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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo nel giudizio promosso dal Governo contro la legge regionale ligure sulle bonifiche dei siti contaminati, dopo che la Regione Liguria ha adeguato la propria normativa ai rilievi governativi e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche dei siti contaminati) conteneva alcune disposizioni — in particolare sulle anagrafi dei siti contaminati e sulle procedure di valutazione del rischio — che si discostavano dalla normativa statale (d.lgs. n. 152/2006, Codice dell’ambiente). Il Governo aveva impugnato gli artt. 8, 9, 10 e 12 della legge per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8 (commi 1 e 3), 9 (comma 1), 10 (comma 1) e 12 (comma 1) della l. reg. Liguria n. 10/2009 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

La decisione della Corte

Il processo si estingue per rinuncia del ricorrente: la Regione Liguria, con l’art. 4 della l. reg. n. 33/2009, ha in parte modificato e in parte abrogato le disposizioni contestate, adeguandosi ai rilievi governativi. La mancata costituzione in giudizio della Regione rende sufficiente la sola rinuncia per determinare l’estinzione del processo.

Il principio

Nei giudizi in via principale, quando la parte resistente non si sia costituita, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente è sufficiente a determinare l’estinzione del processo, senza necessità di accettazione. La conformazione spontanea della normativa regionale ai rilievi governativi prima della definizione del giudizio rende superfluo l’esame nel merito.

Domande e risposte

Cosa prevede il Codice dell’ambiente sulla bonifica dei siti contaminati?

Il d.lgs. n. 152/2006 stabilisce procedure standardizzate per la caratterizzazione dei siti, la valutazione del rischio e gli interventi di bonifica. Le Regioni non possono derogarvi in pejus (abbassando il livello di tutela) ma solo in melius (alzandolo), e comunque non possono invadere la competenza esclusiva statale in materia ambientale.

Perché la legge ligure era contestata?

Perché disciplinava l’anagrafe dei siti contaminati senza menzionare i «siti sottoposti a ripristino ambientale» (presenti invece nella normativa statale) e introduceva procedure di valutazione del rischio difformi dagli standard nazionali.

L’estinzione del processo tutela i cittadini liguri?

Sì: la Regione ha già adeguato la propria normativa. Resta dunque in vigore la disciplina modificata dalla l. reg. n. 33/2009, conforme ai parametri statali e costituzionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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