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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 40, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) in materia di accesso degli stranieri ai contributi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. Il TAR Lombardia aveva prospettato un intervento additivo a contenuto indeterminato, senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata.

Di cosa si tratta

Il TAR Lombardia aveva sollevato dubbi di costituzionalità sull’art. 40, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non teneva conto del periodo complessivo di permanenza dello straniero in Italia ai fini dell’accesso ai contributi per l’edilizia residenziale pubblica. Il giudice rimettente censurava la norma in riferimento all’art. 3 Cost. nel giudizio di D.C.A.I. contro il Comune di Milano, che aveva respinto la sua istanza di contributo abitativo.

La questione di legittimità costituzionale

Questione sollevata dal TAR Lombardia (r.o. n. 188/2009) sull’art. 40, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, nel testo modificato dall’art. 27, comma 1, della legge n. 189/2002, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente aveva prospettato un intervento additivo del tutto indeterminato (modulare i contributi in base alla «pregressa presenza in Italia» senza precisarne i contorni), senza indicare la soluzione costituzionalmente obbligata richiesta dalla giurisprudenza della Corte.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale che prospetta un intervento additivo è inammissibile se il rimettente non indica con sufficiente precisione il contenuto della norma richiesta come «costituzionalmente obbligata». Non spetta alla Corte sostituirsi al legislatore nella scelta discrezionale dei criteri per modulare le prestazioni sociali.

Domande e risposte

Gli stranieri hanno diritto all’edilizia residenziale pubblica in Italia?

Sì, ma con specifiche condizioni. L’art. 40, comma 6, del TU Immigrazione riconosce agli stranieri regolarmente soggiornanti l’accesso alle prestazioni di edilizia residenziale pubblica, ma la norma subordina tale accesso a determinati requisiti, che i vari enti locali possono modulare nell’ambito della propria discrezionalità.

Cosa è una sentenza additiva e quando è inammissibile?

Una sentenza additiva aggiunge a una norma il contenuto che dovrebbe avere per essere conforme alla Costituzione. È ammissibile solo quando la soluzione da aggiungere è «costituzionalmente obbligata», cioè imposta in modo univoco dai parametri costituzionali. Se invece la scelta spetta al legislatore con margini di discrezionalità, la questione è inammissibile.

Il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale in Italia?

La Corte ha riconosciuto in più occasioni (sentenze n. 209/2009 e n. 404/1988) che il diritto sociale all’abitazione è riconducibile ai diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione. Tuttavia, la sua concreta attuazione spetta al legislatore, che ha ampia discrezionalità nel definire i criteri di accesso alle prestazioni abitative.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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