Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 254/2010 – Costruzioni in zona sismica e potere di deroga della Regione FVG

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    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva previsto deroghe alle norme antisismiche per le costruzioni nei centri storici (art. 9) e aveva attribuito ai Comuni il potere di classificare le aree a rischio idrogeologico (art. 15). La Corte ha dichiarato inammissibile la questione proposta sotto i profili dell’art. 114 e dell’art. 117, primo comma, Cost. e ha dichiarato illegittime entrambe le disposizioni regionali per violazione delle competenze statali esclusive.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale FVG n. 16 del 2009 dettava norme per le costruzioni in zone sismiche e per la tutela del territorio. L’art. 9 permetteva alla Regione di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche antisismiche per i centri storici. L’art. 15 attribuiva ai Comuni il potere di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori. Entrambe le disposizioni contrastano con la disciplina statale: per le deroghe antisismiche, il potere appartiene al Ministro (art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001); per la classificazione del territorio, la competenza spetta alla pianificazione di bacino (art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006).

    La questione di legittimità costituzionale

    Gli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009 erano censurati in riferimento agli artt. 114, 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri (r. ricorsi n. 96 del 2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione nella parte relativa agli artt. 114 e 117, primo comma, Cost. (parametri evocati in modo non pertinente). Ha dichiarato invece l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni: l’art. 9, perché invadeva la competenza statale in materia di protezione civile e pubblica incolumità, materia non rientrante nelle competenze primarie regionali; l’art. 15, perché contrastava con la disciplina statale della pianificazione di bacino, riconducibile alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale.

    Il principio

    Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e la possibilità di derogarvi rispondono a esigenze di tutela della pubblica incolumità che trascendono le competenze regionali in materia urbanistica, anche quelle di tipo primario delle Regioni a statuto speciale. La classificazione del territorio ai fini del rischio idrogeologico è rimessa alla pianificazione di bacino statale, che ha valore vincolante per gli strumenti regionali e comunali.

    Domande e risposte

    Una Regione può derogare alle norme antisismiche per i centri storici?

    No, neppure le Regioni a statuto speciale con competenza primaria in materia urbanistica. Il potere di deroga alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche appartiene al Ministro delle infrastrutture ai sensi dell’art. 88 del testo unico in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001).

    Chi classifica le aree a rischio idrogeologico?

    La classificazione delle aree sicure e pericolose ai fini edificatori spetta agli organi di pianificazione di bacino (Autorità di bacino), le cui prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni regionali e comunali e sono sovraordinate ai piani territoriali.

    Perché solo alcune questioni erano inammissibili?

    Le questioni relative all’art. 114 Cost. (organizzazione della Repubblica) e all’art. 117, primo comma, Cost. (rispetto del diritto internazionale) erano state evocate senza spiegare in che modo le norme regionali li violassero. L’inammissibilità parziale per errata evocazione del parametro costituzionale non pregiudicava l’esame delle questioni fondate su parametri correttamente invocati.

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  • Corte cost. n. 253/2010 – Reato immigrazione illegale e procedimento del giudice di pace

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    Più Giudici di pace (Orvieto, Cuneo, Gubbio, Vigevano) avevano sollevato questioni di legittimità dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione e di disposizioni connesse (art. 16 e art. 62-bis d.lgs. n. 274 del 2000), lamentando l’irragionevolezza della criminalizzazione del soggiorno irregolare. La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 94 del 2009 aveva introdotto il reato di immigrazione illegale (art. 10-bis), attribuendo la competenza a giudicarlo al giudice di pace, con la possibilità di sostituire la pena pecuniaria con l’espulsione. Vari giudici di pace avevano contestato la razionalità di questa scelta legislativa, ritenendo che l’incriminazione fosse priva di una reale funzione deterrente (l’ammenda sarebbe inesigibile) e che servisse principalmente a rendere più difficile la vita degli irregolari, creando un obbligo di denuncia a carico di pubblici ufficiali e operatori di servizi essenziali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Gli artt. 10-bis e 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000 erano censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, dai Giudici di pace di Orvieto (r.o. nn. 282, 302 e 303 del 2009), Cuneo (r.o. n. 312 del 2009), Gubbio (r.o. nn. 324 e 325 del 2009) e Vigevano (r.o. n. 326 del 2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni, evidenziando plurimi difetti di motivazione nelle ordinanze di rimessione: i giudici non avevano adeguatamente verificato la rilevanza delle questioni nei rispettivi giudizi, non avevano esaurito i tentativi di interpretazione conforme a Costituzione e, in alcuni casi, avevano censurato aspetti che non incidevano direttamente sul giudizio principale.

