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La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 637, terzo comma, c.p.c., che attribuisce agli avvocati un foro speciale facoltativo per i decreti ingiuntivi riguardanti il pagamento dei propri onorari. Tale privilegio non è irragionevole in quanto risponde a esigenze di semplificazione connesse allo svolgimento della professione forense.
Di cosa si tratta
L’art. 637, terzo comma, del codice di procedura civile riconosce agli avvocati la facoltà di proporre la domanda di ingiunzione per il pagamento dei propri compensi professionali – in alternativa ai fori ordinari – davanti al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine al cui albo sono iscritti al momento della proposizione della domanda. La disposizione istituisce quindi un foro speciale riservato agli avvocati, non esteso ad altri professionisti.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 637, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui attribuisce esclusivamente agli avvocati – e non agli altri professionisti – la facoltà di scegliere un foro facoltativo alternativo a quelli ordinari. La questione è emersa in due procedimenti di regolamento di competenza promossi da avvocati che avevano ottenuto decreti ingiuntivi davanti a tribunali ritenuti poi incompetenti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ricordato di avere già in passato esaminato questioni analoghe, dichiarando la legittimità costituzionale della norma. Il foro speciale degli avvocati risponde a una scelta discrezionale del legislatore, storicamente radicata, che non è manifestamente irragionevole: la peculiare posizione degli avvocati nel processo e il loro rapporto istituzionale con i Consigli dell’Ordine giustificano la previsione di un foro di prossimità. La circostanza che tale facoltà non sia estesa ad altri professionisti non viola il principio di uguaglianza.
Il principio
Il legislatore può prevedere, per la categoria degli avvocati, un foro speciale facoltativo per le domande di ingiunzione relative ai compensi professionali, senza che ciò configuri una violazione del principio di uguaglianza rispetto agli altri professionisti, in ragione del peculiare ruolo istituzionale degli avvocati nell’ordinamento giudiziario.
Domande e risposte
Davanti a quale giudice può ricorrere un avvocato per ottenere il pagamento dei propri onorari?
L’avvocato può scegliere tra i fori ordinari (residenza o domicilio del debitore, luogo di adempimento) e, in alternativa, il tribunale competente per valore del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto al momento della domanda, ai sensi dell’art. 637, terzo comma, c.p.c.
Un medico o un ingegnere possono scegliere lo stesso foro speciale per recuperare i propri compensi?
No. L’art. 637, terzo comma, c.p.c. riconosce tale facoltà solo agli avvocati e ai notai. Per gli altri professionisti (medici, ingegneri, architetti, ecc.) valgono esclusivamente i fori ordinari previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. La Corte ha ritenuto non irragionevole questa differenziazione.
Il foro speciale dell’avvocato vale anche per le opposizioni del cliente al decreto ingiuntivo?
Il foro speciale ex art. 637, terzo comma, c.p.c. riguarda la fase monitoria (proposizione della domanda di ingiunzione). L’opposizione al decreto ingiuntivo viene invece introdotta davanti al giudice che ha emesso il decreto, che può essere diverso dal tribunale competente secondo i criteri ordinari, con possibili questioni di competenza come quelle decise nel caso in esame.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro invocato per la disparità di trattamento rispetto agli altri professionisti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.