Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 42/2010 – Congedo straordinario figlio convivente disabile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 in materia di congedo straordinario retribuito per assistenza a disabile grave. La questione era già divenuta priva di oggetto per effetto della sentenza n. 19 del 2009, con la quale la Corte aveva già dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non includeva il figlio convivente tra i soggetti legittimati al congedo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 42, comma 5, del Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001) prevede un congedo straordinario retribuito fino a due anni per i lavoratori che devono assistere un familiare con disabilità grave. Originariamente, il beneficio era riconosciuto solo al coniuge convivente, ai genitori, ai fratelli o sorelle conviventi. Una dipendente della polizia penitenziaria – unica figlia convivente di madre invalida al 100% – si era vista rifiutare il congedo perché la norma non la includeva tra i beneficiari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non consente al figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei, di fruire del congedo straordinario retribuito per assistere la persona con handicap grave.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto. Prima che questa ordinanza di rimessione fosse esaminata, la Corte aveva già pronunciato la sentenza n. 19 del 2009, con la quale aveva dichiarato incostituzionale l’art. 42, comma 5, nella parte in cui non includeva il figlio convivente tra i beneficiari del congedo, in assenza di altri soggetti in grado di prestare assistenza. La questione era quindi divenuta priva di oggetto e doveva essere dichiarata inammissibile.

    Il principio

    Quando la norma impugnata è già stata dichiarata incostituzionale dalla Corte in un precedente giudizio, la questione sollevata successivamente sulla medesima disposizione diviene priva di oggetto e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carenza sopravvenuta dell’oggetto.

    Domande e risposte

    Il figlio convivente può fruire del congedo straordinario per assistere un genitore disabile?

    Sì, dopo la sentenza n. 19 del 2009. La Corte aveva dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui escludeva il figlio convivente quando non vi fossero altri soggetti idonei a prestare assistenza. La norma va ora interpretata in modo inclusivo anche per il figlio.

    Chi ha diritto al congedo straordinario retribuito per assistenza al disabile?

    In base all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 e alle successive pronunce della Corte costituzionale, hanno diritto al congedo il coniuge convivente, i genitori, i fratelli o sorelle conviventi, i figli conviventi e, progressivamente, altri parenti conviventi, in assenza dei soggetti preferenziali.

    Per quanto tempo dura il congedo straordinario per assistenza al disabile?

    Il congedo straordinario retribuito può essere fruito fino a un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa del richiedente, anche in modo frazionato, e spetta per assistere la persona con disabilità in situazione di gravità accertata dalla competente commissione medica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 41/2010 – Conflitto attribuzioni insindacabilità parlamentare Gasparri

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    La Corte dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal GIP di Milano avverso la deliberazione della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Gasparri nei confronti del magistrato Woodcock. Il ricorso è improcedibile perché il GIP non aveva rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati in cancelleria.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni rese dall’allora deputato Maurizio Gasparri in un’intervista al «Corriere della Sera» del 17 giugno 2006 – con cui aveva duramente criticato il magistrato Woodcock – rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi erano insindacabili. Il GIP di Milano, che stava processando Gasparri per diffamazione, aveva proposto ricorso per conflitto di attribuzioni, sostenendo che non esistesse il necessario nesso funzionale con un atto parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sostenendo che la deliberazione della Camera dei deputati del 5 agosto 2008 – che affermava l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni di Gasparri nei confronti di Woodcock – avesse menomato le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il ricorso per ragioni processuali: il GIP non aveva depositato gli atti notificati presso la cancelleria della Corte nel termine perentorio previsto dalle norme integrative. La giurisprudenza costituzionale aveva precisato che il notificante deve attivarsi diligentemente affinché gli atti tornino nella sua disponibilità in tempo utile per il deposito, e il mancato rispetto del termine preclude lo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto.

    Il principio

    Nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il ricorrente ha l’onere di depositare gli atti notificati presso la cancelleria della Corte costituzionale entro il termine perentorio: il mancato rispetto del termine determina l’improcedibilità del ricorso, a prescindere dalla tempestività della notifica.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    È il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (es. l’autorità giudiziaria) contesta l’atto di un altro potere (es. il Parlamento) che ritiene abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali. Nel caso dell’insindacabilità parlamentare, il giudice penale può ricorrere quando ritiene che la deliberazione parlamentare sia erronea.

    I parlamentari possono essere processati per le dichiarazioni fatte in un’intervista?

