Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 190/2010 – Regime 41-bis permanenza all’aperto e reclamo inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2-quater lett. f), 2-quinquies e 2-sexies, ord. penit. (nella versione riformata dalla l. n. 94/2009), sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Roma in merito al limite di due ore di permanenza all’aperto e alla soppressione del reclamo per difetto di congruitatà del provvedimento ministeriale di 41-bis.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva sollevato due questioni: la prima sull’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), che dopo la riforma del 2009 limitava a due ore (invece di quattro) la permanenza all’aperto dei detenuti in regime speciale; la seconda sull’espunzione, dalla norma sul reclamo (comma 2-sexies), della possibilità di impugnare il decreto ministeriale per «difetto di congruitatà del contenuto» rispetto alle esigenze di sicurezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Roma sollevava questione degli artt. 41-bis, commi 2-quater lett. f), 2-quinquies e 2-sexies, l. n. 354/1975, in riferimento agli artt. 3, 13 secondo comma, 24 primo comma, 27 terzo comma e 113 primo e secondo comma Cost.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono inammissibili. Per la riduzione delle ore all’aperto, la Corte osserva che il rimettente chiedeva sostanzialmente una pronuncia additiva per ripristinare il limite di quattro ore, ma la determinazione di un limite massimo è una scelta discrezionale del legislatore che la Corte non può sostituire. Per la soppressione del reclamo per congruitatà, il rimettente non aveva esplorato se l’interpretazione della norma vigente consentisse comunque un controllo sui diritti fondamentali (come la salute).

    Il principio

    La Corte non può sostituire le proprie scelte a quelle del legislatore nella determinazione di limiti minimi e massimi delle restrizioni per i detenuti in regime speciale. La tutela di diritti fondamentali — come la salute — rimane comunque esperibile attraverso il reclamo al tribunale di sorveglianza per violazione di un diritto soggettivo, indipendentemente dal controllo sulla congruitatà del provvedimento ministeriale.

    Domande e risposte

    I detenuti in regime 41-bis possono fare reclamo contro le restrizioni imposte?

    Sì. Anche dopo la riforma del 2009, i detenuti possono presentare reclamo al tribunale di sorveglianza per violazione di un diritto soggettivo (come il diritto alla salute). Il controllo sulla «congruitatà» del provvedimento rispetto alle finalità di sicurezza è invece competenza parlamentare e ministeriale.

    Quante ore all’aperto hanno diritto i detenuti in regime 41-bis?

    Dopo la riforma del 2009, il massimo è fissato a due ore giornaliere (di cui una nelle sale di biblioteca o palestra), rispetto alle quattro ore previste in precedenza. Il limite minimo assoluto rimane invariato a un’ora.

    Cosa è il regime detentivo 41-bis?

    È un regime di detenzione speciale, disciplinato dall’art. 41-bis ord. penit., applicabile a condannati o imputati per gravi delitti di mafia o terrorismo quando sussistano elementi che attestano la pericolosità sociale del detenuto e la possibilità di comunicare con le organizzazioni criminali dall’interno del carcere.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 209/2010 – Legge urbanistica Bolzano sanatoria edilizia

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 6 e 7 dell’art. 107-bis della legge urbanistica della Provincia autonoma di Bolzano (l.p. n. 13/1997), che prevedevano procedure speciali di sanatoria degli abusi edilizi affidate a organi straordinari provinciali con esclusione della tutela giurisdizionale ordinaria. La norma violava il diritto di accesso al giudice e la riserva statale in materia di giurisdizione.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva introdotto nella propria legge urbanistica (l.p. n. 13/1997) i commi 6 e 7 dell’art. 107-bis, che disciplinavano una procedura speciale per la sanatoria di abusi edilizi rimasti irrisolti. Questa procedura prevedeva l’intervento di commissioni straordinarie e limitava l’accesso al giudice amministrativo ordinario. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: commi 6 e 7 dell’art. 107-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale). Parametri invocati: artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige). Giudice rimettente: TRGA di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento del Comune di Naz Sciaves (tardivo rispetto ai termini di legge) e l’illegittimità costituzionale dei commi 6 e 7 dell’art. 107-bis: le norme violavano il diritto di accesso al giudice (art. 24 Cost.) e la competenza statale esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali (art. 117, comma 2, lett. l), Cost.).

