei decreti correttivi, dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e delle prime istruzioni operative, così da accompagnare i clienti nella transizione senza soluzione di continuità.

Raccomandazioni operative

Per la SRL e per il professionista che ne cura gli adempimenti è opportuno: (i) verificare in via preventiva la qualificazione dell'atto rispetto all'art. 4; (ii) calendarizzare i termini di registrazione e i relativi pagamenti; (iii) conservare prova della registrazione e degli estremi (data, numero, ufficio) per esibirli in caso di controlli; (iv) valutare l'eventuale opzione per regimi alternativi (cedolare secca, prezzo-valore, regimi agevolati prima casa o piccola proprietà contadina) quando consentita dalla natura dell'operazione.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 4 del D.P.R. 131/1986?

L'art. 4 disciplina operazioni di società ed enti costituiti all'estero che spostano sede o capitali in Italia. Si tratta di una norma del Testo Unico dell'imposta di registro che incide sulla qualificazione fiscale dell'atto, sulla base imponibile e sui termini di registrazione, ed è di applicazione quotidiana per notai e commercialisti.

Come si applica concretamente nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate?

In pratica il contribuente o il pubblico ufficiale richiedono la registrazione dell'atto nei termini previsti (di regola 20 o 30 giorni dalla data dell'atto ai sensi degli artt. 13-14), liquidano l'imposta secondo la tariffa allegata e versano contestualmente il tributo tramite F24/F23 o piattaforme telematiche. In caso di registrazione di sedi estere e capitali esteri, è consigliabile coordinarsi con il consulente per evitare errori di qualificazione che possano determinare imposta complementare o sanzioni.

Quali novità introduce il D.Lgs. 1.8.2025 n. 123 per il 2027?

Il D.Lgs. 1.8.2025 n. 123 riordina le imposte indirette diverse dall'IVA in un nuovo Testo Unico applicabile dal 2027; la disciplina dell'art. 4 confluisce nella corrispondente disposizione del nuovo TU con sostanziale continuità di contenuto. Resta opportuno monitorare i decreti correttivi e i provvedimenti dell'Agenzia per i necessari adeguamenti operativi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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