    Dipende dal contenuto e dal nesso con l’attività parlamentare. L’art. 68, primo comma, Cost. protegge solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento sono coperte dall’immunità solo se sussiste un «nesso funzionale» con un atto tipico dell’esercizio della funzione parlamentare.

    Cosa succede se il ricorso per conflitto di attribuzioni è improcedibile?

    Il ricorso viene dichiarato improcedibile e non si entra nel merito: la deliberazione parlamentare rimane efficace e il giudice penale non può procedere contro il parlamentare per i fatti coperti dalla deliberazione di insindacabilità.

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  • Corte cost. n. 64/2010 – Giurisdizione commissioni tributarie e art. 102 Cost.

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondate o inammissibili le questioni sollevate da diversi giudici sull’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che attribuisce alle commissioni tributarie la giurisdizione su controversie relative a canoni di fognatura e depurazione. I dubbi riguardavano l’art. 102 Cost. (divieto di giudici speciali) e l’art. 25 Cost. (giudice naturale).

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario, come modificato nel 2005, aveva attribuito alle commissioni tributarie la giurisdizione su controversie relative a canoni di fognatura e depurazione. Diversi giudici (Cassazione, commissioni tributarie, tribunali civili) avevano sollevato dubbi di costituzionalità, ritenendo che tale attribuzione potesse contrastare con il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali (art. 102 Cost.) o con il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992 (come modificato dal d.l. n. 203/2005, conv. legge n. 248/2005), in riferimento all’art. 102, secondo comma, Cost. (Corte di cassazione, Commissione tributaria regionale Toscana, Tribunale di Pistoia) e all’art. 25, primo comma, Cost. (Tribunale di Pistoia).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Pistoia in riferimento all’art. 25 Cost., e la manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento all’art. 102 Cost. da parte della Cassazione, della Commissione tributaria regionale della Toscana e del Tribunale di Pistoia.

    Il principio

    L’attribuzione alle commissioni tributarie della giurisdizione su controversie relative a canoni assimilabili a tributi non viola il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali (art. 102 Cost.), trattandosi di materia strettamente connessa alla natura tributaria del rapporto controverso.

    Domande e risposte

    Le commissioni tributarie sono giudici speciali vietati dalla Costituzione?

    No. Le commissioni tributarie sono giudici speciali già esistenti all’entrata in vigore della Costituzione e quindi consentiti. Il divieto dell’art. 102 Cost. riguarda solo l’istituzione di nuovi giudici speciali dopo il 1948. Le commissioni tributarie, riformate più volte, sono considerate organi di continuazione dei preesistenti organi speciali.

    I canoni di fognatura e depurazione sono tributi?

    La questione è dibattuta. Il legislatore li ha qualificati come tributi, attribuendone la giurisdizione alle commissioni tributarie. La Corte ha ritenuto non manifestamente fondato che tale qualificazione violi la Costituzione, rimettendo ai giudici ordinari la valutazione delle singole controversie.

    Quando una questione di legittimità è «manifestamente infondata»?

    È manifestamente infondata quando è palese, ictu oculi, l’assenza di qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale, senza necessità di approfondita motivazione. La Corte la dichiara in camera di consiglio, senza udienza pubblica.

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  • Corte cost. n. 40/2010 – Finanziamento sanitario regionale patto salute

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    La Corte dichiara parzialmente inammissibili e parzialmente non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto sull’art. 79 del d.l. n. 112/2008, che condizionava l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale alla stipula di un patto Stato-Regioni. Una questione è cessata per sopravvenuta modifica normativa; le restanti non violano le competenze regionali in materia sanitaria.

    Di cosa si tratta

    Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avviene attraverso un sistema di intese Stato-Regioni. L’art. 79 del d.l. n. 112/2008 subordinava l’accesso delle Regioni alle risorse integrative per gli anni 2010 e 2011 alla stipula di una specifica intesa entro il 31 ottobre 2008 e imponeva alle Regioni di adottare misure di efficientamento e contenimento dei costi sanitari. La Regione Veneto aveva impugnato la norma, ritenendola lesiva delle proprie competenze costituzionali in materia di sanità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 79, commi 1-bis e 1-ter, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008, in riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 79, comma 1-bis, lettera c), per intervenuta modifica legislativa (d.l. n. 78/2009); dichiara cessata la materia del contendere sul comma 1-ter (limitatamente alle parole «entro il 15 ottobre 2009»), anch’esso modificato; dichiara non fondate le restanti questioni sul comma 1-bis. La norma, condizionando il finanziamento integrativo alla stipula di un patto e all’adozione di misure di efficientamento, non viola le competenze regionali ma esercita legittimamente la funzione statale di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute come livello essenziale di assistenza.