    Il principio

    Nemmeno le Province autonome, pur godendo di un’ampia autonomia legislativa garantita dallo statuto speciale, possono introdurre meccanismi che limitino l’accesso alla tutela giurisdizionale ordinaria in materia di abusi edilizi: la disciplina processuale è riservata esclusivamente alla legislazione statale.

    Domande e risposte

    Cos’è una sanatoria edilizia?

    La sanatoria edilizia è il procedimento attraverso cui viene regolarizzata un’opera costruita senza titolo abilitativo (o in difformità da esso), a condizione che soddisfi determinati requisiti di conformità urbanistica ed edilizia.

    Perché la Provincia di Bolzano ha competenza in materia urbanistica?

    Il Trentino-Alto Adige/Südtirol è regione a statuto speciale: le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano competenze legislative primarie in molte materie, tra cui l’urbanistica, ma sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali dell’ordinamento.

    Cosa succede agli abusi edilizi regolarizzati con la procedura dichiarata incostituzionale?

    Le sanatorie già concluse con provvedimento definitivo non vengono travolte dalla pronuncia di illegittimità; per le procedure ancora in corso o non definite, i soggetti interessati hanno diritto di accedere alla tutela giurisdizionale ordinaria.

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  • Corte cost. n. 208/2010 – Ricorso Puglia visite fiscali decreto anticrisi

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Puglia contro l’art. 17, comma 23, lett. e), del d.l. n. 78/2009 (visite fiscali dipendenti pubblici a carico delle ASL). Contestualmente, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa norma con la sentenza n. 207/2010, su ricorso della Regione Toscana.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva impugnato la medesima norma già contestata dalla Regione Toscana: l’art. 17, comma 23, lett. e), del d.l. n. 78/2009, che attribuiva alle ASL l’onere finanziario delle visite fiscali sui dipendenti pubblici. Tra i due ricorsi vi era identità di oggetto, ma diversità di ricorrente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 17, comma 23, lett. e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Parametri invocati: artt. 117 e 119 della Costituzione. Ricorrente: Regione Puglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Puglia: poiché la stessa norma era stata già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 207/2010 (pronunciata nella medesima udienza, su ricorso della Regione Toscana), non vi era più interesse a decidere nel merito la domanda della Regione Puglia.

    Il principio

    Quando la Corte Costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità di una norma con un’altra sentenza pronunciata nella stessa udienza, il ricorso proposto da una diversa Regione contro la medesima norma diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    Domande e risposte

    Perché più Regioni hanno impugnato la stessa norma?

    Le Regioni agiscono autonomamente in giudizio; è frequente che più Regioni presentino ricorsi separati contro la stessa legge statale. La Corte li esamina congiuntamente o separatamente a seconda dei casi.

    Cosa succede alle altre Regioni che avevano impugnato la norma?

    L’effetto della sentenza della Corte è erga omnes (vale per tutti): la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma produce effetti nei confronti di chiunque, non solo della Regione ricorrente. Le altre Regioni dunque beneficiano comunque della pronuncia n. 207/2010.

    In cosa differisce dalla sentenza n. 207/2010?

    La sentenza n. 207/2010 ha accertato l’illegittimità nel merito; la sentenza n. 208/2010 si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso duplicato della Regione Puglia, in quanto il problema era già stato risolto dalla prima pronuncia.

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  • Corte cost. n. 207/2010 – Visite fiscali dipendenti pubblici ASL competenza

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 23, lett. e), del d.l. n. 78/2009, nella parte in cui attribuisce alle ASL — a carico delle loro risorse — gli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti per malattia. La norma violava il riparto di competenze finanziarie tra Stato e Regioni (artt. 117 e 119 Cost.).

