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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la deliberazione della Camera dei deputati che aveva coperto con l’insindacabilità ex art. 68 Cost. le dichiarazioni del senatore Gasparri ritenute diffamatorie nei confronti del pm Woodcock.
Di cosa si tratta
In un’intervista del giugno 2006 pubblicata da “Il Messaggero”, l’allora deputato Maurizio Gasparri aveva rilasciato dichiarazioni ritenute offensive nei confronti del dott. Henry John Woodcock. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle opinioni fossero coperte dall’insindacabilità parlamentare. Il Tribunale di Roma, che doveva giudicare per diffamazione, aveva contestato questa qualificazione.
La questione di legittimità costituzionale
Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (non questione incidentale). Ricorrente: Tribunale ordinario di Roma. Resistente: Camera dei deputati. Norma: deliberazione Camera del 19 dicembre 2008 (insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.).
La decisione della Corte
Ammissibilità del conflitto (fase preliminare): sussistono sia il requisito soggettivo (Tribunale e Camera sono poteri dello Stato legittimati) sia quello oggettivo (il Tribunale lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita). La Corte dispone la notifica e rinvia alla fase di merito.
Il principio
Il Tribunale che procede per un reato di diffamazione è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione contro la Camera che ha deliberato l’insindacabilità ex art. 68 Cost., quando ritiene che quella delibera leda la propria competenza giurisdizionale a decidere in modo definitivo.
Domande e risposte
Cosa è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È il giudizio davanti alla Corte Costituzionale (art. 134 Cost.) attraverso cui un potere dello Stato contesta a un altro potere di avere invaso le sue attribuzioni costituzionalmente garantite.
Cosa prevede l’art. 68, primo comma, Cost. sull’insindacabilità?
I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera delibera se le dichiarazioni contestate rientrino in questa immunità.
Cosa succederà dopo questa ordinanza di ammissibilità?
Il Tribunale di Roma dovrà notificare il ricorso alla Camera dei deputati, che potrà costituirsi in giudizio; la Corte deciderà poi nel merito se la delibera di insindacabilità abbia effettivamente leso le attribuzioni del giudice.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza applicabile anche ai conflitti istituzionali
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