    Il principio

    Lo Stato può condizionare il finanziamento integrativo del SSN a intese con le Regioni e all’adozione di misure di efficientamento senza violare le competenze regionali in materia sanitaria, purché la disciplina resti nell’alveo del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

    Domande e risposte

    Lo Stato può condizionare i fondi sanitari alle Regioni?

    Sì. Nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, lo Stato può vincolare l’erogazione di risorse integrative all’adozione da parte delle Regioni di misure di efficientamento e al rispetto di intese concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Cosa succede quando una norma impugnata viene modificata durante il giudizio costituzionale?

    Se la modifica fa venire meno l’oggetto del contendere, la Corte dichiara cessata la materia del contendere o inammissibile la questione. Se la modifica non elimina le censure, il giudizio prosegue sul testo vigente.

    La sanità è di competenza statale o regionale?

    La tutela della salute è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): lo Stato fissa i principi fondamentali e i livelli essenziali di assistenza, le Regioni esercitano la legislazione di dettaglio e gestiscono il Servizio sanitario regionale.

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  • Corte cost. n. 63/2010 – Estinzione per rinuncia al ricorso su fusione comunale

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    La Corte Costituzionale dichiara estinto il processo avviato dal Governo contro una legge della Regione Trentino-Alto Adige che istituiva il Comune di Ledro per fusione. La Regione aveva nel frattempo modificato la norma impugnata, recependo le censure statali, e il ricorrente aveva rinunciato al ricorso con accettazione della controparte.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 6 della legge regionale Trentino-Alto Adige n. 1/2009, che istituiva il nuovo Comune di Ledro mediante fusione di comuni della Valle di Ledro. La censura riguardava la disciplina delle funzioni del sindaco quale ufficiale di governo durante il periodo transitorio. La Regione aveva poi aggiunto un comma 1-bis che affidava queste funzioni a un commissario nominato dalla Giunta provinciale, soddisfacendo così le richieste statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 6 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1/2009, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h), i) e p), della Costituzione e all’art. 54, primo comma, n. 5, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio, accettata formalmente dalla Regione, determina l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene modificata dalla Regione in modo satisfattivo delle censure statali e il ricorrente rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, il processo davanti alla Corte Costituzionale si estingue senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa accade se la Regione modifica la legge impugnata prima della sentenza?

    Se la modifica è ritenuta satisfattiva dal ricorrente, questi può rinunciare al ricorso. Con l’accettazione della controparte, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere o per rinuncia, senza pronuncia nel merito sulla legittimità costituzionale della norma originaria.

    La fusione di comuni rientra nella competenza statale o regionale?

    La disciplina delle funzioni del sindaco quale ufficiale di governo è materia statale (art. 117, secondo comma, Cost.), mentre l’istituzione e la fusione di comuni rientra nelle competenze regionali e provinciali nelle autonomie speciali. Il conflitto in questa vicenda riguardava il regime transitorio delle funzioni di pubblica sicurezza.

    Cosa è una rinuncia al ricorso in giudizio costituzionale?

    È un atto processuale con cui il ricorrente dichiara di non voler più proseguire il giudizio. Produce effetto con l’accettazione della controparte e determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

  • Corte cost. n. 62/2010 – Insindacabilità parlamentare e conflitto Cassazione-Camera

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    La Corte Costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati. La delibera parlamentare che aveva dichiarato insindacabile l’onorevole Belluscio per articoli di stampa del 1982 è contestata dalla Cassazione, che ritiene assente il nesso funzionale con l’attività parlamentare. La Corte ammette il conflitto e ne dispone la trattazione nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’onorevole Costantino Belluscio aveva pubblicato tra il 1982 e il 1983 articoli su periodici e quotidiani nei quali citava in modo distorto uno scritto del magistrato Salvatore Senese, lasciando trasparire una presunta simpatia del querelante per gruppi terroristici. Dopo vicende penali e civili, la Camera dei deputati aveva dichiarato nel 2000 che quegli articoli rientravano nelle opinioni parlamentari tutelate dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte di cassazione ha contestato tale delibera aprendo il conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (Corte di cassazione vs Camera dei deputati), ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. La questione è se la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. fosse corretta rispetto ad articoli di stampa privi di nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte suprema di cassazione nei confronti della Camera dei deputati. Dispone che l’atto introduttivo sia notificato alla Camera entro sessanta giorni.