    Di cosa si tratta

    Il decreto anticrisi (d.l. n. 78/2009) aveva stabilito che le visite fiscali sui dipendenti pubblici assenti per malattia fossero effettuate dalle ASL (aziende sanitarie locali) come compito istituzionale del Servizio sanitario nazionale, con gli oneri a carico delle risorse del SSN. La Regione Toscana aveva impugnato questa norma sostenendo che trasferisse al SSN regionale un costo che dovrebbe essere sopportato dalle amministrazioni statali datrice di lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 17, comma 23, lett. e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), conv. con modif. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte aggiuntiva all’art. 71 del d.l. n. 112/2008. Parametri invocati: artt. 117 e 119 della Costituzione. Ricorrente: Regione Toscana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata: attribuire alle ASL — e quindi al SSN regionale — l’onere finanziario delle visite fiscali sui dipendenti di amministrazioni statali costituisce un trasferimento di spesa dallo Stato alle Regioni in violazione dell’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost. Restano riservate a separate pronunce le ulteriori questioni relative al medesimo decreto.

    Il principio

    Lo Stato non può scaricare sulle Regioni (e sul loro SSN) i costi di funzioni proprie della pubblica amministrazione statale — come la verifica delle assenze per malattia dei propri dipendenti — senza prevedere un’adeguata copertura finanziaria: ciò viola il principio di autonomia finanziaria regionale sancito dall’art. 119 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «visite fiscali»?

    Le visite fiscali sono gli accertamenti medico-legali disposti dal datore di lavoro per verificare l’effettività dello stato di malattia di un dipendente assente dal servizio. Per i dipendenti pubblici, questa funzione era tradizionalmente affidata alle ASL.

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché spostava l’onere di una funzione amministrativa statale (controllo dei dipendenti pubblici statali) dal bilancio dello Stato al bilancio del SSN, finanziato dalle Regioni, senza compensazione: una forma di «finanza creativa» a danno delle autonomie regionali.

    Come si è regolata la questione dopo questa sentenza?

    Le visite fiscali per i dipendenti pubblici sono state oggetto di successive normative: dal 2017 (d.lgs. n. 75/2017) il controllo è stato centralizzato e affidato all’INPS, con oneri a carico delle amministrazioni datrice di lavoro.

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  • Corte cost. n. 189/2010 – Preclusione benefici penitenziari evasione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 1, ord. penit. (divieto triennale di benefici penitenziari per chi si è reso responsabile di evasione), sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Palermo. L’inammissibilità è motivata dal fatto che il giudice rimettente non aveva verificato la possibilità di un’interpretazione adeguatrice della norma, che avrebbe consentito una valutazione caso per caso delle condotte concrete del condannato.

    Di cosa si tratta

    Una condannata, madre di figli minori, aveva commesso il reato di evasione dagli arresti domiciliari durante l’esecuzione di una misura cautelare e si era vista precluso l’accesso a qualsiasi misura alternativa alla detenzione per tre anni. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo lamentava che l’art. 58-quater, comma 1, ord. penit. (introdotto dalla l. n. 251/2005) applicasse la preclusione in modo indifferenziato a chi evade dal carcere e a chi abbandona gli arresti domiciliari, e che il blocco automatico si traducesse — se la pena è breve — in un’interdizione totale e definitiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Palermo sollevava questione dell’art. 58-quater, comma 1, l. n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 2, 3, 27 terzo comma, 29, 30 e 31 Cost., per violazione del principio di uguaglianza, della finalità rieducativa della pena e della tutela della famiglia e dei figli minori.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni inammissibili perché il giudice rimettente non aveva esplorato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Una lettura che consenta la valutazione concreta e motivata della personalità e delle condotte del condannato potrebbe evitare trattamenti uguali per situazioni diverse, vanificare la funzione rieducativa e ledere gli interessi della famiglia.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice ha l’obbligo di verificare se sia possibile un’interpretazione adeguatrice che renda la norma conforme alla Costituzione. Se tale interpretazione è praticabile, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Chi evade dagli arresti domiciliari perde automaticamente il diritto ai benefici penitenziari?