    Il principio

    Quando più giudici rimettono alla Corte questioni analoghe, ciascuna ordinanza deve soddisfare autonomamente i requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza. La Corte può dichiarare inammissibili le questioni per difetti intrinseci di ciascuna ordinanza di rimessione, anche se nel complesso il tema è rilevante.

    Domande e risposte

    Perché la competenza sul reato di immigrazione illegale era del giudice di pace?

    La legge n. 94 del 2009 aveva attribuito al giudice di pace la competenza a giudicare il reato di cui all’art. 10-bis e la facoltà di sostituire la pena dell’ammenda con la sanzione sostitutiva dell’espulsione, che avrebbe dovuto essere la risposta ordinaria al soggiorno irregolare.

    Cos’è l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000?

    L’art. 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000 (codice di rito del giudice di pace) era stato aggiunto dalla legge n. 94 del 2009 e disciplinava le modalità di applicazione della sanzione sostitutiva dell’espulsione nel processo davanti al giudice di pace per il reato di immigrazione illegale.

    Le questioni sulla irragionevolezza del reato non erano fondate?

    La Corte non le ha esaminate nel merito, avendo dichiarato tutte inammissibili per difetti formali delle ordinanze. I temi di merito sull’art. 10-bis erano però stati esaminati nel quadro della sentenza n. 250 del 2010, in cui questioni analoghe erano state dichiarate non fondate.

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  • Corte cost. n. 252/2010 – Reato soggiorno illegale e questione inammissibile del Tribunale di Pesaro

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    Il Tribunale di Pesaro aveva sollevato la questione di legittimità dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione (reato di soggiorno illegale), ma la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetti di rilevanza: il rimettente aveva già individuato una ragione per assolvere l’imputato dal reato originariamente contestato, senza necessità di una pronuncia di incostituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pesaro procedeva nei confronti di un cittadino senegalese imputato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998). Il giudice aveva già ritenuto che l’imputato dovesse essere assolto per quel reato, perché l’ordine era ineseguibile (l’imputato era privo di documenti per l’espatrio). Il Tribunale aveva però riqualificato la condotta successiva all’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 come reato ex art. 10-bis e aveva sollevato la questione di legittimità di quest’ultima norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 era censurato in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro in composizione monocratica (r.o. n. 286 del 2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. La complessa ricostruzione operata dal rimettente — che aveva già individuato una soluzione per il periodo precedente alla legge n. 94 del 2009 e aveva poi riqualificato il fatto per il periodo successivo — non consentiva di valutare con chiarezza la rilevanza della questione nel giudizio. Le alternative ricostruttive prospettate dal giudice (assoluzione, riqualificazione, rimessione) rendevano la motivazione sulla rilevanza insufficiente.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio principale, nel senso che la decisione della Corte deve essere necessaria per definire quel giudizio. Se il giudice ha già individuato una soluzione per assolvere l’imputato o per definire altrimenti il processo, la questione difetta di rilevanza.

    Domande e risposte

    Il reato di soggiorno illegale (art. 10-bis) si applica anche se il rimpatrio era impossibile?

    Il Tribunale di Pesaro aveva ritenuto che la mancanza del giustificato motivo — clausola presente nell’art. 14, comma 5-ter, ma non nell’art. 10-bis — potesse escludere la punibilità in caso di impossibilità oggettiva di lasciare il territorio. La Corte non ha esaminato il merito, avendo dichiarato inammissibile la questione.

    Cosa si intende per manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza?

    La rilevanza della questione significa che la risposta della Corte è necessaria per decidere il giudizio principale. Se il giudice può già definire il processo a prescindere dall’esito della questione costituzionale, questa manca di rilevanza.

    In cosa differisce l’art. 10-bis dall’art. 14, comma 5-ter, del T.U. immigrazione?

