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La Corte ha deciso i ricorsi della Regione Calabria contro l’art. 62 del d.l. n. 112/2008 (poi sostituito dalla legge finanziaria 2009), che vieta alle Regioni e agli enti locali di stipulare contratti su strumenti finanziari derivati, ritenendo non fondata la censura relativa alla mancanza di urgenza del decreto-legge e dichiarando cessata la materia del contendere in relazione alla Regione Veneto, che aveva nel frattempo rinunciato al ricorso.
Di cosa si tratta
L’art. 62 del d.l. n. 112/2008 ha introdotto una disciplina volta a contenere il ricorso alle Regioni e agli enti locali agli strumenti finanziari derivati (swap, opzioni, ecc.), che avevano generato in passato esposizioni finanziarie significative e spesso rischiose per i bilanci pubblici. La norma è stata impugnata dalla Regione Veneto e dalla Regione Calabria, che ne contestavano la legittimità costituzionale sotto molteplici profili, tra cui il difetto dei requisiti di necessità e urgenza per il decreto-legge, la violazione dell’autonomia finanziaria regionale e il contrasto con le norme costituzionali sul coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto e la Regione Calabria hanno impugnato l’art. 62 del d.l. n. 112/2008 (commi 01, 1, 2, 3) per violazione degli artt. 5, 70, 77, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. La Regione Calabria ha successivamente impugnato anche il nuovo testo introdotto dalla legge finanziaria 2009 (art. 3, l. n. 203/2008). La Regione Veneto ha rinunciato al ricorso prima della decisione.
La decisione della Corte
Per la Regione Veneto la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, a seguito della rinuncia al ricorso non formalmente accettata dalla controparte (ma sufficiente, unitamente al comportamento processuale complessivo, a determinare tale esito). Nel merito, la Corte ha ritenuto non fondata la censura di violazione degli artt. 70 e 77 Cost. (difetto di urgenza), ravvisando oggettive ragioni di straordinarietà e urgenza nel rischio di esposizioni finanziarie incontrollate. La Corte ha invece affrontato le rimanenti censure della Regione Calabria, rimettendo le questioni restanti a separate pronunce.
Il principio
Il legislatore statale può vietare con decreto-legge il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte di Regioni ed enti locali quando sussistano ragioni obiettive di straordinarietà e urgenza legate al rischio finanziario per i bilanci pubblici; tale disciplina è riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, che consente interventi statali vincolanti anche in settori di competenza regionale concorrente.
Domande e risposte
Le Regioni italiane possono stipulare contratti derivati?
L’art. 62 del d.l. n. 112/2008 (poi evoluto nella normativa successiva) ha significativamente limitato tale facoltà, vietando le operazioni in strumenti finanziari derivati che non rispondano a specifici criteri di copertura dei rischi. La disciplina mira a tutelare la sostenibilità finanziaria degli enti territoriali.
Cosa significa «cessazione della materia del contendere» nel giudizio costituzionale?
Si ha cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un fatto che priva la controversia del suo oggetto: nel caso della Regione Veneto, la rinuncia al ricorso prima della decisione, pur non formalmente accettata, ha eliminato l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il principio di leale collaborazione obbliga lo Stato a coinvolgere le Regioni nella limitazione dei derivati?
La questione è rimasta aperta per le censure non decise nel merito dalla sentenza n. 52/2010. In linea generale, la Corte ha riconosciuto che misure di coordinamento della finanza pubblica possono essere adottate con atti statali anche in assenza di meccanismi di concertazione, quando la materia è prevalentemente statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni, parametro principale sugli strumenti finanziari
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali
- Art. 77 della Costituzione — Decreto-legge e requisiti di necessità e urgenza
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