    L’art. 58-quater ord. penit. prevede un divieto triennale automatico. La Corte ha però aperto alla possibilità di un’interpretazione che consenta valutazioni caso per caso: il giudice di sorveglianza deve motivare in modo approfondito se la preclusione si applica in modo indifferenziato a condotte di diversa gravità.

    La finalità rieducativa della pena si applica anche a chi ha commesso evasione?

    Sì. L’art. 27, terzo comma, Cost. prevede che le pene tendano alla rieducazione del condannato. Un blocco automatico e indifferenziato dei benefici penitenziari può contrastare con questa finalità, specialmente quando le condotte di allontanamento sono di minima offensività.

    La presenza di figli minori influenza la concessione dei benefici penitenziari?

    Sì, in parte. L’ordinamento penitenziario prevede misure specifiche per le condannate madri (es. detenzione domiciliare speciale), ma alcune di esse richiedono requisiti aggiuntivi come l’età dei figli inferiore a tre anni o l’avvenuto espiamento di una quota della pena.

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  • Corte cost. n. 188/2010 – Tabulati telefonici senatore Valentino e immunità parlamentare

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    La Corte, in un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, dichiara che spettava al Senato della Repubblica negare l’autorizzazione all’utilizzo e all’acquisizione di tabulati telefonici riguardanti il senatore Giuseppe Valentino nell’ambito di un procedimento per favoreggiamento. Il Senato può legittimamente negare l’autorizzazione se ritiene che la necessità dei tabulati non emerga in modo palese e stringente dalle prospettazioni dell’autorità giudiziaria.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Roma e la Procura della Repubblica di Roma avevano chiesto al Senato l’autorizzazione a utilizzare tabulati telefonici relativi al senatore Giuseppe Valentino, indagato per favoreggiamento nell’ambito di indagini sul caso Fiorani. Il Senato aveva negato entrambe le autorizzazioni. I due organi giudiziari avevano quindi sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguardava la deliberazione del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2007 che negava l’autorizzazione all’utilizzo di tabulati telefonici ai sensi dell’art. 68, terzo comma, Cost. Il GIP e la Procura di Roma sostenevano che il Senato avesse esorbitato dai propri poteri di controllo, sostituendo le proprie valutazioni probatorie a quelle dell’autorità giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara: a) che spettava al Senato negare l’autorizzazione all’utilizzo dei tabulati richiesta dal GIP; b) che spettava al Senato negare anche l’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati richiesta dalla Procura. Il controllo parlamentare ex art. 68, terzo comma, Cost. include la verifica che la richiesta giudiziaria esponga in modo chiaro la necessità dei tabulati, dando conto delle soluzioni alternative già esperite o inutilizzabili: se questa dimostrazione manca, il Senato può legittimamente negare l’autorizzazione.

    Il principio

    L’art. 68, terzo comma, Cost. attribuisce al Parlamento il potere di autorizzare l’utilizzo di intercettazioni e tabulati relativi ai propri membri. Il controllo parlamentare non si limita a verificare la persecutorietà dell’azione giudiziaria, ma comprende la valutazione che la necessità dei tabulati emerga in modo palese e stringente dalla richiesta dell’autorità giudiziaria, che deve dimostrare di aver esplorato le alternative ragionevolmente ipotizzabili.

    Domande e risposte

    Quando il Parlamento può negare l’autorizzazione all’uso di tabulati telefonici di un parlamentare?

    Quando la richiesta dell’autorità giudiziaria non illustra in modo chiaro e stringente la necessità dei tabulati, non dà conto delle soluzioni alternative esplorate e non dimostra un collegamento inequivoco con il fatto oggetto di indagine.

    I tabulati telefonici relativi a un parlamentare richiedono autorizzazione parlamentare?