    L’art. 14, comma 5-ter, punisce l’inottemperanza a un ordine specifico del questore di allontanarsi e richiede l’assenza di un «giustificato motivo». L’art. 10-bis punisce invece genericamente l’ingresso o il trattenimento irregolare senza questa clausola esplicita.

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  • Corte cost. n. 251/2010 – Stato di disoccupazione docenti disabili supplenti e riserva posti

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    Il TAR di Lecce aveva sollevato la questione di legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000, nella parte in cui non riconosce ai docenti disabili inclusi nelle graduatorie ad esaurimento il diritto a conservare lo stato di disoccupazione dopo aver accettato un incarico di supplenza annuale. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, ravvisando un difetto di motivazione nella rilevanza.

    Di cosa si tratta

    I docenti con disabilità inseriti nelle graduatorie scolastiche ad esaurimento beneficiano di una quota di riserva dei posti, che presuppone lo stato di disoccupazione. Se un docente disabile accetta una supplenza di durata superiore a otto mesi, perde lo stato di disoccupazione e con esso il diritto alla riserva. Il TAR di Lecce aveva ritenuto che questa disciplina creasse una disparità ingiustificata rispetto ai docenti che ottengono, grazie alla riserva, un posto a tempo indeterminato.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000 era censurato in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, dal TAR per la Puglia – Sezione di Lecce (r.o. n. 315 del 2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. L’Avvocatura dello Stato aveva segnalato che il rimettente non aveva considerato l’art. 16, comma 2, della legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il quale stabilisce che il requisito della disoccupazione deve sussistere solo al momento della domanda al concorso, non al momento dell’assunzione. La mancata considerazione di questa norma rendeva incompleta la ricostruzione del quadro normativo e quindi inammissibile la questione.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità consegue anche quando il rimettente omette di esaminare norme che potrebbero risolvere la questione in via interpretativa o che renderebbero la questione irrilevante. L’obbligo di motivazione include quello di verificare tutte le disposizioni applicabili alla fattispecie.

    Domande e risposte

    I docenti disabili in graduatoria perdono la riserva se accettano una supplenza?

    In linea di principio sì, se l’incarico di supplenza supera gli otto mesi, perché viene meno lo stato di disoccupazione. Tuttavia, l’art. 16, comma 2, della legge n. 68 del 1999 prevede che per i disabili il requisito della disoccupazione ai fini della riserva debba sussistere solo al momento della domanda al concorso e non al momento dell’assunzione.

    Cosa si intende per quota di riserva dei posti?

    La legge n. 68 del 1999 impone ai datori di lavoro pubblici e privati di riservare una quota di posti alle persone con disabilità. Nel settore scolastico, questa riserva opera nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento per il conferimento di incarichi.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il rimettente aveva omesso di considerare la norma della legge n. 68 del 1999 che avrebbe potuto risolvere il problema interpretativo sollevato e, quindi, non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

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  • Corte cost. n. 250/2010 – Reato di soggiorno illegale art. 10-bis T.U. immigrazione

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    I Giudici di pace di Lecco e di Torino avevano sollevato plurime questioni di legittimità costituzionale sull’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (reato di ingresso e soggiorno illegale introdotto dalla legge n. 94 del 2009). La Corte ha dichiarato non fondate alcune questioni e manifestamente inammissibili altre, ritenendo nel complesso che il reato di soggiorno illegale non fosse di per sé incostituzionale.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 94 del 2009 aveva introdotto nel testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) l’art. 10-bis, che punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle norme sull’immigrazione. I giudici rimettenti avevano contestato la norma sotto diversi profili: irragionevolezza, violazione del principio di offensività, contrasto con la direttiva UE 2008/115/CE sui rimpatri.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 era censurato in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 27 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia (r.o. n. 292 del 2009) e dal Giudice di pace di Torino (r.o. n. 300 del 2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le principali questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che il legislatore possa legittimamente configurare come reato l’ingresso e il soggiorno illegale degli stranieri, senza che ciò contrasti con i principi di eguaglianza, offensività e con il diritto comunitario. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative alle modalità di svolgimento del processo e alla pena sostitutiva dell’espulsione, per difetti di motivazione nelle ordinanze di rimessione.

