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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge regionale lombarda n. 24/2008 sulla caccia in deroga, sollevata dal TAR del Lazio, per difetto di rilevanza: il giudice rimettente non doveva applicare la legge regionale lombarda nel giudizio pendente davanti a sé.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Lombardia n. 24/2008 ha autorizzato il prelievo in deroga di alcune specie di uccelli selvatici protetti, richiamando la direttiva europea 79/409/CEE («Uccelli»). Alcune associazioni ambientaliste (tra cui la Lega per l’Abolizione della Caccia) hanno impugnato davanti al TAR del Lazio una deliberazione adottata in applicazione di questa legge. Nel corso del giudizio, il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale lombarda, nonché della legge regionale veneta, in riferimento agli artt. 3, 117 e 137, terzo comma, della Costituzione e alla direttiva 79/409/CEE.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia n. 24/2008 e dell’art. 1, comma 1, e dell’Allegato A della legge della Regione Veneto n. 14/2008, per violazione degli artt. 3, 117, comma 2, lettera s), e 137, terzo comma, della Costituzione e della direttiva 79/409/CEE. Il rimettente riteneva che le leggi regionali violassero le norme statali e comunitarie sulla tutela dell’ambiente e sulle deroghe al divieto di caccia alle specie protette.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di rilevanza. Il TAR del Lazio non era chiamato ad applicare la legge regionale lombarda nel giudizio pendente, perché l’annullamento dell’atto impugnato non dipendeva dall’applicazione di quella legge. Pertanto, la questione non superava il requisito della rilevanza, indispensabile perché la Corte possa pronunciarsi nel giudizio incidentale.
Il principio
Nel giudizio incidentale di costituzionalità, la questione è rilevante solo se la soluzione della causa dipende dalla norma impugnata: se il giudice rimettente non è tenuto ad applicare la legge censurata nel procedimento principale, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
Domande e risposte
Cos’è la «caccia in deroga»?
La direttiva europea 79/409/CEE (ora direttiva Uccelli 2009/147/CE) vieta la caccia a molte specie di uccelli selvatici. L’art. 9 della direttiva consente però agli Stati membri di autorizzare deroghe a questo divieto in presenza di determinate condizioni (prevenzione di danni a colture, sicurezza aerea, protezione della fauna, ecc.) e nel rispetto di procedure e limiti definiti.
Il TAR del Lazio poteva giudicare legittimità di una legge regionale lombarda?
Un giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale di qualsiasi legge (anche di un’altra Regione) se quella legge è rilevante nel giudizio pendente davanti a lui. Nel caso in esame, il TAR del Lazio avrebbe potuto farlo se l’atto impugnato fosse stato direttamente fondato sulla legge regionale lombarda; ma non era così, da cui l’inammissibilità.
L’art. 137, terzo comma, Cost. vieta di impugnare direttamente le sentenze della Corte?
Sì: l’art. 137, terzo comma, Cost. stabilisce che contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Il rimettente invocava tale parametro adducendo che la legge regionale violerebbe un precedente giudicato costituzionale; la Corte non ha esaminato tale censura nel merito, in quanto la questione era inammissibile per difetto di rilevanza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative, in particolare tutela dell’ambiente ex art. 117, comma 2, lett. s
- Art. 137 della Costituzione — Valore e definitività delle decisioni della Corte costituzionale
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