Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 320/2010 – Clandestinità come reato e manifesta inammissibilità

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    Il Giudice di pace di Trieste aveva sollevato, in riferimento a numerosi parametri costituzionali, questione sulla legittimità del reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis TU Immigrazione). La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: molte censure erano generiche, alcune norme invocate come parametro erano state erroneamente indicate e mancava adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Trieste, in un procedimento penale a carico di un cittadino straniero imputato del reato di ingresso e soggiorno illegale, ha censurato l’art. 10-bis del TU Immigrazione sotto molteplici profili: irragionevolezza, violazione della funzione rieducativa della pena, lesione del diritto di difesa, contrasto con norme internazionali recepite in Costituzione tramite l’art. 117.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 comma 2, 27 e 117 della Costituzione, contestando sotto vari profili la scelta legislativa di penalizzare la clandestinità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Molte censure erano generiche e non motivate; alcune norme internazionali richiamate come parametro interposto tramite l’art. 117 Cost. erano state erroneamente identificate (confondendo la Convenzione ONU del 1948 con altri strumenti). La motivazione complessiva non raggiungeva il livello minimo richiesto.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono individuare con precisione le norme parametro, incluse quelle interposte richiamate tramite l’art. 117 Cost.; l’erronea o generica indicazione dei parametri rende inammissibile la questione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il reato di cui all’art. 10-bis TU Immigrazione?

    Punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene in Italia in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

    Quali erano le critiche del Giudice di pace di Trieste?

    Tra le altre: la pena pecuniaria sarebbe inutile per chi non ha redditi; la norma non permetterebbe all’imputato di dimostrare cause di giustificazione; ci sarebbero disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie analoghe; la norma punirebbe una condizione personale anziçhé un fatto.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    Per difetti formali: le censure erano generiche, le norme parametro erano state indicate in modo errato (ad es. confondendo la Dichiarazione universale ONU con altri trattati) e non era dimostrata adeguatamente la rilevanza della questione nel caso concreto.

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  • Corte cost. n. 319/2010 – Omesso versamento IVA e irretroattività della legge penale

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    Il Tribunale di Orvieto aveva sollevato questione sulla possibile applicazione retroattiva dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (reato di omesso versamento IVA) a fatti precedenti la sua entrata in vigore. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché l’ordinanza di rimessione non descriveva il caso concreto e la motivazione era del tutto carente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, introdotto nel 2006, punisce chi non versa l’IVA dovuta oltre una certa soglia. Il Tribunale di Orvieto, chiamato a giudicare fatti anteriori all’entrata in vigore della norma, aveva dubbi sulla sua applicazione retroattiva, sollevando questione costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Orvieto ha sollevato questione di legittimità dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, in relazione all’art. 5 dello stesso decreto, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’applicazione ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non descriveva la fattispecie concreta, non motivava sulla rilevanza della questione e presentava argomenti inadeguati sia sul principio di irretroattività (art. 25 Cost.) sia sull’eguaglianza (art. 3 Cost.). Tra l’altro, il rimettente erroneamente parlava di “art. 10-bis” invece che di “art. 10-ter”.

    Il principio

    Un’ordinanza di rimessione che non descriva la fattispecie concreta e non motivi adeguatamente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza è manifestamente inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza del dubbio costituzionale nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000?

    Punisce chi non versa, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo superiore a 250.000 euro (soglia vigente al momento).

    Qual era il dubbio del Tribunale di Orvieto?

    Riteneva che la norma potesse applicarsi retroattivamente a fatti (mancati versamenti IVA) commessi prima della sua entrata in vigore, in violazione del principio di irretroattività penale (art. 25, comma 2, Cost.).

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    Perché l’ordinanza di rimessione era priva dei requisiti minimi: non indicava i fatti concreti, non spiegava perché la questione fosse rilevante nel giudizio, e la motivazione sulla non manifesta infondatezza era oscura e contraddittoria.