    Il principio

    La criminalizzazione del soggiorno irregolare degli stranieri non è di per sé incostituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta degli strumenti — anche penali — per regolare i flussi migratori, purché la sanzione sia proporzionata e rispetti i principi costituzionali fondamentali.

    Domande e risposte

    Il reato di soggiorno illegale era compatibile con la Costituzione?

    Sì, secondo questa sentenza. La Corte ha ritenuto non fondate le principali questioni di costituzionalità, distinguendo però questo caso da quello dell’aggravante di clandestinità dichiarata incostituzionale con la coeva sentenza n. 249 del 2010: qui si sanzionava una condotta (il soggiorno illegale), non uno status.

    Qual era la sanzione prevista dall’art. 10-bis?

    L’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisse più grave reato. Era anche prevista la possibilità di sostituire la pena pecuniaria con l’espulsione dal territorio nazionale.

    La norma contrastava con le direttive europee sui rimpatri?

    La questione di contrasto con la direttiva 2008/115/CE è stata dichiarata non fondata dalla Corte. La questione della compatibilità con il diritto europeo sarebbe stata poi oggetto di ulteriore esame dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in successivi procedimenti.

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  • Corte cost. n. 249/2010 – Illegittimità aggravante di clandestinità nel codice penale

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    L’art. 61, n. 11-bis, del codice penale — introdotto nel 2008 come circostanza aggravante per i reati commessi da chi si trova illegalmente nel territorio dello Stato — è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte. La norma violava il principio di uguaglianza e quello di personalità della responsabilità penale, perché agganciava un aumento di pena alla mera condizione amministrativa di irregolarità del soggiorno, indipendentemente dalla pericolosità concreta del reo.

    Di cosa si tratta

    Il cosiddetto «pacchetto sicurezza» del 2008 aveva introdotto nel codice penale una nuova circostanza aggravante: commettere un reato mentre ci si trova illegalmente in Italia aumentava la pena di un terzo. I Tribunali di Livorno e di Ferrara avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma punisse uno status (l’irregolarità del soggiorno) anziché un comportamento pericoloso.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 61, n. 11-bis, del codice penale era censurato in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, rispettivamente dal Tribunale di Livorno (r.o. n. 16 del 2010) e dal Tribunale di Ferrara (r.o. n. 121 del 2010).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11-bis, c.p. In via consequenziale, ha dichiarato illegittima anche la norma della legge n. 94 del 2009 che lo aveva introdotto e la disposizione dell’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p. che escludeva la sospensione dell’ordine di esecuzione per i reati aggravati da clandestinità. La Corte ha ritenuto che la mera condizione di irregolarità del soggiorno non possa essere assunta a presupposto di un’aggravante di carattere generale, in quanto non è di per sé indicativa di pericolosità sociale e non connette l’aumento di pena a un comportamento del reo, ma al suo «tipo d’autore».

    Il principio

    Le circostanze aggravanti devono essere connesse a elementi che esprimono una maggiore capacità criminale o un più elevato disvalore del fatto nel caso concreto. Una condizione amministrativa come l’irregolarità del soggiorno non può essere assunta come aggravante generale perché punisce uno status anziché un comportamento, violando il principio di personalità della responsabilità penale e il divieto di responsabilità per fatto altrui.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva l’aggravante di clandestinità?

    L’art. 61, n. 11-bis, c.p. stabiliva che la pena si aumentasse di un terzo quando il reato era commesso da uno straniero che si trovava illegalmente nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura del reato e dal legame tra l’irregolarità del soggiorno e il fatto commesso.

    Perché la norma violava l’art. 3 della Costituzione?

    Perché parificava in modo irragionevole situazioni fortemente eterogenee: l’irregolarità del soggiorno può dipendere da fattori molto diversi (permesso scaduto, difficoltà burocratiche, ecc.) e non è di per sé indicativa di una particolare propensione a delinquere, a differenza di altre aggravanti come la latitanza o la recidiva.

    La sentenza aveva effetti anche su altri processi in corso?

