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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso governativo contro la legge ligure sulle stabilizzazioni del personale del SSN regionale, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Governo, accettata dalla Regione Liguria attraverso la Giunta regionale.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato la legge della Regione Liguria n. 12 del 2009, che prevedeva la stabilizzazione di personale precario e nuove assunzioni presso gli IRCCS e le aziende del Servizio sanitario regionale, ritenendo che tali disposizioni contrastassero con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3, commi 2, 3 e 4, della l.r. Liguria n. 12/2009, in riferimento agli artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, e 118 della Costituzione.

La decisione della Corte

Il Governo ha rinunciato al ricorso. La Regione Liguria ha accettato la rinuncia attraverso delibera della Giunta regionale — unico organo competente ad accettare la rinuncia — e non tramite il solo avvocato difensore. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, precisando che la rinuncia in udienza dell’avvocato non era sufficiente e che occorreva l’accettazione espressa dell’organo costituzionale competente.

Il principio

Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione da parte della controparte devono provenire dagli organi istituzionalmente competenti (per la Regione, dalla Giunta regionale con delibera formale); la sola dichiarazione dell’avvocato in udienza non è sufficiente ad accettare la rinuncia.

Domande e risposte

Chi può accettare la rinuncia al ricorso per una Regione?

La Giunta regionale, con formale deliberazione: le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale richiedono che la rinuncia sia accettata dalla “parte costituita”, e per le Regioni tale parte è la Giunta, non il semplice difensore.

Cosa succede se la rinuncia non è accettata?

Il processo prosegue e la Corte decide nel merito; la rinuncia unilaterale del ricorrente senza accettazione della controparte non produce effetti estintivi del giudizio.

Perché il Governo aveva rinunciato al ricorso?

La pronuncia non specifica le ragioni, ma di solito ciò avviene quando le norme impugnate sono state modificate in modo soddisfacente dal legislatore regionale, o quando è intervenuto un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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