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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’obbligo vaccinale sospeso dalla legge regionale veneta: il Giudice di pace non ha descritto adeguatamente il giudizio principale né motivato la rilevanza della questione in rapporto all’oggetto della causa.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Veneto n. 7/2007 aveva sospeso l’obbligo vaccinale statale (antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e contro l’epatite B) per i nati dal 1° gennaio 2008. Un Giudice di pace, investito di un’opposizione a ordinanza-ingiunzione comunale per mancata vaccinazione, aveva dubitato che la norma regionale violasse il principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1 della legge Regione Veneto 23 marzo 2007, n. 7 (Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva). Parametro: art. 3 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Padova (ordinanza 8 ottobre 2008).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità: il rimettente non ha descritto l’oggetto del giudizio principale (opposizione ad ordinanza-ingiunzione del Comune) in modo da consentire alla Corte di verificare la plausibilità della rilevanza; inoltre la vaccinazione non è incondizionatamente obbligatoria perché va omessa in presenza di pericoli concreti per la salute del minore.
Il principio
La motivazione sulla rilevanza di una questione di legittimità costituzionale deve contenere una descrizione chiara e completa del giudizio principale: senza di essa la Corte non può verificare che l’esito del giudizio dipenda effettivamente dalla norma impugnata.
Domande e risposte
Le vaccinazioni erano obbligatorie per i nati prima del 1° gennaio 2008 in Veneto?
Sì: la legge statale prevedeva l’obbligo per tutte le vaccinazioni richiamate. La legge regionale n. 7/2007 ne aveva sospeso l’obbligo solo per i nati a partire dal 1° gennaio 2008, creando una disparità tra i minori in base alla data di nascita.
Perché il Giudice di pace aveva sollevato la questione?
Stava decidendo sull’opposizione di genitori multati dal Comune per non aver vaccinato la figlia. Riteneva che la norma regionale creasse un’ingiustificata disparità tra bambini nati prima e dopo il 1° gennaio 2008.
Esiste un’eccezione all’obbligo vaccinale?
Sì: la Corte ricorda che, secondo la propria giurisprudenza (ordinanza n. 262/2004), la vaccinazione deve essere omessa o differita in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione sollevata
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