    Sì. La dichiarazione di incostituzionalità produce effetti su tutti i giudizi in corso alla data della sentenza (5 luglio 2010) nei quali era stata contestata l’aggravante. Nei processi già definiti con sentenza irrevocabile, si applicavano le disposizioni in materia di revoca della sentenza di condanna.

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  • Corte cost. n. 248/2010 – Frazionamento ipoteca fondiaria e terzo acquirente

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    Il Presidente del Tribunale di Catania aveva sollevato la questione se il diritto al frazionamento dell’ipoteca fondiaria, riconosciuto dalla legge solo al mutuatario, dovesse essere esteso anche al terzo acquirente del bene ipotecato. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Quando un immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario viene frazionato e venduto in più lotti, sorge il problema della suddivisione dell’ipoteca tra le diverse porzioni. L’art. 5, comma 5, della legge n. 175 del 1991 prevedeva il diritto al frazionamento del mutuo in quote e alla correlata suddivisione dell’ipoteca, ma solo su richiesta del mutuatario, non del terzo acquirente dell’immobile ipotecato. Tre persone che avevano acquistato un terreno derivante dal frazionamento di un immobile ipotecato avevano chiesto che fosse disposta anche la suddivisione dell’ipoteca.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 5, comma 5, della legge n. 175 del 1991 era censurato — nella parte in cui non riconosce il diritto al frazionamento dell’ipoteca anche al terzo acquirente del bene ipotecato — in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Catania (r.o. n. 228 del 2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel procedimento principale, non chiarendo perché la norma censurata, nella sua formulazione letterale, impedisse di accogliere la domanda degli acquirenti e non fosse possibile un’interpretazione conforme a Costituzione o comunque soddisfacente per le parti.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivare in modo adeguato la rilevanza della questione nel giudizio principale, chiarendo perché la norma censurata sia applicabile e perché non sia possibile un’interpretazione conforme a Costituzione. La carenza di motivazione sulla rilevanza determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Il terzo acquirente di un immobile frazionato ha diritto alla suddivisione dell’ipoteca?

    La norma censurata prevedeva il frazionamento solo su richiesta del mutuatario. La questione di costituzionalità sull’estensione al terzo acquirente non è stata esaminata nel merito, per difetto di ammissibilità.

    Cos’è il frazionamento dell’ipoteca fondiaria?

    Il frazionamento dell’ipoteca consiste nella suddivisione della garanzia ipotecaria che grava su un immobile unitario in più quote corrispondenti alle singole porzioni in cui l’immobile viene diviso. In questo modo, ogni acquirente di un lotto risponde solo della quota di ipoteca proporzionalmente attribuita alla propria porzione.

    Perché la manifesta inammissibilità e non la manifesta infondatezza?

    La manifesta inammissibilità riguarda difetti processuali della questione (come la carenza di motivazione sulla rilevanza), mentre la manifesta infondatezza attiene al merito. Qui il problema era formale: il giudice non aveva spiegato perché la norma fosse applicabile al caso concreto.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione sul trattamento differenziato tra mutuatario e terzo acquirente
  • Corte cost. n. 247/2010 – Divieto commercio itinerante nei centri storici del Veneto

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    La legge regionale del Veneto vietava il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con più di cinquantamila abitanti. Il TAR del Veneto aveva sollevato la questione lamentando la violazione della libertà di iniziativa economica e la discriminazione nei confronti dei venditori ambulanti extracomunitari. La Corte ha dichiarato non fondata la questione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva vietato il commercio ambulante in forma itinerante nei centri storici dei comuni con più di cinquantamila abitanti. Il divieto era stato contestato dall’Associazione dei venditori ambulanti immigrati con licenza di commercio itinerante e da due cittadini extracomunitari in possesso di regolare autorizzazione commerciale, che avevano impugnato un’ordinanza del Sindaco di Venezia applicativa del divieto regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 4, comma 4-bis, della legge Regione Veneto n. 10 del 2001 era censurato in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 10, primo comma, 41, 117, primo e secondo comma, lettera e), e 118 della Costituzione, dal TAR del Veneto (r.o. n. 186 del 2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le Regioni sono competenti a disciplinare il commercio su aree pubbliche e possono prevedere limitazioni all’esercizio del commercio itinerante, anche in forma di divieto in determinate aree. L’intervento regionale non invadeva la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto il divieto non incideva sulle condizioni di mercato ma riguardava la modalità di esercizio dell’attività in luoghi specifici. La norma non determinava neppure discriminazioni vietate, poiché il divieto era obiettivo e applicabile a tutti i titolari di licenza itinerante.

