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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso governativo contro la legge regionale laziale che istituiva il Parco naturale dei Monti Ausoni e il relativo ente di gestione, a seguito di modifiche legislative intervenute nelle more del giudizio che hanno rimosso i profili di illegittimità contestati.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato l’art. 3, comma 2, della legge della Regione Lazio n. 21/2008, che istituiva il Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi. La norma contestata disciplinava l’ente di gestione del parco richiamando le disposizioni della legge regionale n. 29/1997, ritenute incompatibili con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 2, della l.r. Lazio n. 21/2008, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, sostenendo che la disciplina dei parchi naturali rientra nella potestà esclusiva statale per i profili di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

La decisione della Corte

Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Lazio ha approvato la legge n. 5/2009, che ha modificato sostanzialmente la disposizione richiamata dall’art. 3, comma 2, rimuovendo i profili di illegittimità. La Regione Lazio non si era nemmeno costituita in giudizio, e l’Avvocatura dello Stato non aveva insistito nel ricorso; la Corte ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere.

Il principio

Nei giudizi di costituzionalità in via principale, se il legislatore regionale interviene modificando la norma impugnata rimuovendo i vizi contestati, e il ricorrente non insiste nel giudizio, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare il merito della questione.

Domande e risposte

La Regione può istituire parchi naturali con propria legge?

Sì: la Regione ha competenza legislativa concorrente in materia di “governo del territorio”, ma i profili attinenti alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) sono di competenza esclusiva statale. Il raccordo tra le due competenze è una questione delicata che ha generato numerosi conflitti tra Stato e Regioni.

Cosa significa “cessazione della materia del contendere” nel giudizio in via principale?

Significa che, dopo la proposizione del ricorso, è intervenuto un fatto (solitamente una modifica legislativa) che ha eliminato la ragione del conflitto; la Corte prende atto di questa situazione e chiude il giudizio senza pronunciarsi nel merito.

La questione sulla tutela dei parchi poteva avere conseguenze più ampie?

Sì: il tema del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di parchi naturali era oggetto di ricorrente contenzioso costituzionale negli anni 2000-2010, con pronunce che hanno progressivamente definito i confini tra la competenza esclusiva statale per la tutela ambientale e la competenza regionale per il governo del territorio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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