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  • Corte cost. n. 318/2010 – Reato di ingresso e soggiorno illegale e giustificato motivo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni che chiedevano di introdurre nell’art. 10-bis del Testo Unico Immigrazione una clausola di esclusione della punibilità per giustificato motivo. I giudici rimettenti (Giudici di pace di Lecco, La Spezia, Vasto, Perugia e Tribunale di Trento) non avevano adeguatamente motivato la rilevanza e i parametri costituzionali invocati.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dalla legge n. 94 del 2009) punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che entra o si trattiene illegalmente in Italia. Diversi giudici di pace e un tribunale dubitavano che la norma fosse costituzionale nella parte in cui non prevede, come fa invece l’art. 14, comma 5-ter, dello stesso testo unico, un’esimente per il giustificato motivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Giudici di pace di Lecco (sez. di Missaglia), La Spezia, Vasto e Perugia, nonché il Tribunale di Trento, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non esclude la punibilità per giustificato motivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione erano carenti sotto il profilo della motivazione: non descrivevano adeguatamente le fattispecie concrete, non spiegavano la rilevanza della questione nel giudizio principale e presentavano argomenti insufficienti o contraddittori.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere adeguatamente motivate sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza: l’omissione di tali elementi determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 10-bis del TU Immigrazione?

    Punisce con ammenda (da 5.000 a 10.000 euro) lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio italiano in violazione delle norme sull’immigrazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

    Perché i giudici rimettenti dubitavano della sua costituzionalità?

    Ritenevano ingiusto che la norma non prevedesse una clausola esimente per giustificato motivo, a differenza di quanto disposto per l’analoga fattispecie dell’art. 14, comma 5-ter, che tutela lo straniero inottemperante all’ordine di espulsione per ragioni giustificate.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni?

    Per difetti di motivazione delle ordinanze di rimessione: mancava la descrizione della fattispecie concreta, la rilevanza nel giudizio principale non era dimostrata e gli argomenti sulla non manifesta infondatezza erano insufficienti.

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  • Corte cost. n. 317/2010 – Decreto penale di condanna e interrogatorio preventivo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione che censurava la mancata previsione dell’interrogatorio preventivo per l’imputato opponente a decreto penale di condanna. Secondo la Corte la posizione processuale di chi si oppone a un decreto penale è strutturalmente diversa da quella di chi viene citato direttamente a giudizio ai sensi dell’art. 555 c.p.p., e tale differenza giustifica il trattamento normativo distinto.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice emette un decreto penale di condanna, l’imputato può fare opposizione. Il Pretore di Salerno sosteneva che, in questo caso, dovesse applicarsi la stessa regola prevista per le citazioni dirette a giudizio: l’obbligo di un invito preventivo a presentarsi per l’interrogatorio, a pena di nullità. Riteneva, cioè, che senza tale formalità si creasse una disparità ingiustificata tra i due tipi di imputati e si comprimesse il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234, nella parte in cui non prevedono che il decreto di citazione a giudizio emesso dopo opposizione a decreto penale di condanna debba essere preceduto dall’invito a rendere interrogatorio ex art. 375, comma 3, c.p.p. Parametri invocati: artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha rilevato che l’ordinanza di rimessione risaliva al 1999 ma era giunta alla Corte solo nel 2010. Nel merito, ha ritenuto che le due posizioni processuali – quella dell’imputato citato direttamente e quella dell’opponente a decreto penale – non siano identiche, e che la differenza di disciplina non si traduca in una violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

    Il principio

    L’opponente a decreto penale di condanna non è in posizione processuale identica a chi viene citato direttamente a giudizio; la mancata previsione dell’interrogatorio preventivo per il primo non viola i principi costituzionali di eguaglianza e di difesa.

    Domande e risposte

    Che cos’è il decreto penale di condanna?

    È un provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, condanna l’imputato a una pena pecuniaria senza dibattimento. L’imputato può fare opposizione per aprire il processo ordinario.

    Perché il Pretore riteneva incostituzionale la norma?

    Perché chi viene citato direttamente a giudizio ha diritto a un invito preventivo per rendere l’interrogatorio (art. 555 c.p.p.), mentre l’opponente a decreto penale non ce l’ha, pur trovatosi in una fase analoga del processo.

    Quale è stata la conclusione della Corte?

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: le due situazioni processuali non sono identiche e la differenza di trattamento è costituzionalmente giustificata.

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  • Corte cost. n. 271/2010 – Soglia di sbarramento elezioni europee Mezzogiorno

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    La Corte dichiara inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge n. 18/1979 (elezioni al Parlamento europeo), che prevede la soglia di sbarramento al 4% senza correttivi per la partecipazione ai resti a favore delle liste escluse. Le questioni erano state sollevate dal TAR Lazio a seguito dei ricorsi di candidati non eletti alle elezioni europee del 2009.