    Il principio

    Le Regioni hanno competenza legislativa in materia di commercio su aree pubbliche e possono vietare il commercio in forma itinerante nei centri storici dei comuni più grandi, senza per questo invadere la competenza statale in materia di tutela della concorrenza. Il divieto di commercio itinerante in determinati luoghi non costituisce limitazione alla libertà di iniziativa economica, poiché lascia intatta la possibilità di esercitare l’attività nelle altre aree del territorio.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono vietare il commercio ambulante nei centri storici?

    Sì. La materia del commercio su aree pubbliche rientra nella competenza legislativa regionale e le Regioni possono prevedere limitazioni o divieti per determinati luoghi, purciò non incidano sulle condizioni di mercato in modo tale da violare la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    Il divieto valeva anche per i venditori stranieri regolari?

    Sì, ma la Corte ha ritenuto che il divieto non fosse discriminatorio, poiché si applicava in modo obiettivo a tutti i titolari di autorizzazione per il commercio itinerante, indipendentemente dalla nazionalità.

    I Comuni avevano ancora poteri in materia?

    Il TAR aveva rilevato che la norma regionale comprimeva i poteri comunali, togliendo ai Comuni la possibilità di differenziare la disciplina in base alle proprie specifiche caratteristiche territoriali. La Corte ha però ritenuto non fondate anche queste censure.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 246/2010 – Distacco comuni dalla Regione Marche e leale collaborazione

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    La Regione Marche aveva impugnato la legge n. 117 del 2009 che distaccava sette comuni (Casteldieci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello) per aggregarli alla Regione Emilia-Romagna, lamentando che il suo parere non favorevole non era stato adeguatamente considerato. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo rispettata la procedura prevista dall’art. 132 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 132, secondo comma, della Costituzione prevede una procedura aggravata per il distacco di Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad altra Regione: è necessario un referendum tra le popolazioni interessate, il parere dei Consigli regionali interessati e un’apposita legge parlamentare. La Regione Marche aveva espresso parere non favorevole al distacco ma il Parlamento aveva approvato la legge di distacco comunque.

    La questione di legittimità costituzionale

    La legge 3 agosto 2009, n. 117 era censurata dalla Regione Marche in riferimento all’art. 132 della Costituzione e al principio di leale collaborazione (r. ricorsi n. 95 del 2009). La ricorrente sosteneva che il suo parere non favorevole non fosse stato effettivamente considerato nel procedimento parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il procedimento previsto dall’art. 132 della Costituzione richiede la previa acquisizione del parere dei Consigli regionali interessati, non che il Parlamento sia vincolato da tale parere. Il parere del Consiglio regionale delle Marche era stato formalmente acquisito e portato all’esame parlamentare. Il principio di leale collaborazione non impone al Parlamento di motivare le ragioni per cui ha disatteso un parere non vincolante delle assemblee regionali.

    Il principio

    La procedura di modifica territoriale ex art. 132 Cost. richiede l’acquisizione formale dei pareri dei Consigli regionali interessati, ma questi pareri non sono vincolanti per il Parlamento. Il principio di leale collaborazione non obbliga il legislatore nazionale a motivare esplicitamente le ragioni per cui si discosta da un parere regionale non favorevole.

    Domande e risposte

    Il Parlamento può approvare il distacco di comuni anche contro il parere della Regione?

    Sì. Il parere del Consiglio regionale previsto dall’art. 132 della Costituzione è obbligatorio ma non vincolante. Il Parlamento deve acquisirlo ma non è tenuto a seguirlo, potendo legittimamente distaccare i comuni anche in presenza di un parere negativo della Regione cedente.

    Il referendum tra le popolazioni interessate era necessario?

    Sì. Il procedimento ex art. 132 Cost. richiede un referendum favorevole delle popolazioni dei Comuni interessati. Nel caso di specie il referendum si era tenuto nel dicembre 2006 e aveva dato esito favorevole al distacco con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto.

