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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 2 e 3 della legge pugliese n. 31/2008, che subordinava le autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili a misure di compensazione a favore della Regione, in contrasto con il divieto stabilito dall’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003. Le questioni su artt. 1 e 7 sono state dichiarate non fondate.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva approvato una legge che consentiva alla Giunta di stipulare accordi con operatori industriali, condizionando il rilascio delle autorizzazioni per impianti da energie rinnovabili alla realizzazione di misure di compensazione ambientale a favore della Regione. Il Governo aveva impugnato la legge, ritenendola in contrasto con la disciplina statale e comunitaria in materia di autorizzazione unica per le fonti rinnovabili.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, 4, 7, comma 1, della l.r. Puglia n. 31/2008, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che le misure di compensazione regionali contrastassero con il divieto dell’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 2, commi 1, 2 e 3, e 3, commi 1 e 2, della legge pugliese, perché condizionavano l’autorizzazione a impianti rinnovabili a misure di compensazione, violando il divieto di cui all’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 1 e 7, comma 1 (che riguardavano accordi più generali senza il divieto delle compensazioni vincolate), e inammissibile la questione sull’art. 4.

Il principio

Le Regioni non possono subordinare il rilascio dell’autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili a misure di compensazione a proprio favore, poiché tale divieto, stabilito dall’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003, costituisce un principio fondamentale della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di competenza concorrente, vincolante per le Regioni.

Domande e risposte

Cosa vieta l’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003?

Vieta di subordinare l’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili al versamento di misure di compensazione a favore delle Regioni o delle Province; tale divieto tutela la promozione delle energie rinnovabili impedendo che le Regioni rendano più costosa o complessa l’autorizzazione.

Accordi di compensazione e accordi di riequilibrio ambientale sono la stessa cosa?

No: l’art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 consente accordi tra Regioni e operatori che prevedano “misure di compensazione e riequilibrio ambientale” non vincolate all’autorizzazione; la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 1 pugliese, che si limitava a questo tipo di accordi.

Con quali altri principi si raccorda questa sentenza?

La sentenza si inserisce nella giurisprudenza della Corte sulle limitazioni regionali alle fonti rinnovabili: la Corte ha sistematicamente dichiarato incostituzionali le norme regionali che frappongono ostacoli agli impianti da energie rinnovabili senza il fondamento nelle linee guida statali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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