    Il principio

    La Corte di cassazione è legittimata a promuovere conflitto di attribuzione contro una delibera parlamentare di insindacabilità quando ritiene assente il nesso funzionale tra gli atti del parlamentare e l’esercizio delle sue funzioni. L’ammissibilità del conflitto non pregiudica la decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    È l’istituto che protegge i parlamentari da responsabilità civile e penale per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. La delibera parlamentare che la dichiara può però essere contestata davanti alla Corte Costituzionale se il giudice ritiene assente il nesso funzionale.

    Cosa significa «conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato»?

    È il rimedio costituzionale con cui un organo dello Stato contesta che un altro organo abbia invaso la propria sfera di competenze. Nel caso in esame, la Cassazione contestava che la Camera avesse erroneamente coperto con l’insindacabilità atti che non erano espressione di funzione parlamentare.

    L’ammissione del conflitto significa che la Camera ha torto?

    No. L’ordinanza n. 62/2010 verifica solo i requisiti formali per l’ammissibilità del conflitto (legittimazione delle parti e materia del conflitto). Il merito sarà esaminato in un secondo giudizio.

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  • Corte cost. n. 39/2010 – Giurisdizione tributaria canone depurazione acque reflue

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma che attribuisce al giudice tributario le controversie sul canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue. Il canone idrico non ha natura tributaria ma tariffaria: la sua attribuzione alla giurisdizione tributaria viola il divieto costituzionale di istituire giudici speciali (art. 102, secondo comma, Cost.).

    Di cosa si tratta

    Il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue è una somma che i cittadini pagano come corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione. Un condominio di Ercolano aveva chiesto la restituzione delle somme pagate alla società che gestiva il servizio idrico integrato, sostenendo che le opere di depurazione non esistessero. La Corte di cassazione dubitava che questa controversia rientrasse nella giurisdizione tributaria prevista dalla norma impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 203 del 2005, in riferimento all’art. 102, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, sia nella parte relativa al canone disciplinato dalla legge n. 36 del 1994 (dal 3 ottobre 2000), sia nella parte relativa al canone disciplinato dal d.lgs. n. 152 del 2006 (dal 29 aprile 2006). Il canone idrico ha natura tariffaria, non tributaria: non essendo un’imposta o una tassa, le controversie sulla sua debenza non rientrano nella materia tributaria e non possono essere attribuite al giudice tributario senza violare il divieto costituzionale di istituzione di giudici speciali.

    Il principio

    La giurisdizione tributaria può essere attribuita solo alle controversie aventi ad oggetto prestazioni tributarie in senso proprio; l’estensione di tale giurisdizione a controversie relative a canoni o tariffe di natura privatistica o tariffaria viola l’art. 102, secondo comma, della Costituzione, che vieta l’istituzione di giudici speciali con competenze esterne alla propria materia.

    Domande e risposte

    Il canone idrico è un tributo o una tariffa?

    Secondo la Corte costituzionale, il canone per la depurazione delle acque reflue ha natura tariffaria e non tributaria: è il corrispettivo di un servizio, non un prelievo autoritativo finalizzato al finanziamento della spesa pubblica. Per questo non può essere attribuito alla giurisdizione tributaria.

    Dove si fa causa per contestare il canone idrico?

    Dopo questa sentenza, le controversie sul canone per la depurazione e lo scarico delle acque reflue spettano al giudice ordinario (tribunale civile), non alla Commissione tributaria, che non ha giurisdizione su prestazioni di natura tariffaria.

    Cosa cambia per le controversie pendenti dopo la sentenza?

    La dichiarazione di incostituzionalità ha effetti immediati: le cause pendenti davanti alle Commissioni tributarie devono essere rilevate come carenti di giurisdizione e rimesse al giudice ordinario competente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 38/2010 – IRAP non deducibile IRPEF restituzione atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Parma, per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza, a seguito di un’intervenuta modifica legislativa: il d.l. n. 185/2008 ha introdotto la deducibilità forfetaria del 10% dell’IRAP dall’IRPEF, anche con effetto retroattivo per le istanze di rimborso già presentate.

