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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione concernente il primo profilo degli artt. 19 e 22 del d.lgs. n. 169/2007 (disciplina transitoria dell’esdebitazione), e manifestamente infondata quella relativa al secondo profilo, entrambe sollevate dal Tribunale di Tolmezzo in riferimento all’art. 24 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 169/2007 ha riformato il diritto fallimentare, introducendo tra l’altro modifiche all’istituto dell’esdebitazione: il beneficio che consente al fallito persona fisica, al termine della procedura concorsuale, di essere liberato dai debiti residui non soddisfatti, a condizione di aver cooperato con gli organi della procedura e di non aver commesso atti in frode ai creditori. Le disposizioni transitorie (artt. 19 e 22 del decreto) limitavano in via provvisoria l’applicazione retroattiva del nuovo istituto alle procedure già pendenti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Tolmezzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 22 del d.lgs. n. 169/2007, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui limitano in via transitoria l’applicazione retroattiva dell’esdebitazione ai fallimenti già pendenti. Il rimettente sosteneva che tali limitazioni comprimessero il diritto del fallito di accedere al beneficio dell’esdebitazione nel corso di un procedimento già instaurato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità sul primo profilo (art. 24 Cost. nel senso del diritto di agire in giudizio), per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Ha invece dichiarato manifestamente infondata la questione sul secondo profilo, in quanto le disposizioni transitorie rispondono a una scelta discrezionale del legislatore di non estendere retroattivamente il nuovo regime a tutti i fallimenti pendenti, scelta non irragionevole in quanto volta a tutelare l’affidamento dei creditori che avevano fatto valere le proprie ragioni sotto il previgente regime.

Il principio

Il legislatore può disciplinare in modo differenziato l’applicazione di nuovi istituti di favore per il debitore (come l’esdebitazione) alle procedure concorsuali già pendenti, senza che ciò violi il diritto di difesa o il principio di ragionevolezza, quando la limitazione transitoria risponde all’esigenza di tutela dell’affidamento dei creditori.

Domande e risposte

Che cos’è l’esdebitazione nel diritto fallimentare?

L’esdebitazione (oggi disciplinata dagli artt. 278 ss. del Codice della crisi d’impresa, d.lgs. n. 14/2019) è il beneficio che consente al fallito persona fisica di essere liberato dai debiti residui non soddisfatti in sede concorsuale. Richiede che il fallito abbia cooperato con gli organi della procedura, non abbia commesso atti in frode ai creditori e non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti.

Il nuovo regime dell’esdebitazione si applica ai fallimenti già in corso al momento della riforma?

Le disposizioni transitorie del d.lgs. n. 169/2007 (artt. 19 e 22) limitavano l’applicazione del nuovo regime ai fallimenti già pendenti: il beneficio era riconoscibile solo a chi presentasse istanza dopo l’entrata in vigore della riforma e alle condizioni di legge. La Corte ha ritenuto tale limitazione non irragionevole.

L’art. 24 della Costituzione tutela il diritto all’esdebitazione?

No in senso diretto. L’art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, nonché il diritto di difesa. Non comprende, come contenuto necessario, il diritto a beneficiare di determinati istituti di favore previsti dalla legge fallimentare. La questione era pertanto infondata sotto tale profilo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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