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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati. La delibera parlamentare che aveva dichiarato insindacabile l’onorevole Belluscio per articoli di stampa del 1982 è contestata dalla Cassazione, che ritiene assente il nesso funzionale con l’attività parlamentare. La Corte ammette il conflitto e ne dispone la trattazione nel merito.

Di cosa si tratta

L’onorevole Costantino Belluscio aveva pubblicato tra il 1982 e il 1983 articoli su periodici e quotidiani nei quali citava in modo distorto uno scritto del magistrato Salvatore Senese, lasciando trasparire una presunta simpatia del querelante per gruppi terroristici. Dopo vicende penali e civili, la Camera dei deputati aveva dichiarato nel 2000 che quegli articoli rientravano nelle opinioni parlamentari tutelate dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte di cassazione ha contestato tale delibera aprendo il conflitto di attribuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (Corte di cassazione vs Camera dei deputati), ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. La questione è se la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. fosse corretta rispetto ad articoli di stampa privi di nesso funzionale con l’attività parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte suprema di cassazione nei confronti della Camera dei deputati. Dispone che l’atto introduttivo sia notificato alla Camera entro sessanta giorni.

Il principio

La Corte di cassazione è legittimata a promuovere conflitto di attribuzione contro una delibera parlamentare di insindacabilità quando ritiene assente il nesso funzionale tra gli atti del parlamentare e l’esercizio delle sue funzioni. L’ammissibilità del conflitto non pregiudica la decisione nel merito.

Domande e risposte

Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

È l’istituto che protegge i parlamentari da responsabilità civile e penale per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. La delibera parlamentare che la dichiara può però essere contestata davanti alla Corte Costituzionale se il giudice ritiene assente il nesso funzionale.

Cosa significa «conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato»?

È il rimedio costituzionale con cui un organo dello Stato contesta che un altro organo abbia invaso la propria sfera di competenze. Nel caso in esame, la Cassazione contestava che la Camera avesse erroneamente coperto con l’insindacabilità atti che non erano espressione di funzione parlamentare.

L’ammissione del conflitto significa che la Camera ha torto?

No. L’ordinanza n. 62/2010 verifica solo i requisiti formali per l’ammissibilità del conflitto (legittimazione delle parti e materia del conflitto). Il merito sarà esaminato in un secondo giudizio.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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