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La Corte dichiara incostituzionale la norma che attribuisce al giudice tributario le controversie sul canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue. Il canone idrico non ha natura tributaria ma tariffaria: la sua attribuzione alla giurisdizione tributaria viola il divieto costituzionale di istituire giudici speciali (art. 102, secondo comma, Cost.).
Di cosa si tratta
Il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue è una somma che i cittadini pagano come corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione. Un condominio di Ercolano aveva chiesto la restituzione delle somme pagate alla società che gestiva il servizio idrico integrato, sostenendo che le opere di depurazione non esistessero. La Corte di cassazione dubitava che questa controversia rientrasse nella giurisdizione tributaria prevista dalla norma impugnata.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 203 del 2005, in riferimento all’art. 102, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, sia nella parte relativa al canone disciplinato dalla legge n. 36 del 1994 (dal 3 ottobre 2000), sia nella parte relativa al canone disciplinato dal d.lgs. n. 152 del 2006 (dal 29 aprile 2006). Il canone idrico ha natura tariffaria, non tributaria: non essendo un’imposta o una tassa, le controversie sulla sua debenza non rientrano nella materia tributaria e non possono essere attribuite al giudice tributario senza violare il divieto costituzionale di istituzione di giudici speciali.
Il principio
La giurisdizione tributaria può essere attribuita solo alle controversie aventi ad oggetto prestazioni tributarie in senso proprio; l’estensione di tale giurisdizione a controversie relative a canoni o tariffe di natura privatistica o tariffaria viola l’art. 102, secondo comma, della Costituzione, che vieta l’istituzione di giudici speciali con competenze esterne alla propria materia.
Domande e risposte
Il canone idrico è un tributo o una tariffa?
Secondo la Corte costituzionale, il canone per la depurazione delle acque reflue ha natura tariffaria e non tributaria: è il corrispettivo di un servizio, non un prelievo autoritativo finalizzato al finanziamento della spesa pubblica. Per questo non può essere attribuito alla giurisdizione tributaria.
Dove si fa causa per contestare il canone idrico?
Dopo questa sentenza, le controversie sul canone per la depurazione e lo scarico delle acque reflue spettano al giudice ordinario (tribunale civile), non alla Commissione tributaria, che non ha giurisdizione su prestazioni di natura tariffaria.
Cosa cambia per le controversie pendenti dopo la sentenza?
La dichiarazione di incostituzionalità ha effetti immediati: le cause pendenti davanti alle Commissioni tributarie devono essere rilevate come carenti di giurisdizione e rimesse al giudice ordinario competente.
Norme collegate
- Art. 102 della Costituzione — divieto di giudici speciali, parametro della dichiarazione di incostituzionalità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.