    Cosa si intende per principio di leale collaborazione?

    Il principio di leale collaborazione regola i rapporti tra Stato e Regioni e impone a ciascuna parte di agire in modo da non vanificare le prerogative dell’altra. Tuttavia, nel caso di procedure parlamentari, esso non si traduce nell’obbligo di motivare espressamente le ragioni per cui non si è seguito un parere non vincolante di un Consiglio regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 245/2010 – Autorizzazione studi medici privati e accreditamento SSN

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    La Regione Abruzzo aveva esentato dall’autorizzazione sanitaria gli studi privati medici e odontoiatrici che non intendessero chiedere l’accreditamento istituzionale col SSN. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa norma, perché il d.lgs. n. 502 del 1992 impone l’autorizzazione anche per studi che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche complesse, indipendentemente dall’accreditamento.

    Di cosa si tratta

    Tutti gli studi medici e odontoiatrici che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità devono essere autorizzati dalla struttura pubblica competente, previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi. La Regione Abruzzo aveva introdotto un’esenzione da questo obbligo per gli studi che non chiedono l’accreditamento col SSN, contrastandosi con la disciplina statale di riferimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 19 del 2009 era censurato in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (competenza concorrente in materia di tutela della salute), dal Presidente del Consiglio dei ministri (r. ricorsi n. 103 del 2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale. Gli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono come principio fondamentale della legislazione statale che gli studi medici e odontoiatrici, quando attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche complesse, devono essere autorizzati. Questa previsione vale indipendentemente dalla scelta di richiedere o meno l’accreditamento col SSN. La norma regionale, escludendo dall’autorizzazione una categoria di studi sulla base di un criterio (la rinuncia all’accreditamento) estraneo alla ratio della normativa statale, eccedeva la competenza concorrente regionale.

    Il principio

    Il sistema autorizzatorio delle strutture sanitarie private risponde a esigenze di tutela della salute pubblica e deve essere applicato indipendentemente dalla scelta del soggetto di richiedere o meno l’accreditamento con il SSN. Le Regioni non possono esentare categorie di strutture dall’autorizzazione sulla base di criteri non previsti dalla disciplina statale di principio.

    Domande e risposte

    Uno studio medico privato deve sempre essere autorizzato?

    Non sempre. L’obbligo di autorizzazione scatta quando lo studio è attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, ai sensi degli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992.

    L’esenzione dall’autorizzazione è condizionabile alla rinuncia all’accreditamento?

    No. La Corte ha chiarito che l’obbligo autorizzatorio serve a tutelare la sicurezza dei pazienti e vale indipendentemente dalla scelta dello studio di operare o meno in convenzione col SSN. Collegare l’esenzione alla rinuncia all’accreditamento contraddice la ratio della normativa statale.

    Cosa si intende per accreditamento istituzionale?

    L’accreditamento istituzionale è il riconoscimento da parte della Regione che abilita una struttura sanitaria privata a erogare prestazioni per conto del SSN, ricevendo la relativa remunerazione tariffaria. È distinto dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, che è preliminare e riguarda tutti gli operatori privati a prescindere dal rapporto col SSN.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 244/2010 – Estinzione processo per rinuncia su appalti regionali Marche

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    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato una norma della Regione Marche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti edilizi. La Regione aveva successivamente abrogato la disposizione censurata e il Governo aveva rinunciato al ricorso. La Corte ha dichiarato estinto il processo, in assenza di costituzione della Regione che avrebbe dovuto accettare la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Marche n. 22 del 2009 prevedeva, per i lavori di riavvio dell’attività edilizia in periodo di crisi economica, criteri di selezione dei soggetti invitati alle procedure di affidamento che il Governo riteneva invasivi della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Dopo che la Regione aveva abrogato la norma con la legge n. 31 del 2009, l’Avvocatura dello Stato aveva depositato rinuncia al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 8, comma 1, lettera b), della legge della Regione Marche n. 22 del 2009 era censurato in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza), dal Presidente del Consiglio dei ministri (r. ricorsi n. 104 del 2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. L’Avvocatura generale dello Stato aveva depositato atto di rinuncia al ricorso in data 12 marzo 2010, motivato dall’abrogazione della norma impugnata da parte della Regione Marche. Non essendosi la Regione costituita nel giudizio, la rinuncia produceva direttamente l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, senza necessità di accettazione della controparte.

