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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 in materia di congedo straordinario retribuito per assistenza a disabile grave. La questione era già divenuta priva di oggetto per effetto della sentenza n. 19 del 2009, con la quale la Corte aveva già dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non includeva il figlio convivente tra i soggetti legittimati al congedo.

Di cosa si tratta

L’art. 42, comma 5, del Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001) prevede un congedo straordinario retribuito fino a due anni per i lavoratori che devono assistere un familiare con disabilità grave. Originariamente, il beneficio era riconosciuto solo al coniuge convivente, ai genitori, ai fratelli o sorelle conviventi. Una dipendente della polizia penitenziaria – unica figlia convivente di madre invalida al 100% – si era vista rifiutare il congedo perché la norma non la includeva tra i beneficiari.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non consente al figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei, di fruire del congedo straordinario retribuito per assistere la persona con handicap grave.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto. Prima che questa ordinanza di rimessione fosse esaminata, la Corte aveva già pronunciato la sentenza n. 19 del 2009, con la quale aveva dichiarato incostituzionale l’art. 42, comma 5, nella parte in cui non includeva il figlio convivente tra i beneficiari del congedo, in assenza di altri soggetti in grado di prestare assistenza. La questione era quindi divenuta priva di oggetto e doveva essere dichiarata inammissibile.

Il principio

Quando la norma impugnata è già stata dichiarata incostituzionale dalla Corte in un precedente giudizio, la questione sollevata successivamente sulla medesima disposizione diviene priva di oggetto e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carenza sopravvenuta dell’oggetto.

Domande e risposte

Il figlio convivente può fruire del congedo straordinario per assistere un genitore disabile?

Sì, dopo la sentenza n. 19 del 2009. La Corte aveva dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui escludeva il figlio convivente quando non vi fossero altri soggetti idonei a prestare assistenza. La norma va ora interpretata in modo inclusivo anche per il figlio.

Chi ha diritto al congedo straordinario retribuito per assistenza al disabile?

In base all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 e alle successive pronunce della Corte costituzionale, hanno diritto al congedo il coniuge convivente, i genitori, i fratelli o sorelle conviventi, i figli conviventi e, progressivamente, altri parenti conviventi, in assenza dei soggetti preferenziali.

Per quanto tempo dura il congedo straordinario per assistenza al disabile?

Il congedo straordinario retribuito può essere fruito fino a un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa del richiedente, anche in modo frazionato, e spetta per assistere la persona con disabilità in situazione di gravità accertata dalla competente commissione medica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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