    Di cosa si tratta

    Alle elezioni europee del giugno 2009, diverse liste politiche non avevano superato la soglia di sbarramento del 4% e non avevano ottenuto seggi. Alcuni candidati di queste liste, in particolare del Mezzogiorno, avevano ottenuto voti superiori a quelli di candidati eletti di liste che avevano superato la soglia, lamentando la disparità nel meccanismo di assegnazione dei seggi anche tramite i cosiddetti «resti». Il TAR Lazio aveva sollevato più questioni di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, nn. 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 10 e 11 Cost. in relazione al Trattato UE e alla CEDU, contestando la soglia di sbarramento senza un meccanismo di diritto di tribuna per le liste escluse.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili tutte le questioni, riuniti i giudizi. Le ordinanze di rimessione presentavano vizi formali e non dimostravano adeguatamente né la rilevanza né la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale relative alle leggi elettorali sono soggette agli stessi requisiti formali di ammissibilità di qualsiasi altra questione: difetti di motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza comportano la dichiarazione di inammissibilità, indipendentemente dall’importanza politica della materia.

    Domande e risposte

    Cos’è il «diritto di tribuna»?

    Un meccanismo che consente alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all’assegnazione dei seggi residui (calcolati con il metodo dei resti), così garantendo almeno una rappresentanza minima alle forze politiche con un certo radicamento nel paese.

    La soglia del 4% alle europee è costituzionale?

    La Corte non ha risposto nel merito per inammissibilità. In linea generale, le soglie di sbarramento nelle leggi elettorali rientrano nella discrezionalità del legislatore, purré non siano sproporzionate.

    I candidati del Mezzogiorno erano penalizzati?

    I ricorrenti sostenevano che, per via della ripartizione circoscrizionale dei seggi (la circoscrizione meridionale esprimeva meno parlamentari delle circoscrizioni settentrionali), i candidati del Sud dovevano ottenere più voti per essere eletti, con effetti distorsivi amplificati dalla soglia di sbarramento.

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  • Corte cost. n. 270/2010 – Concentrazione Alitalia esenzione antitrust costituzionale

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4-quinquies, del d.l. n. 347/2003, introdotto dalla legge n. 166/2008, che ha sottratto alla procedura ordinaria antitrust la comunicazione dell’operazione di concentrazione Alitalia-CAI. La norma non viola gli artt. 3 e 41 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nell’autunno 2008, la Compagnia Aerea Italiana (CAI) aveva acquisito i rami d’azienda di Alitalia in amministrazione straordinaria, in un’operazione di concentrazione senza precedenti. Una norma speciale (l’art. 4, comma 4-quinquies, introdotto dal d.l. n. 134/2008) aveva stabilito che tale concentrazione non fosse soggetta alla normale procedura di notifica all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ma a una procedura semplificata. Eurofly e altre compagnie concorrenti avevano impugnato il provvedimento AGCM davanti al TAR Lazio, che aveva sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4-quinquies, del d.l. n. 347/2003 (introdotto dall’art. 1, comma 10, del d.l. n. 134/2008, conv. legge n. 166/2008), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto alle normali procedure antitrust e per lesione della libertà d’iniziativa economica delle imprese concorrenti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Dichiara inoltre inammissibile l’intervento di Alitalia-Linee Aeree Italiane in una delle cause. La scelta legislativa di una procedura speciale per la concentrazione in una grande crisi industriale rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola né l’eguaglianza né la libertà d’impresa.

    Il principio

    Norme speciali per la gestione di crisi industriali di rilevanza sistemica (come il salvataggio di Alitalia) possono derogare alle procedure ordinarie in materia di concorrenza, purché non creino distorsioni irragionevoli o sproporzionate: la discrezionalità del legislatore in situazioni di crisi eccezionale è ampia.

    Domande e risposte

    Cosa prevede di solito la procedura antitrust per le concentrazioni?

    Le imprese che intendono procedere a una fusione o acquisizione di dimensioni rilevanti devono notificare l’operazione all’AGCM, che valuta se essa possa creare o rafforzare una posizione dominante lesiva della concorrenza.

    Perché la norma speciale per Alitalia era controversa?

    Perché sottraeva alla normale valutazione antitrust un’operazione di concentrazione gigantesca (fusione di Alitalia e AirOne), che creava di fatto un monopolio su molte rotte nazionali, a danno dei concorrenti.

    Eurofly ha poi vinto la causa amministrativa?

    Questo giudizio riguardava solo la questione costituzionale; la causa principale davanti al TAR Lazio proseguiva separatamente.

