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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla pena per la violazione degli obblighi di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: il rimettente non ha spiegato perché l’art. 9, comma 2, l. n. 1423/1956 si applichesse al caso e non la norma speciale per appartenenti alla criminalità organizzata.
Di cosa si tratta
Un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza era accusato di inosservanza degli obblighi della misura di prevenzione. Il Tribunale di Caltanissetta aveva dubitato della proporzionalità della pena prevista (reclusione da 1 a 5 anni) e dell’uguaglianza rispetto a chi non fosse soggetto all’obbligo o divieto di soggiorno.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione), come sostituito dall’art. 14 del d.l. n. 144/2005 (contrasto al terrorismo), convertito dalla legge n. 155/2005. Parametri: artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Caltanissetta (ordinanza 22 ottobre 2008).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità: il rimettente non ha motivato perché, in relazione a un soggetto già condannato con provvedimento definitivo di sorveglianza speciale, dovesse applicarsi la norma generale dell’art. 9, comma 2, l. n. 1423/1956 anziché quella speciale dell’art. 6 della legge n. 575/1965 per la criminalità organizzata, e non ha spiegato le ragioni per preferire l’una o l’altra fattispecie.
Il principio
Quando nel giudizio principale sono astrattamente applicabili due diverse disposizioni incriminatrici, il giudice rimettente deve spiegare – pena l’inammissibilità – perché la fattispecie che vuole censurare sia quella effettivamente applicabile nel caso concreto, tenendo conto del criterio di specialità (art. 15 c.p.).
Domande e risposte
Cos’è la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza?
È una misura di prevenzione personale (ora regolata dal d.lgs. n. 159/2011) che impone al soggetto considerato pericoloso obblighi di comportamento (residenza, presentazione all’autorità, ecc.) la cui violazione costituisce reato.
Qual era la differenza tra art. 9, l. n. 1423/1956 e art. 6, l. n. 575/1965?
L’art. 9, comma 2 (nel testo post-2005) prevedeva la reclusione da 1 a 5 anni per chi violasse gli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno; l’art. 6 della l. n. 575/1965 si applicava specificamente agli indiziati di appartenenza ad organizzazioni mafiose.
Perché il difetto di motivazione sulla rilevanza causa inammissibilità?
Perché senza sapere quale norma si applica al caso concreto, la Corte non può valutare se la dichiarazione di incostituzionalità avrebbe effetto sull’esito del giudizio principale: il requisito della rilevanza non risulta soddisfatto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza nel trattamento sanzionatorio
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena
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