    Sì. L’art. 68, terzo comma, Cost. (come interpretato dalla l. n. 140/2003) richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza sia per l’acquisizione sia per l’utilizzo di tabulati telefonici riferibili a un membro del Parlamento.

    Il Senato può entrare nel merito delle prove raccolte dall’autorità giudiziaria?

    Il controllo parlamentare non può sostituirsi alla valutazione probatoria del giudice, ma può verificare se la necessità dei tabulati è motivata in modo adeguato e se la richiesta risponde a reali esigenze investigative e non a intenti persecutori.

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    • Art. 68 della Costituzione — prerogative parlamentari, inclusa l’autorizzazione ad atti dell’autorità giudiziaria nei confronti dei membri del Parlamento
  • Corte cost. n. 187/2010 – Assegno invalidità stranieri e carta di soggiorno

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della l. n. 388/2000 nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno (ossia alla presenza legale in Italia da almeno cinque anni) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti dell’assegno mensile di invalidità civile. La norma viola l’art. 117, primo comma, Cost. in riferimento all’art. 14 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale, che vietano discriminazioni nell’accesso alle prestazioni patrimoniali.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina romena, riconosciuta invalida civile all’80% e iscritta alle liste di collocamento obbligatorio, si era vista negare l’assegno mensile di invalidità ex art. 13 l. n. 118/1971 perché non titolare della carta di soggiorno (rilasciata solo dopo cinque anni di residenza legale). Il Tribunale di Torino aveva accolto il ricorso solo dal 1° gennaio 2007, data di ingresso della Romania nella UE. La Corte d’appello di Torino sollevava la questione di legittimità per il periodo anteriore.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino sollevava questione di legittimità dell’art. 80, comma 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 14 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale adottato a Parigi il 20 marzo 1952.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno — e quindi a cinque anni di residenza legale — l’assegno mensile di invalidità ex art. 13 l. n. 118/1971 per gli stranieri legalmente soggiornanti. L’assegno è una prestazione di sostentamento minimo (non un’integrazione reddituale), e la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già affermato che le prestazioni sociali di questo tipo rientrano nella tutela del Protocollo n. 1 CEDU: negarle in base alla nazionalità costituisce discriminazione.

    Il principio

    Le prestazioni di sostentamento minimo garantite dalla legge agli invalidi civili devono essere assicurate a tutti gli stranieri legalmente soggiornanti, senza distinzione basata sulla durata della residenza: il requisito della carta di soggiorno (cinque anni) produce una discriminazione vietata dall’art. 14 CEDU e viola l’art. 117, primo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Gli stranieri legalmente residenti in Italia hanno diritto alle prestazioni di invalidità civile?

    Sì. Dopo questa sentenza e le precedenti (nn. 306/2008 e 11/2009), il requisito della carta di soggiorno è stato dichiarato incostituzionale per indennità di accompagnamento, pensione di inabilità e assegno mensile di invalidità. L’unico requisito legittimo è la regolarità del soggiorno al momento della domanda.

    Cosa è l’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 l. n. 118/1971?

    È una provvidenza economica mensile riconosciuta agli invalidi civili con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai due terzi (tra il 67% e il 99%), che non siano titolari di pensione. È distinto dall’indennità di accompagnamento (per invalidi totali che non deambulano o non sono autosufficienti).

    Che differenza c’è tra permesso di soggiorno e carta di soggiorno?

