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La Corte costituzionale ha rigettato la domanda della Regione Lazio di sospendere il decreto-legge n. 29 del 2010, che interpretava autenticamente le norme sul procedimento elettorale regionale. La Consulta ha ritenuto insussistente il grave e irreparabile pregiudizio necessario per la cautela, anche alla luce dell’imminente svolgimento delle elezioni del 28-29 marzo 2010.
Di cosa si tratta
La Regione Lazio aveva impugnato il decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni sul procedimento elettorale regionale. Temendo che la consultazione del 28-29 marzo 2010 si svolgesse sulla base di norme incostituzionali, la Regione aveva chiesto alla Corte di sospenderne l’efficacia in via cautelare, ai sensi dell’art. 35, comma 1, della legge n. 87 del 1953.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Lazio ha impugnato gli artt. 1 e 2 del d.l. n. 29/2010 in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72 co. 4, 77, 102, 104, 111 e 122, primo comma, della Costituzione, lamentando un’indebita interferenza statale nella competenza regionale a disciplinare nel dettaglio le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.
La decisione della Corte
Con ordinanza del 18 marzo 2010, la Corte ha rigettato la domanda di sospensione. La Consulta ha escluso la sussistenza del “grave e irreparabile pregiudizio” richiesto per la misura cautelare, giudicando che lo svolgimento delle elezioni nei termini fissati non integrasse di per sé un danno irreversibile tale da giustificare la sospensione.
Il principio
La tutela cautelare nei giudizi in via principale davanti alla Corte costituzionale richiede la prova del grave e irreparabile pregiudizio; il semplice timore di svolgere elezioni sulla base di norme successivamente annullabili non è sufficiente a integrare tale requisito.
Domande e risposte
Che cos’è l’istanza di sospensione nel giudizio costituzionale?
È una misura cautelare che la parte ricorrente può chiedere alla Corte affinché sospenda l’efficacia della norma impugnata in attesa della decisione di merito, a condizione di dimostrare un rischio di pregiudizio grave e irreparabile.
Perché la Corte ha rigettato la domanda?
Perché la Regione non ha dimostrato che lo svolgimento delle elezioni sulla base del decreto-legge avrebbe prodotto danni irreversibili: l’annullamento eventuale della norma avrebbe potuto essere valutato nel merito del giudizio principale.
Cosa è successo al merito del ricorso?
L’ordinanza riguarda solo la fase cautelare; il giudizio principale sulla legittimità costituzionale del d.l. n. 29/2010 è stato trattato separatamente dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — Disciplina del decreto-legge, invocato come parametro di costituzionalità
- Art. 122 della Costituzione — Competenza regionale in materia elettorale
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