    Il principio

    Quando la parte resistente non si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente produce automaticamente l’estinzione del processo, senza che sia necessaria l’accettazione della controparte. L’abrogazione della norma impugnata da parte della Regione può determinare il venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso statale.

    Domande e risposte

    Cosa succede se il ricorrente nel giudizio davanti alla Corte rinuncia al ricorso?

    Se la parte resistente si è costituita, la rinuncia richiede l’accettazione di quest’ultima per produrre l’estinzione del processo. Se invece la parte resistente non si è costituita, la rinuncia produce direttamente l’estinzione ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    L’abrogazione della norma impugnata chiude automaticamente il giudizio?

    Non automaticamente. L’abrogazione può spingere il ricorrente a rinunciare al ricorso o può incidere sull’interesse a ricorrere, ma è necessario un atto formale di rinuncia (o una pronuncia di cessazione della materia del contendere) perché il giudizio si concluda.

    Le Regioni possono dettare criteri di selezione negli appalti pubblici?

    In via di principio, la competenza in materia di procedure di aggiudicazione e criteri di selezione dei concorrenti appartiene allo Stato in quanto connessa alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). Le Regioni possono intervenire solo per gli aspetti di propria competenza e nel rispetto della disciplina statale di riferimento.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, con competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza
  • Corte cost. n. 243/2010 – Sconti tariffe SSN strutture private accreditate

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    Il TAR del Lazio aveva impugnato le norme che imponevano alle strutture private accreditate dal SSN uno sconto del 2% sulle tariffe specialistiche e del 20% su quelle di laboratorio di analisi. La Corte ha dichiarato manifestamente infondate entrambe le questioni, confermando la legittimità della riduzione tariffaria imposta dallo Stato e dalla Regione Puglia.

    Di cosa si tratta

    Le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale erogano prestazioni per conto del SSN e vengono remunerate sulla base di tariffe stabilite con decreto ministeriale. La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 796, lettera o) aveva imposto uno sconto del 2% sulle tariffe specialistiche e del 20% su quelle di diagnostica di laboratorio. La Regione Puglia aveva recepito e applicato questi sconti. L’Ordine nazionale dei biologi e altre strutture private avevano impugnato i provvedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) e l’art. 33, comma 2, della legge Regione Puglia n. 10 del 2007 erano censurati in riferimento agli artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal TAR del Lazio (r.o. n. 75 del 2010).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate entrambe le questioni. Le censure erano state già valutate e respinte con la sentenza n. 94 del 2009, che aveva ritenuto legittima la scelta del legislatore di imporre sconti alle strutture private accreditate come misura di contenimento della spesa sanitaria. Il giudice rimettente non aveva prospettato argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati.

    Il principio

    La fissazione delle tariffe di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese per conto del SSN rientra nella discrezionalità del legislatore e, in particolari condizioni di bilancio, può includere riduzioni rispetto alle tariffe ordinarie senza violare la libertà di iniziativa economica delle strutture private accreditate.

    Domande e risposte

    Possono essere imposti sconti alle strutture private che lavorano per il SSN?

    Sì. La Corte ha già chiarito nella sentenza n. 94 del 2009 che il legislatore ha ampia discrezionalità nella determinazione delle tariffe di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese per conto del SSN, anche prevedendo riduzioni rispetto alle tariffe vigenti.

    Lo sconto del 20% sulle analisi di laboratorio era legittimo?

    Sì, secondo la Corte. La norma statale non aveva escluso il potere delle Regioni di stabilire tariffe superiori (a carico dei bilanci regionali) e perseguiva l’obiettivo condiviso di contenimento della spesa sanitaria, che le stesse Regioni avevano condiviso nel patto per la salute del 2006.

    Perché la questione era manifestamente infondata?

    Perché la Corte aveva già esaminato le medesime censure con la sentenza n. 94 del 2009 e il giudice rimettente non aveva proposto argomenti nuovi o diversi che giustificassero un riesame della questione.

    Norme collegate