    Il permesso di soggiorno è il titolo che autorizza lo straniero a risiedere in Italia. La carta di soggiorno (ora «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo») è rilasciata solo dopo cinque anni di residenza legale continuativa. La norma dichiarata incostituzionale richiedeva appunto la carta di soggiorno, escludendo chi aveva un permesso di soggiorno ordinario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 206/2010 – Attività estrattive Calabria processo estinto

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio promosso dal Governo contro l’art. 2, comma 3, lett. c), della legge della Regione Calabria n. 40/2009 in materia di attività estrattive. La rinuncia al ricorso governativo, accettata dalla Regione, ha comportato la chiusura del giudizio senza pronuncia nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 3, lett. c), della legge della Regione Calabria 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria), ritenendo che la norma violasse la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 3, lett. c), della legge della Regione Calabria 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria). Parametro invocato: art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Il processo è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Calabria. Il giudice relatore era Giuseppe Tesauro.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, formalmente accettata dalla Regione resistente, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte Costituzionale senza pronuncia nel merito. Le norme regionali impugnate restano in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa riguarda la legge regionale sulle attività estrattive?

    Le attività estrattive (cave, miniere, giacimenti) sono disciplinate da norme regionali in quanto materia di competenza concorrente, ma sempre nel rispetto dei livelli essenziali di tutela ambientale stabiliti dallo Stato.

    Il Governo può impugnare leggi regionali per tutela dell’ambiente?

    Sì: l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Quando una legge regionale invade questa competenza, il Governo può ricorrere alla Corte Costituzionale.

    Perché il Governo ha rinunciato?

    Non risulta dalla pronuncia. Le ragioni tipiche sono: modifica della norma da parte della Regione, raggiungimento di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, o valutazione che la questione non meritasse più di essere perseguita in giudizio.

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  • Corte cost. n. 205/2010 – Immediatezza dibattimentale e mutamento giudice

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 525, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui richiede che alla deliberazione della sentenza concorrano gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Il principio dell’immediatezza non viola i parametri costituzionali invocati.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, aveva trattato un processo penale in cui parte dell’istruzione dibattimentale (escussione di alcuni testimoni) era avvenuta dinanzi a un giudice diverso da quello poi assegnatario del ruolo. L’art. 525, comma 2, c.p.p. stabilisce che alla deliberazione concorrano, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento: il difetto ha quindi condotto a una richiesta di rinnovazione dell’istruzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 525, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che alla deliberazione concorrano a pena di nullità assoluta gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Parametri invocati: artt. 3, 101 e 111 della Costituzione (uguaglianza, soggezione del giudice solo alla legge, giusto processo). Giudice rimettente: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata: il principio di immediatezza (identità tra il giudice che ha assunto le prove e quello che decide) è un corollario del giusto processo e risponde alla logica del sistema accusatorio accolto dalla Costituzione e dal codice di rito; la rinnovazione dell’istruzione in caso di mutamento del giudice non è irragionevole.

    Il principio

    Il principio di immediatezza dibattimentale, che impone l’identità fisica tra il giudice che ha assistito alla formazione della prova e quello che delibera la sentenza, è conforme alla Costituzione (artt. 3, 101 e 111): non può configurarsi come irragionevole l’obbligo di rinnovare l’istruzione quando il giudice che ha ricevuto le prove viene sostituito prima della decisione.

    Domande e risposte

    Cos’è il principio di immediatezza?

    Nel processo penale accusatorio, il giudice che deve decidere deve aver assistito direttamente all’esame dei testimoni e all’acquisizione delle prove: così può valutare non solo il contenuto delle deposizioni, ma anche il comportamento e l’attendibilità del testimone.

    Quando si verifica un mutamento del giudice?

    Può accadere per trasferimento, promozione, pensionamento o per variazioni nell’assegnazione del ruolo. In questi casi, se il nuovo giudice non ha assistito all’istruzione, le prove devono essere acquisite nuovamente.

    La rinnovazione dell’istruzione non allunga i tempi del processo?

