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La Corte dichiara incostituzionali alcune norme del decreto-legge n. 78 del 2009 che obbligavano le Province autonome di Trento e Bolzano a riversare nel bilancio statale le economie realizzate sulla spesa farmaceutica, violando lo statuto speciale di autonomia finanziaria che garantisce alle Province autonome un assetto dei rapporti finanziari modificabile solo con accordo bilaterale.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 78 del 2009 (misure anticrisi) aveva introdotto norme che imponevano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano di riversare allo Stato le somme risparmiate sulla spesa farmaceutica (economie realizzate rispetto ai limiti previsti). Le Province autonome impugnarono queste norme ritenendo che violassero la loro speciale autonomia finanziaria, la quale prevede che i rapporti finanziari con lo Stato possano essere modificati solo con accordo bilaterale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Provincia autonoma di Trento hanno promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9-bis, comma 5, e 22, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, in riferimento agli statuti speciali di autonomia e ai principi di autonomia finanziaria tutelati dalla Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Valle d’Aosta: lo Stato non può unilateralmente modificare, con legge ordinaria, l’assetto dei rapporti finanziari regolato dagli statuti speciali senza il previo accordo con le autonomie speciali interessate.
Il principio
L’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è garantita dagli statuti speciali, che possono essere modificati solo con legge costituzionale e, per i profili finanziari, secondo le procedure bilaterali previste dagli statuti stessi. Una legge ordinaria dello Stato che impone unilateralmente nuovi obblighi di riversamento a carico delle autonomie speciali viola tale assetto.
Domande e risposte
Cos’è la spesa farmaceutica che originava le economie?
La spesa farmaceutica è la quota della spesa sanitaria destinata ai medicinali erogati dal Servizio sanitario. Quando la spesa effettiva rimane al di sotto dei limiti previsti, si generano «economie»; il decreto-legge n. 78/2009 tentava di far confluire tali risparmi nel bilancio statale anche per le autonomie speciali.
Perché le Province autonome hanno una tutela più forte delle Regioni ordinarie?
Perché le loro autonomie sono garantite da statuti speciali approvati con legge costituzionale e da accordi bilaterali con lo Stato: l’art. 116 Cost. riconosce a Trento, Bolzano, Aosta, Friuli e Sicilia forme di autonomia più ampia, e tali forme non possono essere compresse da una semplice legge ordinaria.
Questa sentenza vale anche per la Regione Valle d’Aosta?
Sì. La Corte ha riunito più giudizi promossi sia dalla Valle d’Aosta sia dalla Provincia autonoma di Trento. Le altre questioni sollevate dalla Provincia di Trento (non decise in questa sentenza) sono state riservate a separate pronunce.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenza legislativa; rileva il riferimento alla speciale autonomia delle Regioni a statuto speciale
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali
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