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  • Corte cost. n. 269/2010 – Immigrati irregolari servizi regionali Toscana

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 2, comma 2, della legge toscana n. 29/2009 (accoglienza degli stranieri) per difetto di motivazione sul punto più delicato (estensione dei servizi agli stranieri irregolari); dichiara non fondate le questioni sugli altri articoli, ritenendo che le disposizioni regionali non invadano la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva approvato nel 2009 una legge organica sull’accoglienza e l’integrazione degli stranieri, che prevedeva tra l’altro interventi anche a favore di stranieri privi di permesso di soggiorno e l’estensione di alcune tutele ai cittadini neocomunitari. Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (art. 117, secondo comma, lett. b) Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, commi 2 e 4, e 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera d), della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), e nono comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte: (1) dichiara inammissibile la questione sull’art. 2, comma 2 (servizi agli irregolari) per difetto di motivazione; (2) dichiara non fondate le questioni sugli artt. 2, comma 4, e 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera d): le disposizioni regionali riguardano l’integrazione sociale e non la disciplina del soggiorno, materia questa ultima riservata allo Stato.

    Il principio

    Le Regioni possono legiferare in materia di integrazione sociale degli stranieri (tutela dei diritti sociali, accesso ai servizi, integrazione lavorativa) senza per questo invadere la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione, che riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno, non l’organizzazione dei servizi di accoglienza.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono erogare servizi agli stranieri irregolari?

    La Corte non ha risposto nel merito su questo punto specifico (inammissibilità del primo motivo). In linea generale, le Regioni non possono disciplinare l’immigrazione, ma possono organizzare servizi sociali sul proprio territorio; i limiti dipendono dall’ampiezza delle prestazioni garantite.

    Cosa distingue la competenza statale sull’immigrazione da quella regionale sull’integrazione?

    La competenza statale riguarda le regole di ingresso, soggiorno e allontanamento; quella regionale può riguardare l’organizzazione di servizi sociali, sanitari, educativi a favore delle persone presenti sul territorio, anche straniere.

    I cittadini neocomunitari possono ricevere tutele regionali aggiuntive?

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 2, comma 4, che estendeva le tutele ai neocomunitari: la disposizione era considerata compatibile con la disciplina statale e comunitaria.

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  • Corte cost. n. 268/2010 – Parità rappresentanza comitati caccia Molise

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Molise n. 19/1993, nella parte in cui la composizione dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia non garantisce la paritaria rappresentanza tra associazioni venatorie e organizzazioni professionali agricole, in violazione del principio fissato dalla legge statale n. 157/1992.

    Di cosa si tratta

    La legge molisana sulla caccia prevedeva una composizione sbilanciata dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC): 11 rappresentanti delle associazioni venatorie contro soli 5 rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori. La Federazione provinciale coltivatori diretti di Campobasso aveva impugnato davanti al TAR Molise le delibere provinciali che applicavano tale composizione, e il TAR aveva sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Molise ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio di rappresentanza paritaria fissato dall’art. 14, comma 10, della legge n. 157/1992.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale molisana, nella parte in cui non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole nei comitati di gestione degli ATC.

    Il principio

    La legge statale n. 157/1992 enuncia un principio fondamentale di rappresentanza paritaria tra cacciatori e agricoltori negli organi di gestione della caccia; le Regioni non possono derogare a tale principio, che tutela gli interessi ambientali e agricoli in modo equilibrato.

    Domande e risposte

    Che cosa sono gli ambiti territoriali di caccia (ATC)?

    Sono gli enti che gestiscono la programmazione e la gestione venatoria in un determinato territorio; nei loro comitati di gestione sono rappresentate sia le associazioni dei cacciatori sia le organizzazioni degli agricoltori, poiché la caccia incide sull’attività agricola.

    Perché la rappresentanza paritaria è un principio fondamentale?

    Perché la caccia interagisce direttamente con l’ambiente agricolo: i cacciatori utilizzano i fondi altrui, e i danni alla fauna selvatica o alle coltivazioni dipendono anche dall’equilibrio tra le due categorie negli organi di gestione.

    Come doveva essere corretta la norma molisana?

