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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 4, della legge pugliese sulle linee elettriche, nella parte in cui esentava le varianti di tracciato concordate dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale, violando la normativa statale e comunitaria in materia di VIA.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva approvato la legge n. 25/2008 in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt. L’art. 4, comma 4, prevedeva che le varianti di tracciato degli impianti esistenti, concordate con i proprietari dei fondi e le amministrazioni interessate, non fossero soggette né ad autorizzazione né a denuncia, equiparandole a interventi di manutenzione ordinaria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più articoli della l.r. Puglia n. 25/2008, tra cui l’art. 4, comma 4, in riferimento agli artt. 10, 11 e 117, primo comma, secondo comma, lettere a) e s), e terzo comma, della Costituzione, per violazione della normativa di derivazione comunitaria in materia di VIA.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 4, nella parte in cui, comprendendo tra le manutenzioni ordinarie le varianti di tracciato, le sottraeva alla verifica di assoggettabilità alla VIA. Ha dichiarato invece non fondate le questioni sull’art. 5, comma 7, e non ha ritenuto necessario pronunciarsi sugli altri articoli, le cui questioni erano assorbite o inammissibili.

Il principio

La variazione del percorso di un elettrodotto esistente costituisce una modifica progettuale sostanziale che non può essere assimilata alla manutenzione ordinaria e deve essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA: una legge regionale che la esoneri viola i principi fondamentali in materia ambientale stabiliti dal d.lgs. n. 152/2006 e dalla normativa comunitaria.

Domande e risposte

Che cos’è la verifica di assoggettabilità alla VIA (o “screening”)?

È la procedura preliminare con cui si accerta se un progetto debba essere sottoposto alla piena Valutazione di impatto ambientale. Per gli interventi sulla rete elettrica, il d.lgs. n. 152/2006 prevede specifiche soglie e criteri per determinare quando lo screening sia obbligatorio.

Perché le varianti di tracciato non possono essere manutenzione ordinaria?

Perché implicano una modificazione progettuale che può alterare l’impatto ambientale dell’opera; il principio di prevenzione della normativa VIA esige che qualsiasi modifica significativa sia valutata in anticipo, indipendentemente dall’accordo tra le parti private.

Le questioni sugli altri articoli della legge pugliese sono state decise?

La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 5, comma 7; per gli altri articoli (artt. 19, comma 2, e 20, comma 2) ha pronunciato declaratoria di inammissibilità o non ha dovuto esaminarne il merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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