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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, introdotto dal d.l. n. 112/2008, che aveva previsto una sanatoria per i giudizi pendenti sui contratti a termine stipulati prima del 2001. La questione è inammissibile perché il rimettente non ha adeguatamente descritto la fattispecie concreta.

Di cosa si tratta

L’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, introdotto nel 2008, stabiliva che, con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001 e che fossero ancora oggetto di controversie pendenti, il risarcimento del danno spettante al lavoratore fosse limitato a una determinata misura. Il Tribunale di Pistoia dubitava della legittimità costituzionale di questa norma retroattiva.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, come introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, del d.l. n. 112/2008, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita retroattivamente il risarcimento spettante ai lavoratori per i contratti a termine illegittimi.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione perché il giudice rimettente non ha descritto in modo sufficiente la fattispecie concreta e non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

Il principio

La descrizione puntuale della fattispecie concreta e la motivazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo sono condizioni di ammissibilità dell’incidente di legittimità costituzionale, senza le quali la Corte non può procedere all’esame del merito.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001?

Prevedeva che per le controversie pendenti sui contratti a tempo determinato stipulati prima del 2001, il risarcimento del danno al lavoratore fosse limitato, disciplinando retroattivamente i giudizi in corso.

Cosa si intende per norma retroattiva nel diritto del lavoro?

Una norma retroattiva modifica, con effetto sul passato, le conseguenze già prodotte da fatti o rapporti già costituiti. Nel lavoro a tempo determinato, la norma del 2008 interveniva su controversie già pendenti.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Il Tribunale di Pistoia non aveva descritto in modo esaustivo il caso concreto, rendendo impossibile per la Corte verificare se la questione fosse effettivamente rilevante per la decisione del giudizio principale.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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