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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della legge ligure che istituisce il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euroregione Alpi Mediterraneo”, con sede in Francia. Le censure del Governo relative alla violazione del principio di leale collaborazione e dell’art. 97 Cost. sono risultate infondate nel merito.

Di cosa si tratta

La Regione Liguria aveva adottato la legge n. 1 del 2009 per partecipare alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), strumento previsto dal Regolamento CE n. 1082/2006, finalizzato a favorire la cooperazione transfrontaliera e la coesione economica e sociale tra regioni europee. Il Governo aveva impugnato la legge, ritenendola in contrasto con gli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale ligure n. 1/2009, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, sostenendo che la partecipazione al GECT richiedesse una previa notifica e autorizzazione statale ai sensi del Regolamento CE e che l’omissione di tale passaggio violasse il principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa alla legge nel suo complesso e ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle specifiche disposizioni degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere b) e d), a seguito di modifiche legislative intervenute nelle more del giudizio. Il GECT, secondo la Corte, è uno strumento di diritto europeo che le Regioni possono utilizzare nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento.

Il principio

Le Regioni possono partecipare a forme di cooperazione territoriale europea previste dal diritto dell’Unione, come il GECT, senza che ciò costituisca di per sé una violazione del principio di leale collaborazione o delle competenze statali, purché siano rispettate le procedure di notifica previste dal Regolamento comunitario.

Domande e risposte

Che cos’è un GECT?

Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale è un soggetto giuridico di diritto europeo, istituito dal Regolamento CE n. 1082/2006, che consente a enti pubblici di diversi Stati membri di cooperare stabilmente in settori di interesse comune (trasporti, ambiente, sviluppo economico) senza dover stipulare trattati internazionali.

Le Regioni italiane possono partecipare a strutture europee senza l’autorizzazione dello Stato?

Il Regolamento CE prevede una procedura di notifica allo Stato, che può opporsi entro determinati termini. La Corte ha chiarito che la legge regionale di per sé non viola le competenze statali se rispetta il quadro europeo.

Cosa significa “cessazione della materia del contendere”?

Significa che, dopo la proposizione del ricorso, alcune norme impugnate erano state modificate dal legislatore regionale, eliminando i profili di illegittimità contestati: su quelle norme il giudizio si è concluso senza decisione nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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