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Con Sentenza n. 93/2010 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter dell….
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter dell…. La questione è stata sollevata da Tribunale di S.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),. Parametro costituzionale: art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), promosso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimen. Rimettente: Tribunale di S.
La decisione della Corte
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle
Il principio
La norma impugnata contrasta con i principi costituzionali richiamati come parametro; ne deriva l’illegittimità costituzionale della disposizione.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 93/2010?
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter dell….
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.
Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?
La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.