    Di cosa si tratta

    L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) colpisce il valore aggiunto prodotto dalle imprese e dai professionisti. Prima del 2008, l’IRAP versata dalle società di persone non era deducibile dall’IRPEF personale dei soci, con il risultato che su una parte del reddito gravava una doppia imposizione: prima l’IRAP a livello societario, poi l’IRPEF a livello personale. Una socia di una s.a.s. aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF versata in eccesso per gli anni 1998 e 1999.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento all’art. 53 della Costituzione, nella parte in cui non consente la deduzione dell’IRAP versata dalla società dalla base imponibile IRPEF dei soci, determinando una duplicazione d’imposta e una tassazione su redditi non effettivi.

    La decisione della Corte

    La Corte non decide nel merito ma ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione. Nel frattempo, l’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla legge n. 2 del 2009) aveva previsto la deducibilità forfetaria del 10% dell’IRAP dall’IRPEF, con effetto anche per i periodi d’imposta precedenti per i quali erano state presentate istanze di rimborso. La Commissione doveva quindi rivalutare se la questione fosse ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce della nuova disciplina.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione di una questione di costituzionalità, interviene una modifica legislativa che incide direttamente sull’oggetto del giudizio principale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    L’IRAP è deducibile dall’IRPEF?

    Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammessa in deduzione dall’IRPEF una quota forfetaria pari al 10% dell’IRAP dell’anno, riferita alla quota imponibile degli interessi passivi o delle spese per personale. Per i periodi precedenti, era previsto il rimborso fino al 10% dell’IRAP di competenza per chi aveva presentato istanza.

    Cosa succede quando sopravviene una norma durante il giudizio costituzionale?

    Se la sopravvenienza normativa incide sull’oggetto del giudizio principale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente, che deve valutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce della nuova disciplina, prima di sollevare nuovamente la questione o definire il giudizio.

    La tassazione IRAP+IRPEF dei soci di società di persone costituisce doppia imposizione incostituzionale?

    La questione non è stata decisa nel merito dalla Corte in questa ordinanza. La parziale deducibilità forfetaria introdotta nel 2008 aveva attenuato il problema, ma non lo aveva eliminato per i periodi anteriori, per i quali era previsto solo un rimborso parziale entro limiti di spesa.

    Norme collegate

    • Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, invocato per la tassazione su redditi lordi anziché netti effettivi
  • Corte cost. n. 37/2010 – Giurisdizione tributaria ipoteca esattoriale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione sulla giurisdizione tributaria in materia di iscrizione di ipoteca legale da parte del concessionario della riscossione. La Commissione tributaria regionale del Veneto non si era confrontata con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite che escludeva la possibilità di sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione in appello quando era già maturato un giudicato implicito nel giudizio di primo grado.

    Di cosa si tratta

    Quando un contribuente non paga le imposte iscritte a ruolo, il concessionario della riscossione può iscrivere ipoteca legale sui beni immobili del debitore ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973. Un contribuente aveva impugnato tale iscrizione davanti alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che aveva accolto il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale del Veneto dubitava che la giurisdizione tributaria fosse competente a decidere sulla validità dell’ipoteca.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale del Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19, comma 1, lettera e-bis), del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento all’art. 102 della Costituzione, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie sulla validità dell’ipoteca legale iscritta dal concessionario della riscossione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Le Sezioni Unite della Cassazione avevano chiarito che, quando il giudice di primo grado ha pronunciato nel merito affermando implicitamente la propria giurisdizione e nessuna parte ha contestato tale affermazione, il giudice del grado successivo non può rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione: si tratta di questione coperta dal giudicato implicito. La Commissione rimettente non si era confrontata con questo orientamento.

    Il principio

    Il difetto di giurisdizione non può essere rilevato d’ufficio in appello quando il giudice di primo grado ha già affermato, anche implicitamente, la propria giurisdizione e tale affermazione non è stata contestata dalle parti: la questione è coperta da giudicato e preclude la rimessione alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Il giudice tributario può decidere sulla validità di un’ipoteca esattoriale?

    La questione è controversa. Il legislatore ha attribuito alla giurisdizione tributaria le controversie sull’iscrizione di ipoteca da parte del concessionario della riscossione. La Corte non ha tuttavia affrontato il merito costituzionale della questione, dichiarando l’inammissibilità per ragioni processuali.

    Cosa è il «giudicato implicito» sulla giurisdizione?