    La Regione Molise avrebbe dovuto garantire una composizione paritaria (o comunque non sbilanciata a favore dei cacciatori) nei comitati, in conformità al principio statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 267/2010 – Sanità Calabria commissario e fondazione oncologica

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Calabria n. 11/2009 sul piano di rientro dal disavanzo sanitario, nella parte relativa all’assorbimento del personale della Fondazione Campanella nell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini senza concorso. Dichiara invece estinti i giudizi su altre disposizioni a seguito di cessazione della materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva approvato la legge n. 11/2009 sul ripiano del disavanzo sanitario 2008 e sull’accordo con lo Stato per il rientro dai deficit del servizio sanitario. Alcune disposizioni prevedevano l’assorbimento diretto — senza concorso — del personale medico e sanitario della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella nell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato più articoli della legge per violazione del principio del concorso pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, 5 e 6 della legge della Regione Calabria n. 11/2009 e l’art. 1 della legge n. 48/2009 (modifica), in riferimento agli artt. 3, 51, 81 e 97 della Costituzione. Parallelamente, la Regione Calabria aveva impugnato l’art. 22, comma 4, del d.l. n. 78/2009 (nomina del Commissario per il piano di rientro).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara illegittimi gli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 11/2009 nella parte relativa all’assorbimento senza selezione del personale della Fondazione Campanella. Dichiara estinti i giudizi sugli altri articoli impugnati (artt. 1, comma 1, lett. a) e b), e 2, commi 1, 2, 3 e 6) per cessazione della materia del contendere, nonché il giudizio sull’art. 22, comma 4, del d.l. n. 78/2009 promosso dalla Regione Calabria.

    Il principio

    L’assorbimento diretto di personale tra enti del servizio sanitario regionale, senza alcuna procedura selettiva, viola il principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 della Costituzione: anche le esigenze di continuità del servizio non possono giustificare l’omissione totale di qualsiasi forma di selezione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la Fondazione Campanella?

    La Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella era un ente privato operante nel settore oncologico in Calabria, con unità operative poi assorbite nell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini.

    Perché alcuni giudizi sono stati dichiarati estinti?

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando le disposizioni impugnate sono state abrogate o modificate in modo da eliminare i vizi contestati, e le parti hanno chiesto l’estinzione del giudizio.

    Qual era il piano di rientro sanitario calabrese?

    Un accordo tra la Regione Calabria e lo Stato per il ripianamento progressivo del debito accumulato dal servizio sanitario regionale, con misure di riorganizzazione e controllo della spesa, sotto la supervisione di un Commissario governativo.

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  • Corte cost. n. 266/2010 – Cattura richiami vivi caccia Lombardia e Toscana illegittima

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 19/2009 e dell’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 53/2009, che autorizzavano la cattura di uccelli selvatici da richiamo vivi per la stagione venatoria. Le Regioni avevano legiferato in assenza dei presupposti fissati dalla direttiva UE sulla tutela degli uccelli selvatici, violando la competenza esclusiva statale in materia ambientale.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Lombardia e Toscana avevano approvato leggi per la stagione venatoria 2009/2010 che autorizzavano la cattura viva di alcune specie di uccelli da utilizzare come richiami in caccia. La normativa UE (direttiva 79/409/CEE) consente tale deroga solo in condizioni rigidamente controllate e in assenza di soluzioni alternative soddisfacenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato entrambe le leggi regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia n. 19/2009 e l’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 53/2009, per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto le Regioni avevano autorizzato la cattura in deroga senza rispettare i presupposti della direttiva 79/409/CEE e della legge statale n. 157/1992 (che richiede parere favorevole dell’ISPRA).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le leggi regionali, riuniti i giudizi. Le Regioni non potevano autorizzare la cattura di uccelli in deroga senza rispettare i presupposti comunitari (in particolare il parere favorevole dell’ISPRA, che nella specie era stato negativo) e senza tener conto dei vincoli posti dalla normativa statale a tutela dell’ambiente.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva dello Stato: le Regioni possono legiferare in materia venatoria, ma non possono derogare ai vincoli statali e comunitari sulla protezione della fauna selvatica senza rispettarne le condizioni.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «richiami vivi» nella caccia?

    Uccelli della stessa specie o di specie affini, catturati vivi e utilizzati dai cacciatori per attrarre altri uccelli selvatici. La loro cattura è consentita in deroga alle norme di protezione solo in presenza di condizioni specifiche previste dalla direttiva UE.

    Perché il parere dell’ISPRA era decisivo?

    La legge statale n. 157/1992 subordina la potestad legislativa regionale in materia di cattura di richiami vivi al parere favorevole dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Nel caso della Regione Lombardia, l’ISPRA aveva espresso parere negativo il 9 giugno 2009.

    Le Regioni possono regolare la caccia?

