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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 372 del codice penale (falsa testimonianza), nella parte in cui fissa il minimo edittale a due anni di reclusione. L’inasprimento sanzionatorio introdotto nel 1992 non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, né il finalismo rieducativo della pena.
Di cosa si tratta
Il delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) punisce chi, chiamato a testimoniare in un procedimento giudiziario, afferma il falso o nega il vero. Nel 1992, con il d.l. n. 306, il legislatore ha innalzato il minimo edittale da sei mesi a due anni di reclusione, raddoppiando al contempo il massimo da tre a sei anni. Un giudice di Trento ha dubitato che tale minimo fosse sproporzionato rispetto ad altri reati affini (frode processuale, favoreggiamento, calunnia).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 372 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede il minimo edittale di due anni di reclusione. Il rimettente sosteneva che tale soglia fosse irragionevolmente più severa rispetto a fattispecie assimilabili quali la frode processuale (art. 374 c.p.), il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e la simulazione di reato (art. 367 c.p.), ledendo il principio di proporzionalità della pena e la funzione rieducativa ex art. 27, terzo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ricordato che spetta alla discrezionalità del legislatore modulare il trattamento sanzionatorio, sindacabile solo quando risulti manifestamente irragionevole o arbitrario. Nel caso della falsa testimonianza, l’inasprimento del 1992 rispondeva a esigenze di deterrenza connesse al contrasto alla criminalità organizzata. La Corte ha poi distinto le singole fattispecie comparate: pur presentando tratti comuni, esse tutelano interessi diversi (genuinità delle prove, aiuto a eludere le indagini, imputazione falsa), e quindi un diverso trattamento sanzionatorio è giustificato. Quanto all’art. 27, terzo comma, Cost., il significativo divario tra minimo e massimo edittale (due e sei anni) consente al giudice di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto.
Il principio
In tema di sanzioni penali, il legislatore gode di ampia discrezionalità: la Corte costituzionale può intervenire solo quando la scelta risulti manifestamente arbitraria o irragionevole. La comparazione tra reati affini non è di per sé sufficiente a dimostrare l’incostituzionalità della pena, se le fattispecie si distinguono per oggettività giuridica e modalità di aggressione al bene protetto.
Domande e risposte
Perché il minimo edittale della falsa testimonianza fu innalzato nel 1992?
Il d.l. n. 306/1992, convertito in legge n. 356/1992, innalzò il minimo da sei mesi a due anni nell’ambito di un pacchetto di misure anti-mafia: si intendeva rendere più credibile la deterrenza contro le false deposizioni nei processi di criminalità organizzata.
La falsa testimonianza è punita più severamente del favoreggiamento?
Non necessariamente: il favoreggiamento personale aggravato (art. 378, cpv., c.p.), quando il delitto di riferimento è quello di cui all’art. 416-bis c.p., prevede anch’esso un minimo di due anni. La Corte ha sottolineato che le due fattispecie, pur assimilabili, tutelano beni giuridici diversi e che il raffronto non rivela l’arbitrarietà lamentata.
Il giudice può ridurre la pena sotto i due anni di reclusione?
Sì: attraverso le circostanze attenuanti generiche e i relativi meccanismi di bilanciamento previsti dal codice penale, il giudice può modulare concretamente la sanzione, adeguandola alle specifiche caratteristiche del fatto, anche al di sotto del minimo edittale in presenza dei presupposti di legge.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato per sindacare la proporzionalità del minimo edittale
- Art. 27 della Costituzione — Funzione rieducativa della pena, parametro invocato contro la soverchiante severità della sanzione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.