    È la preclusione che si forma quando il giudice di primo grado decide nel merito senza essere contestato sulla giurisdizione: in appello, il giudice non può più rimettere in discussione d’ufficio la competenza, che si considera consolidata.

    Come si impugna l’iscrizione di un’ipoteca esattoriale?

    Il contribuente può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale contro l’avviso di iscrizione ipotecaria, contestando la legittimità del titolo o la mancata notifica delle intimazioni di pagamento previste dall’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.

    Norme collegate

    • Art. 102 della Costituzione — divieto di istituzione di giudici straordinari, invocato in relazione all’attribuzione di controversie civili al giudice tributario
  • Corte cost. n. 36/2010 – Fuori ruolo professori universitari abolizione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2, comma 434, della legge finanziaria 2008, che ha ridotto e poi abolito il periodo di fuori ruolo dei professori universitari prima del collocamento a riposo. La questione è inammissibile per difetto di rilevanza: il TAR del Piemonte aveva già pronunciato sentenza parziale nel merito nei giudizi a quibus, applicando la norma denunciata, e la sua valutazione era dunque ormai coperta da giudicato.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007) ha progressivamente ridotto il periodo di «fuori ruolo» dei professori universitari – un periodo di servizio attivo prima del pensionamento – abolendolo completamente a decorrere dal 1° gennaio 2010. Numerosi professori dell’Università di Torino avevano impugnato i provvedimenti di collocamento a riposo emanati dal Rettore, ritenendo la norma incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, con dieci ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Nel corso degli stessi giudizi a quibus, il TAR aveva già pronunciato sentenze parziali con le quali aveva accolto il primo motivo di ricorso, applicando la norma denunciata e riconoscendo ai professori il diritto al mantenimento in servizio. A seguito di tali pronunce parziali, la norma era già stata applicata e la questione di costituzionalità non era più rilevante, essendo coperta dal giudicato interno al giudizio.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo al momento della rimessione: se il giudice rimettente ha già pronunciato una sentenza parziale applicando la norma impugnata, e le parti non hanno impugnato tale pronuncia, la questione diviene irrilevante per giudicato interno e deve essere dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è il «fuori ruolo» dei professori universitari?

    È un periodo di servizio attivo precedente al collocamento a riposo, nel quale il professore cessa dall’insegnamento ma rimane in servizio per attività di ricerca o istituzionali. La legge finanziaria 2008 ha ridotto questo periodo fino ad abolirlo dal 2010.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il TAR del Piemonte aveva già deciso nel merito, accogliendo i ricorsi in base alla norma denunciata, con sentenze parziali non impugnate. La norma era stata così applicata e la sua valutazione non poteva più essere rimessa in discussione tramite una questione di costituzionalità.

    Cosa si intende per «giudicato implicito» sulla questione di giurisdizione?

    È la preclusione processuale che si forma quando il giudice di primo grado ha già pronunciato nel merito, affermando implicitamente la propria competenza, e le parti non hanno contestato questa statuizione: il giudice della fase successiva non può più rimettere in discussione la questione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza, invocato dai professori rimettenti avverso la riduzione del fuori ruolo
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, invocato in relazione all’organizzazione dell’università
  • Corte cost. n. 35/2010 – Giurisdizione su controversie rifiuti sanitari appalto

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 4 del d.l. n. 90/2008, che attribuisce al giudice amministrativo le controversie relative ai contratti di appalto per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania. La norma non viola l’art. 103 Cost. perché la controversia in esame, riguardando la cessione di credito da appalto con ASL, non rientra nell’ambito di applicazione della disposizione impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 90 del 2008 è stato adottato per far fronte all’emergenza rifiuti in Campania. L’art. 4 attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative ai contratti e alle procedure connesse all’emergenza. Una società che aveva acquistato un credito da un appaltatore della gestione dei rifiuti sanitari di una ASL si era rivolta al giudice ordinario: questo aveva sollevato questione chiedendosi se la propria giurisdizione fosse esclusa dalla norma emergenziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli, terza sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge n. 123 del 2008, in riferimento all’art. 103, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo le controversie in materia di appalti per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. La controversia riguardava il pagamento di un credito ceduto, sorto da un contratto di appalto per la gestione dei rifiuti sanitari: si trattava di una controversia patrimoniale tra privati (cessionario del credito e ASL) che non involgeva l’esercizio di poteri amministrativi. Tali controversie spettano al giudice ordinario, correttamente adito, e non rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dalla norma emergenziale. La questione era quindi mal posta.