    Sì, nell’ambito della legislazione concorrente; ma non possono derogare ai principi fondamentali statali né agli obblighi comunitari in materia di tutela della fauna selvatica, che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 265/2010 – Custodia cautelare obbligatoria reati sessuali incostituzionale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p., nella parte in cui impone obbligatoriamente la custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale (artt. 609-bis e 609-quater c.p.), senza consentire al giudice di applicare misure meno gravose quando le esigenze cautelari possano essere soddisfatte altrimenti. La norma violava gli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Con il d.l. n. 11/2009 (pacchetto sicurezza), il legislatore aveva introdotto per i reati di violenza sessuale una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere: il giudice non poteva applicare misure alternative (come gli arresti domiciliari) nemmeno quando riteneva che le esigenze cautelari fossero fronteggiabili con esse. I GIP di Belluno e Venezia e il Tribunale del riesame di Torino avevano sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 11/2009 (legge n. 38/2009), nella parte in cui impone la custodia in carcere per gli artt. 609-bis e 609-quater c.p. senza far salva l’ipotesi in cui le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno gravose. Parametri: artt. 3, 13 primo comma e 27 secondo comma della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La presunzione assoluta cede a una presunzione relativa, superabile caso per caso.

    Il principio

    Le presunzioni assolute di adeguatezza della sola custodia in carcere violano il principio di proporzionalità della misura cautelare, il principio di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.): il giudice deve poter valutare sempre il caso concreto, anche per i reati più gravi.

    Domande e risposte

    La sentenza vale solo per i reati sessuali?

    Questa pronuncia riguarda specificamente gli artt. 609-bis e 609-quater c.p. La Corte ha poi esteso il ragionamento ad altri reati con analoghe presunzioni assolute in successive sentenze (tra cui la n. 231/2011 e la n. 110/2012 per i reati di mafia).

    Cosa può fare ora il giudice?

    Può applicare una misura diversa dalla custodia in carcere (ad esempio gli arresti domiciliari) se, nel caso concreto, esistono elementi specifici che dimostrano che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con quella misura meno gravosa.

    La presunzione assoluta era prevista anche per altri reati?

    Sì: l’art. 275, comma 3, c.p.p. conteneva presunzioni assolute per i reati di mafia, terrorismo e altri gravi delitti. La Corte ha dichiarato l’illegittimità di quelle relative ai reati sessuali, con pronunce analoghe per le altre categorie nei periodi successivi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 264/2010 – Distacco comuni Veneto Trentino conflitto poteri

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Livinallongo del Col di Lana, che lamentava la mancata presentazione da parte del Ministro dell’interno del disegno di legge per il distacco dalla Regione Veneto, nonostante l’esito favorevole del referendum ex art. 132, secondo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    I comuni di Livinallongo del Col di Lana, Cortina d’Ampezzo e Colle Santa Lucia avevano votato favorevolmente (tramite referendum) per il distacco dalla Regione Veneto e l’aggregazione alla Regione Trentino Alto-Adige. Il Ministro dell’interno non aveva presentato al Parlamento il disegno di legge previsto dall’art. 45, comma 4, della legge n. 352/1970, mentre alcuni parlamentari avevano depositato proprie proposte di legge costituzionale. Il Comune di Livinallongo aveva promosso conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Il Comune di Livinallongo sosteneva che la mancata presentazione del DDL da parte del Ministro dell’interno e la presentazione di proposte di legge da parte dei parlamentari avessero leso il diritto di iniziativa e di autodeterminazione comunale garantito dall’art. 132, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso nella fase di ammissibilità. I Comuni non sono legittimati a sollevare conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale: tale legittimazione spetta solo ai poteri dello Stato, non agli enti territoriali.

    Il principio

    I Comuni, pur essendo soggetti costituzionalmente garantiti, non sono «poteri dello Stato» ai sensi degli artt. 134 e 37 della legge n. 87/1953; non possono quindi promuovere conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 132, secondo comma, della Costituzione?

    Consente, con legge della Repubblica, il distacco di province e comuni da una Regione per aggregarli a un’altra, previo consenso della maggioranza delle popolazioni interessate espresso tramite referendum.

    Il Comune di Livinallongo ha potuto far valere le sue ragioni?

    No, in questo giudizio: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella fase di delibazione preliminare, senza esaminare il merito del conflitto. Altre vie processuali (TAR, eventuale ricorso per conflitto tra enti) restano teoricamente percorribili.

    Il distacco dei tre comuni è poi avvenuto?

    La vicenda del distacco di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto è rimasta a lungo irrisolta sul piano legislativo, nonostante l’esito positivo del referendum.

    Norme collegate