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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara estinto il processo avviato dal Governo contro una legge della Regione Trentino-Alto Adige che istituiva il Comune di Ledro per fusione. La Regione aveva nel frattempo modificato la norma impugnata, recependo le censure statali, e il ricorrente aveva rinunciato al ricorso con accettazione della controparte.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 6 della legge regionale Trentino-Alto Adige n. 1/2009, che istituiva il nuovo Comune di Ledro mediante fusione di comuni della Valle di Ledro. La censura riguardava la disciplina delle funzioni del sindaco quale ufficiale di governo durante il periodo transitorio. La Regione aveva poi aggiunto un comma 1-bis che affidava queste funzioni a un commissario nominato dalla Giunta provinciale, soddisfacendo così le richieste statali.

La questione di legittimità costituzionale

Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 6 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1/2009, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h), i) e p), della Costituzione e all’art. 54, primo comma, n. 5, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige).

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio, accettata formalmente dalla Regione, determina l’estinzione del giudizio.

Il principio

Quando la norma impugnata viene modificata dalla Regione in modo satisfattivo delle censure statali e il ricorrente rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, il processo davanti alla Corte Costituzionale si estingue senza pronuncia nel merito.

Domande e risposte

Cosa accade se la Regione modifica la legge impugnata prima della sentenza?

Se la modifica è ritenuta satisfattiva dal ricorrente, questi può rinunciare al ricorso. Con l’accettazione della controparte, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere o per rinuncia, senza pronuncia nel merito sulla legittimità costituzionale della norma originaria.

La fusione di comuni rientra nella competenza statale o regionale?

La disciplina delle funzioni del sindaco quale ufficiale di governo è materia statale (art. 117, secondo comma, Cost.), mentre l’istituzione e la fusione di comuni rientra nelle competenze regionali e provinciali nelle autonomie speciali. Il conflitto in questa vicenda riguardava il regime transitorio delle funzioni di pubblica sicurezza.

Cosa è una rinuncia al ricorso in giudizio costituzionale?

È un atto processuale con cui il ricorrente dichiara di non voler più proseguire il giudizio. Produce effetto con l’accettazione della controparte e determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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