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La Corte dichiara incostituzionali le norme delle leggi regionali laziali che istituivano la figura professionale del mediatore familiare, ne definivano il profilo, istituivano un coordinatore ASL per la mediazione e un elenco regionale con requisiti di accesso: tutte funzioni che spettano esclusivamente allo Stato in materia di professioni.
Di cosa si tratta
La Regione Lazio aveva approvato due leggi sulla mediazione familiare (n. 26 e n. 27 del 2008) che definivano la figura del mediatore familiare, istituivano presso ogni ASL un «coordinatore per la mediazione familiare», e prevedevano un elenco regionale dei mediatori con i requisiti per l’iscrizione. Il Governo impugnò le disposizioni ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale nella definizione delle figure professionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione Lazio n. 26 del 2008 e l’art. 1 della legge n. 27 del 2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia «professioni» a legislazione concorrente), per violazione del principio fondamentale secondo cui spetta esclusivamente allo Stato individuare le figure professionali e i relativi titoli abilitanti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate. Le norme laziali, nel definire il profilo del mediatore familiare, istituire il coordinatore ASL e disciplinare l’elenco regionale con i requisiti di accesso, hanno individuato una figura professionale con il relativo profilo e le condizioni di esercizio: ciò è riservato allo Stato, anche nella materia a legislazione concorrente delle professioni.
Il principio
In materia di professioni — che è di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. — il principio fondamentale riservato allo Stato è che solo la legge statale può individuare nuove figure professionali, definirne i profili e stabilire i titoli abilitanti. Le Regioni possono legiferare in questa materia solo nel rispetto di tale principio, e non possono dunque creare nuove professioni né istituire registri professionali regionali con requisiti propri.
Domande e risposte
Le Regioni possono creare nuove figure professionali?
No. La giurisprudenza costituzionale è costante: anche nella materia a legislazione concorrente delle «professioni», individuare nuove figure professionali e stabilirne i profili e i titoli abilitanti è un principio fondamentale riservato alla legge statale.
Cosa può fare una Regione in materia di mediazione familiare?
Può promuovere e finanziare servizi di mediazione familiare, organizzare sportelli e centri di ascolto, e disciplinare l’offerta di tali servizi nell’ambito del welfare regionale. Non può però definire un profilo professionale autonomo con requisiti di accesso e un registro regionale dedicato.
Perché anche l’istituzione di un elenco regionale è incostituzionale?
Perché la Corte ha chiarito che istituire un registro o elenco professionale e prevedere le condizioni per l’iscrizione ha già di per sé una funzione individuatrice della professione, anche se l’iscrizione non è obbligatoria per esercitare: e tale funzione spetta allo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — assegna la materia «professioni» alla legislazione concorrente, riservando i principi fondamentali allo Stato
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