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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul reato di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.) nella forma colposa: il rimettente ha descritto in modo contraddittorio il fatto contestato e ha proposto un petitum oscuro tra pronuncia ablativa e manipolativa.
Di cosa si tratta
Un Giudice di pace stava processando una persona sorpresa ad urinare in una pubblica via. Il rimettente riteneva che l’art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza) fosse ingiusto nella parte in cui puniva anche la condotta colposa, chiedendo alla Corte di eliminare o trasformare in illecito amministrativo questa fattispecie.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 44 del d.lgs. n. 507/1999 e artt. 1 e 7, comma 1, lett. c), della legge n. 205/1999 (delega depenalizzazione), in relazione all’art. 726 c.p., nella parte in cui non prevedono l’eliminazione o la trasformazione in illecito amministrativo degli atti contrari alla pubblica decenza commessi per colpa. Parametri: artt. 3 e 27 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di San Severino Marche (ordinanza 20 luglio 2009).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per due ragioni concorrenti: (1) il rimettente descrive il fatto prima come commesso “per colpa” e poi come privo di “coscienza e volontà” (condotta incolpevole, penalmente irrilevante ex art. 42 c.p.); (2) il petitum è oscuro: il rimettente chiede alternativamente una pronuncia ablativa (eliminazione della fattispecie colposa) o manipolativa (trasformazione in illecito amministrativo), soluzioni che implicano scelte discrezionali del legislatore.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile sia quando la descrizione del fatto nella causa principale è contraddittoria (rendendo impossibile verificare la rilevanza), sia quando il petitum è formulato in modo alternativo o oscuro, rimettendo alla Corte scelte che spettano al legislatore.
Domande e risposte
Cosa punisce l’art. 726 c.p.?
Gli atti o gesti contrari alla pubblica decenza eseguiti in luogo pubblico o aperto al pubblico. È una contravvenzione punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dopo le riforme di depenalizzazione, ma nella sua forma originaria era un reato penale.
La condotta colposa è punibile in materia di contravvenzioni?
In linea generale sì: per le contravvenzioni risponde anche chi agisce per colpa, salvo che la legge richieda espressamente il dolo (art. 42, comma 4, c.p.). Tuttavia, se il fatto è del tutto privo di coscienza e volontà, è penalmente irrilevante ai sensi dell’art. 42, comma 1, c.p.
Qual era la contraddizione nel quesito del giudice rimettente?
Prima qualificava il fatto come commesso “per colpa” (forma minima di imputazione soggettiva) e poi lo descriveva come commesso senza “coscienza e volontà” (condotta incolpevole in senso assoluto): le due affermazioni si escludono a vicenda, rendendo impossibile individuare la fattispecie concretamente applicabile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza nel trattamento sanzionatorio
- Art. 27 della Costituzione — principio di personalità della responsabilità penale
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