    Sì, ed è una delle criticità del sistema. Alcune Corti europee hanno sollevato dubbi sull’obbligo assoluto di rinnovazione; la questione resterà al centro del dibattito sulla riforma del processo penale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 204/2010 – Decreto elettorale interpretazione autentica regioni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, sull’interpretazione autentica del procedimento elettorale, sollevate dalle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana. Le Regioni non erano legittimate ad impugnare norme del procedimento elettorale statale che non riguardano la loro sfera di competenza.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, aveva interpretato autenticamente alcune norme del procedimento elettorale per le elezioni regionali del marzo 2010, con l’effetto di consentire la partecipazione di alcune liste in un contesto di contenzioso legato ai requisiti di sottoscrizione. Le Regioni Lazio, Piemonte e Toscana avevano impugnato il decreto sostenendo che violasse, tra l’altro, la riserva di legge rinforzata in materia elettorale e il principio del giudice naturale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione). Parametri invocati: artt. 3, 5, 24, 25, 48, 70, 72, 76, 77, 102, 104, 111, 114, 120 e 122 Cost. Ricorrenti: Regioni Lazio, Piemonte e Toscana.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili: le Regioni non sono legittimate a impugnare in via principale norme statali relative al procedimento elettorale per le elezioni regionali quando tali norme non attengono all’esercizio di proprie competenze legislative o amministrative costituzionalmente garantite.

    Il principio

    Il ricorso regionale in via principale è ammissibile solo quando le Regioni possono vantare la violazione di proprie attribuzioni costituzionali. Le norme statali che disciplinano il procedimento elettorale per le elezioni regionali non rientrano nelle competenze costituzionali delle Regioni stesse, le quali pertanto non possono impugnarle dinanzi alla Corte Costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa fa un decreto-legge di «interpretazione autentica»?

    Un decreto-legge di interpretazione autentica chiarisce con forza di legge il significato di una norma preesistente, con effetti retroattivi: è come se il legislatore avesse sempre voluto dire ciò che il decreto stabilisce.

    Le Regioni possono sempre impugnare leggi statali?

    No: il ricorso regionale in via principale è limitato alle leggi statali che ledono le attribuzioni costituzionali della Regione. Non possono essere impugnate leggi statali che riguardano materie di competenza esclusiva dello Stato.

    Il decreto-legge n. 29/2010 ha avuto effetti pratici?

    Sì: è intervenuto a pochi giorni dalle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010, con lo scopo di risolvere controversie sulle sottoscrizioni delle liste, consentendo la partecipazione alla consultazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 226/2010 – Ronde cittadine tra sicurezza urbana e disagio sociale

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    Con la sentenza n. 226 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la normativa statale sulle «ronde» (legge sulla sicurezza pubblica n. 94/2009), nella parte in cui consentiva ai sindaci di avvalersi di associazioni di privati cittadini non solo per la sicurezza ma anche per la «prevenzione di situazioni di disagio sociale», invadendo la competenza regionale in materia di assistenza e servizi sociali.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 94/2009 (pacchetto sicurezza) prevedeva all’art. 3, commi 40-43, la possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di «cittadini non armati» al fine di «segnalare alle Forze di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale». Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria hanno impugnato queste norme sostenendo che invadessero le loro competenze in materia di politiche sociali e ordine pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 3, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Parametri: art. 117, secondo, quarto e sesto comma, e 118 Cost.; principio di leale collaborazione. Ricorrenti: Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria (r.r. nn. 64, 66, 67/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 40 dell’art. 3, limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale»: questa parte della norma invade la competenza regionale in materia di politiche sociali e assistenza (art. 117, quarto comma, Cost.), perché le misure di prevenzione del disagio sociale rientrano nella legislazione residuale regionale, non nella «sicurezza pubblica» di competenza statale esclusiva. Ha invece dichiarato non fondate le censure relative ai commi 41, 42 e 43, relativi all’organizzazione e al coordinamento delle associazioni di volontariato.

    Il principio

    La «sicurezza urbana» è materia di competenza statale esclusiva (art. 117, comma 2, lett. h), Cost.) e può legittimamente essere affidata a forme di collaborazione civica; ma la «prevenzione del disagio sociale» appartiene alle politiche sociali di competenza regionale e lo Stato non può disciplinarla nell’ambito di norme sulla sicurezza pubblica senza invadere la competenza regionale.

