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La Corte dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal GIP di Milano avverso la deliberazione della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Gasparri nei confronti del magistrato Woodcock. Il ricorso è improcedibile perché il GIP non aveva rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati in cancelleria.
Di cosa si tratta
L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni rese dall’allora deputato Maurizio Gasparri in un’intervista al «Corriere della Sera» del 17 giugno 2006 – con cui aveva duramente criticato il magistrato Woodcock – rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi erano insindacabili. Il GIP di Milano, che stava processando Gasparri per diffamazione, aveva proposto ricorso per conflitto di attribuzioni, sostenendo che non esistesse il necessario nesso funzionale con un atto parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sostenendo che la deliberazione della Camera dei deputati del 5 agosto 2008 – che affermava l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni di Gasparri nei confronti di Woodcock – avesse menomato le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.
La decisione della Corte
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per ragioni processuali: il GIP non aveva depositato gli atti notificati presso la cancelleria della Corte nel termine perentorio previsto dalle norme integrative. La giurisprudenza costituzionale aveva precisato che il notificante deve attivarsi diligentemente affinché gli atti tornino nella sua disponibilità in tempo utile per il deposito, e il mancato rispetto del termine preclude lo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto.
Il principio
Nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il ricorrente ha l’onere di depositare gli atti notificati presso la cancelleria della Corte costituzionale entro il termine perentorio: il mancato rispetto del termine determina l’improcedibilità del ricorso, a prescindere dalla tempestività della notifica.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
È il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (es. l’autorità giudiziaria) contesta l’atto di un altro potere (es. il Parlamento) che ritiene abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali. Nel caso dell’insindacabilità parlamentare, il giudice penale può ricorrere quando ritiene che la deliberazione parlamentare sia erronea.
I parlamentari possono essere processati per le dichiarazioni fatte in un’intervista?
Dipende dal contenuto e dal nesso con l’attività parlamentare. L’art. 68, primo comma, Cost. protegge solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento sono coperte dall’immunità solo se sussiste un «nesso funzionale» con un atto tipico dell’esercizio della funzione parlamentare.
Cosa succede se il ricorso per conflitto di attribuzioni è improcedibile?
Il ricorso viene dichiarato improcedibile e non si entra nel merito: la deliberazione parlamentare rimane efficace e il giudice penale non può procedere contro il parlamentare per i fatti coperti dalla deliberazione di insindacabilità.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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