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La Corte ha parzialmente dichiarato cessata la materia del contendere – perché alcune disposizioni impugnate erano state abrogate senza essere riproposte – e per il resto ha dichiarato non fondata la questione: l’art. 67, commi 9 e 10, del d.l. n. 112/2008 (obbligo di trasmissione dati sulla contrattazione integrativa alla Corte dei conti) non viola l’autonomia finanziaria e legislativa delle Regioni.
Di cosa si tratta
L’art. 67 del d.l. n. 112/2008 ha introdotto misure di controllo sulla contrattazione integrativa delle pubbliche amministrazioni, imponendo l’obbligo di trasmettere alla Corte dei conti, tramite il Ministero dell’economia, informazioni annuali sulla contrattazione medesima. Il comma 9 richiedeva la trasmissione di dati relativi alla premialità e al merito. Il comma 10 attribuiva alla Corte dei conti il potere di proporre «interventi correttivi» in caso di esorbitanza dai limiti di finanza pubblica, e prevedeva che in caso di accertato superamento le clausole contrattuali fossero immediatamente sospese.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Toscana ha impugnato l’art. 67, commi 9 e 10, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione. Sosteneva che le disposizioni attribuissero alla Corte dei conti un controllo di merito sulle scelte della Regione in materia di contrattazione integrativa, sconfinando nella competenza legislativa concorrente e ledendo l’autonomia finanziaria regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha rilevato che l’art. 67 era stato nel frattempo abrogato dal d.lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta), ma le disposizioni erano state in parte riprodotte in nuove norme (artt. 40 e 55 del d.lgs. n. 165/2001, come novellati). Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere per le censure relative al secondo periodo del comma 10 (non riprodotto), e ha esaminato nel merito le questioni trasferite alle norme del d.lgs. n. 150/2009 che riproducevano la disciplina del comma 9 e del primo periodo del comma 10. La Corte ha dichiarato la questione non fondata: la trasmissione di dati sulla contrattazione integrativa è una misura di coordinamento finanziario, non un controllo di merito sull’operato delle Regioni.
Il principio
Le disposizioni statali che impongono alle pubbliche amministrazioni regionali obblighi di trasmissione di dati sulla contrattazione integrativa, ai fini del referto al Parlamento sul costo del lavoro pubblico, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e non violano l’autonomia finanziaria e legislativa regionale: si tratta di misure conoscitive, non di controlli di merito sulle scelte organizzative delle singole amministrazioni.
Domande e risposte
Che cos’è la contrattazione integrativa nella pubblica amministrazione?
La contrattazione integrativa è il livello di contrattazione collettiva aziendale o di ente, che si aggiunge ai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati tra le rappresentanze sindacali e l’ARAN. Permette di disciplinare, nei limiti fissati dal CCNL, istituti retributivi integrativi, premi di produttività e progressioni economiche in relazione alle specificità di ogni amministrazione.
La Corte dei conti può annullare i contratti integrativi delle Regioni?
No. Nell’assetto esaminato dalla sentenza, la Corte dei conti esercitava un controllo di tipo collaborativo e conoscitivo, con la facoltà di «proporre interventi correttivi». Solo il secondo periodo del comma 10, che prevedeva la sospensione immediata delle clausole in caso di accertato superamento dei vincoli, è stato ritenuto non riprodotto nelle nuove norme ed è cessata la materia del contendere su quel punto.
Il d.lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta) ha cambiato le regole sulla contrattazione integrativa?
Sì. Il d.lgs. n. 150/2009 ha riformato organicamente la disciplina della contrattazione collettiva e della contrattazione integrativa nelle pubbliche amministrazioni, introducendo meccanismi di merito, valutazione della performance e premialità, nonché potenziando i controlli sulla spesa per la contrattazione integrativa.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative, in particolare coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni
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