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La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo su istanza concorde delle parti: le disposizioni regionali sugli impianti a fune veneti impugnate erano state nel frattempo modificate dalla Regione stessa, rendendo necessario accertare la persistenza dell’interesse al ricorso.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge veneta sugli impianti a fune (l.r. n. 21/2008) che rinviavano, per gli appalti, alla normativa regionale sui lavori pubblici (l.r. n. 27/2003), ritenendo tale rinvio in contrasto con le competenze statali. Prima dell’udienza, la Regione aveva modificato le norme sostituendo il rinvio alla legge regionale con un richiamo alla “normativa vigente in materia”.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 24, comma 4, e 40, comma 4, della legge Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21 (disciplina impianti a fune, piste e sicurezza sport sulla neve). Parametri: artt. 97 e 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Rinvio a nuovo ruolo: accogliendo la richiesta concorde dell’Avvocatura generale dello Stato e della Regione Veneto, la Corte rinvia per consentire al Governo di valutare la persistenza dell’interesse al ricorso alla luce delle modifiche legislative regionali intervenute, e a entrambe le parti di fornire prove sulla mancata applicazione delle norme impugnate nel periodo in cui erano vigenti.
Il principio
Nel giudizio costituzionale in via principale, quando la norma impugnata viene modificata prima della decisione e le parti concordano sulla necessità di verificare la persistenza dell’interesse al ricorso, la Corte può rinviare la causa a nuovo ruolo per consentire questa valutazione.
Domande e risposte
Perché il rinvio alla legge regionale sui lavori pubblici era contestato?
Perché la disciplina degli appalti pubblici rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.): una legge regionale non può derogare alle norme statali in materia, nemmeno indirettamente attraverso un rinvio ad altra legge regionale.
Cosa ha fatto la Regione Veneto per “correggere” le norme?
Ha approvato la legge regionale n. 4/2010, che ha sostituito il rinvio alla l.r. n. 27/2003 con un generico richiamo alla “normativa vigente in materia”, eliminando il conflitto diretto con la competenza statale.
Cosa succederà dopo il rinvio a nuovo ruolo?
Il Presidente del Consiglio valuterà se mantenere o rinunciare al ricorso alla luce delle modifiche; se rinuncia, il processo si estinguerà; se mantiene il ricorso, la Corte deciderà nel merito sulla compatibilità delle norme nel testo originario.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, parametro del ricorso
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della PA, parametro del ricorso
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