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La Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondate o inammissibili le questioni sollevate da diversi giudici sull’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che attribuisce alle commissioni tributarie la giurisdizione su controversie relative a canoni di fognatura e depurazione. I dubbi riguardavano l’art. 102 Cost. (divieto di giudici speciali) e l’art. 25 Cost. (giudice naturale).
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario, come modificato nel 2005, aveva attribuito alle commissioni tributarie la giurisdizione su controversie relative a canoni di fognatura e depurazione. Diversi giudici (Cassazione, commissioni tributarie, tribunali civili) avevano sollevato dubbi di costituzionalità, ritenendo che tale attribuzione potesse contrastare con il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali (art. 102 Cost.) o con il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992 (come modificato dal d.l. n. 203/2005, conv. legge n. 248/2005), in riferimento all’art. 102, secondo comma, Cost. (Corte di cassazione, Commissione tributaria regionale Toscana, Tribunale di Pistoia) e all’art. 25, primo comma, Cost. (Tribunale di Pistoia).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Pistoia in riferimento all’art. 25 Cost., e la manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento all’art. 102 Cost. da parte della Cassazione, della Commissione tributaria regionale della Toscana e del Tribunale di Pistoia.
Il principio
L’attribuzione alle commissioni tributarie della giurisdizione su controversie relative a canoni assimilabili a tributi non viola il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali (art. 102 Cost.), trattandosi di materia strettamente connessa alla natura tributaria del rapporto controverso.
Domande e risposte
Le commissioni tributarie sono giudici speciali vietati dalla Costituzione?
No. Le commissioni tributarie sono giudici speciali già esistenti all’entrata in vigore della Costituzione e quindi consentiti. Il divieto dell’art. 102 Cost. riguarda solo l’istituzione di nuovi giudici speciali dopo il 1948. Le commissioni tributarie, riformate più volte, sono considerate organi di continuazione dei preesistenti organi speciali.
I canoni di fognatura e depurazione sono tributi?
La questione è dibattuta. Il legislatore li ha qualificati come tributi, attribuendone la giurisdizione alle commissioni tributarie. La Corte ha ritenuto non manifestamente fondato che tale qualificazione violi la Costituzione, rimettendo ai giudici ordinari la valutazione delle singole controversie.
Quando una questione di legittimità è «manifestamente infondata»?
È manifestamente infondata quando è palese, ictu oculi, l’assenza di qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale, senza necessità di approfondita motivazione. La Corte la dichiara in camera di consiglio, senza udienza pubblica.
Norme collegate
- Art. 102 della Costituzione — Divieto di istituzione di nuovi giudici speciali
- Art. 25 della Costituzione — Principio del giudice naturale precostituito per legge
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