    Domande e risposte

    Cosa potevano fare concretamente le «ronde» previste dalla legge n. 94/2009?

    Solo segnalare alle Forze di polizia situazioni che potessero arrecare danno alla sicurezza urbana. Non potevano avere poteri coercitivi, non potevano agire senza armamento (erano cittadini «non armati») e dovevano operare previa intesa del sindaco con il prefetto.

    Perché il «disagio sociale» è di competenza regionale?

    L’art. 117, quarto comma, Cost. attribuisce alle Regioni la competenza residuale su tutte le materie non riservate allo Stato. L’assistenza sociale, i servizi alle persone in difficoltà e le politiche di inclusione rientrano tra queste materie. Lo Stato non può legiferare su di esse nemmeno nell’ambito di leggi sulla sicurezza pubblica.

    I Comuni possono comunque avvalersi di volontari per la sicurezza?

    Sì. La parte della norma relativa alla «sicurezza urbana» è rimasta valida dopo la sentenza. I sindaci possono continuare a coordinare l’attività di associazioni di volontari per la segnalazione alle Forze dell’ordine di situazioni che minacciano la sicurezza, ma non possono impiegarli per attività di assistenza sociale, che restano di competenza regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 186/2010 – VIA regionale autostrade Liguria illegittimità

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale ligure n. 30/2009 sulle autostrade di interesse regionale, nella parte in cui attribuiva alla Regione la competenza a effettuare la VIA (valutazione di impatto ambientale) su opere autostradali di competenza statale e conferiva alla Regione stessa poteri di progettazione, finanziamento e affidamento di questi interventi.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva approvato una legge per disciplinare la realizzazione di autostrade, infrastrutture ferroviarie e altre opere strategiche regionali, attribuendo alla Regione compiti di studio di fattibilità, valutazione di impatto ambientale, progettazione e finanza di progetto. Il Governo sosteneva che diverse di queste previsioni invadevano competenze statali esclusive (tutela dell’ambiente, ordinamento civile, opere pubbliche).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio impugnava gli artt. 5 (commi 2 e 3), 6, 7, 8 e 9 (comma 2) della l.r. Liguria 6 agosto 2009, n. 30, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lett. e), l) e s), Cost. (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ordinamento civile, tutela della concorrenza).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale: dell’art. 7 nella parte in cui consente alla Regione di effettuare la VIA anche per le autostrade (opera di competenza statale ai sensi dell’Allegato II, Parte II, del d.lgs. n. 152/2006); degli artt. 5 (commi 2 e 3), 6, 8 e 9 (commi 1, 2 e 3). Dichiara inammissibile la questione relativa all’art. 7 per contrasto con la direttiva 92/43/CEE (habitat).

    Il principio

    La valutazione di impatto ambientale per opere autostradali è funzione di esclusiva competenza statale: una legge regionale che la attribuisce alla Regione stessa è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (tutela dell’ambiente). Anche i poteri regionali di progettazione e affidamento degli incarichi per opere di rilevanza nazionale eccedono le competenze regionali.

    Domande e risposte

    Chi ha competenza sulla VIA per le autostrade?

    Lo Stato, in base all’Allegato II, Parte II, del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente). Le autostrade rientrano tra le opere per le quali la procedura di VIA è di esclusiva competenza statale.

    Le Regioni possono progettare autostrade sul proprio territorio?

    Non autonomamente. La progettazione di grandi infrastrutture, nei profili riguardanti tutela della concorrenza, ordinamento civile e ambiente, è riservata allo Stato. Le Regioni hanno competenza concorrente in materia di «governo del territorio», ma non possono invadere le sfere di esclusiva statale.

    Cos’è la «finanza di progetto» (project financing) nelle opere pubbliche?

    La finanza di progetto è uno strumento che consente di finanziare un’opera pubblica coinvolgendo capitali privati, che verranno remunerati attraverso la gestione dell’opera stessa. È disciplinata dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006, ora sostituito dal d.lgs. n. 36/2023).

    Norme collegate