    Il principio

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può essere prevista solo per controversie che coinvolgono l’esercizio di poteri amministrativi; le controversie meramente patrimoniali tra privati – anche se connesse a contratti stipulati con pubbliche amministrazioni – restano affidate al giudice ordinario.

    Domande e risposte

    Il giudice amministrativo ha giurisdizione su tutte le controversie relative agli appalti pubblici?

    No. La giurisdizione esclusiva del TAR riguarda le controversie che coinvolgono l’esercizio del potere amministrativo. Le controversie meramente patrimoniali – come il pagamento di un credito ceduto – restano di competenza del giudice ordinario, anche se il credito deriva da un contratto con la pubblica amministrazione.

    Cosa succede in caso di cessione di credito nei confronti della PA?

    Il cessionario subentra nel diritto di credito e può agire in giudizio per ottenerne il pagamento. Se la controversia non investe l’esercizio di poteri amministrativi, la competenza spetta al giudice ordinario, non al TAR.

    Le norme emergenziali possono derogare alle regole ordinarie sulla giurisdizione?

    Sì, ma solo nei limiti consentiti dall’art. 103 Cost., che permette la giurisdizione esclusiva amministrativa solo per materie nelle quali l’interesse legittimo e il diritto soggettivo si intrecciano con l’esercizio del potere pubblico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 34/2010 – Spoils system direttori generali ASL regionali

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Calabria n. 12 del 2005 nella parte in cui prevede la decadenza automatica dei direttori generali delle ASL al cambio degli organi politici regionali e l’applicazione retroattiva di tale decadenza. La norma viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e il legittimo affidamento (art. 3 Cost.).

    Di cosa si tratta

    Il meccanismo dello «spoils system» consiste nella decadenza automatica dei vertici burocratici al cambio della leadership politica. La Regione Calabria aveva adottato una legge che prevedeva la decadenza di tutti i dirigenti di nomina politica – inclusi i direttori generali delle aziende sanitarie – al rinnovo degli organi regionali, con effetto retroattivo anche per le nomine effettuate nei nove mesi precedenti le elezioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catanzaro e il Consiglio di Stato hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede la decadenza automatica dei direttori generali delle ASL al mutamento degli organi politici regionali e, con effetto retroattivo, per le nomine dei nove mesi precedenti le elezioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 4, della legge regionale n. 12 del 2005, nella parte in cui tali disposizioni si applicano ai direttori generali delle ASL e al direttore generale dell’Arpacal. Lo spoils system applicato a dirigenti con funzioni tecnico-sanitarie, che devono godere di autonomia professionale, contrasta con il principio di buon andamento. L’efficacia retroattiva viola inoltre il legittimo affidamento dei soggetti nominati in base a un termine certo stabilito dalla legge.

    Il principio

    Il meccanismo dello spoils system è incompatibile con l’art. 97 Cost. quando è applicato a dirigenti tecnico-sanitari che devono esercitare le proprie funzioni in autonomia rispetto all’indirizzo politico; la decadenza retroattiva viola inoltre il legittimo affidamento dei nominati nella stabilità del mandato conferito per legge.

    Domande e risposte

    Cos’è lo spoils system nel diritto pubblico italiano?

    È il meccanismo per cui i vertici amministrativi di nomina politica decadono automaticamente al cambio del governo o dell’esecutivo regionale che li aveva nominati, per consentire alla nuova maggioranza di scegliere i propri collaboratori.

    Perché lo spoils system è incostituzionale per i direttori generali delle ASL?

    Perché i direttori generali delle aziende sanitarie svolgono funzioni tecnico-gestionali che richiedono imparzialità e continuità, valori tutelati dall’art. 97 Cost. La decadenza automatica al cambio politico li rende dipendenti dall’orientamento della maggioranza, compromettendo l’autonomia necessaria al buon funzionamento del servizio sanitario.

    Cosa si intende per legittimo affidamento nella pubblica amministrazione?

    È il principio per cui chi riceve una nomina a termine ha diritto a portarla a compimento nel periodo stabilito dalla legge. La decadenza retroattiva decisa con effetto dal cambio di governo viola questo affidamento, poiché il soggetto nominato non poteva prevedere che il suo incarico sarebbe cessato a causa di un evento politico successivo.

    Norme collegate