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La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’assenza di un indennizzo per le imprese colpite da informative antimafia poi rivelatesi infondate a seguito di sentenza penale di proscioglimento: la norma censurata non era individuata con precisione e il rimettente chiedeva una pronuncia additiva in materia riservata alla discrezionalità del legislatore.
Di cosa si tratta
Le informative antimafia (artt. 10 l. n. 575/1965 e d.lgs. n. 490/1994, poi confluiti nel d.P.R. n. 252/1998) consentono alla Prefettura di attestare la sussistenza di rischi di condizionamento mafioso a carico di un’impresa, determinando l’esclusione di quest’ultima dalla partecipazione ad appalti pubblici. Se il procedimento penale a carico del socio o dell’amministratore si conclude con proscioglimento passato in giudicato, l’informativa sfavorevole cessa i propri effetti, ma nel frattempo l’impresa può aver subito danni economici rilevanti senza alcuna forma di ristoro.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – ha sollevato questione di legittimità costituzionale di varie norme sulla disciplina antimafia, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di corrispondere un indennizzo alle imprese nei confronti delle quali, adottati i necessari provvedimenti interdittivi, i rischi di condizionamento mafioso risultino poi insussistenti in base a sentenza penale passata in giudicato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo, le norme censurate non erano individuate con precisione: tra di esse figurava anche un intero testo legislativo (la legge n. 47/1994), di cui si prospettava indistintamente l’illegittimità per tutte le sue disposizioni. In secondo luogo, la richiesta di una pronuncia additiva che introducesse un obbligo di indennizzo riguardava una materia affidata alla discrezionalità del legislatore: la Corte non può supplire alla mancanza di una scelta normativa quando le possibili soluzioni sono molteplici e non vi è una soluzione costituzionalmente obbligata.
Il principio
Non è ammissibile una questione di legittimità costituzionale che censuri in modo indifferenziato l’intero impianto normativo su una materia, senza individuare la specifica disposizione che causa la lesione costituzionale lamentata. Analogamente, quando la pronuncia richiesta avrebbe un contenuto additivo che lascia al legislatore ampia discrezionalità sulle modalità di attuazione, la questione è inammissibile.
Domande e risposte
Un’impresa esclusa dagli appalti per informativa antimafia, poi risultata innocente, può ottenere un risarcimento?
La disciplina generale del risarcimento del danno da atto legittimo della pubblica amministrazione è molto restrittiva. La Corte non ha escluso in astratto tale possibilità, ma ha ritenuto inammissibile la questione nella forma in cui era stata prospettata. La tutela risarcitoria può essere azionata, in determinate circostanze, davanti al giudice amministrativo o ordinario, ma richiede la dimostrazione di specifici presupposti.
Come funzionano le informative antimafia?
La Prefettura, su richiesta delle stazioni appaltanti, verifica se nei confronti di una impresa sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa. In caso positivo, rilascia un’informativa sfavorevole che interdice l’impresa dalla partecipazione agli appalti. L’informativa è temporanea e decade se vengono meno i presupposti (es.: proscioglimento dell’interessato).
Perché la Corte non può introdurre essa stessa un obbligo di indennizzo?
La Corte costituzionale può dichiarare l’illegittimità di una norma e, in alcune ipotesi, estenderla ad altre fattispecie (sentenze additive) quando la soluzione costituzionalmente obbligata è una sola. Quando invece sono possibili più soluzioni legislative diverse, la Corte non può sostituirsi al legislatore nella scelta delle modalità di indennizzo, dell’entità e delle procedure.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica, parametro invocato per la compressione dell’attività imprenditoriale
- Art. 42 della Costituzione — Diritto di proprietà e obbligo di indennizzo in caso di limitazioni
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro per la disparità di trattamento tra imprenditori
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