Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 155/2010 – Stabilizzazione precariato Regione Siciliana cessata materia

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    Il Commissario dello Stato aveva impugnato l’art. 3 di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana che finanziava la stabilizzazione di lavoratori precari. La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la norma era stata modificata prima della decisione.

    Di cosa si tratta

    L’Assemblea regionale siciliana aveva approvato una delibera legislativa (d.d.l. n. 499/2009) contenente, all’art. 3, misure finanziarie urgenti per l’occupazione: autorizzava il finanziamento di stabilizzazioni di lavoratori precari provenienti dai lavori socialmente utili anche in assenza dell’istanza preventiva dell’Agenzia regionale per l’impiego. Il Commissario dello Stato ha impugnato la norma per contrasto con la Costituzione e con lo Statuto regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato l’art. 3 della delibera legislativa del 17 dicembre 2009, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale della Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: prima della decisione, la norma impugnata era stata modificata in modo da far venir meno l’oggetto del ricorso, rendendo superfluo un esame nel merito.

    Il principio

    Quando la norma impugnata in via principale viene modificata o abrogata prima della decisione della Corte, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale si dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa significa “cessata la materia del contendere”?

    È una pronuncia processuale con cui la Corte dichiara che il giudizio non ha più oggetto, perché la norma impugnata è stata modificata, abrogata o ha perso efficacia nel corso del giudizio.

    Chi può impugnare le leggi regionali?

    Nel giudizio in via principale, lo Stato può impugnare le leggi regionali ritenute incostituzionali; le Regioni possono a loro volta impugnare le leggi statali. Il Commissario dello Stato ha un ruolo specifico di controllo sulla legislazione delle Regioni a Statuto speciale.

    La stabilizzazione dei lavoratori precari richiede procedure specifiche?

    Sì. La norma contestata consentiva di derogare al requisito dell’istanza preventiva dell’Agenzia regionale, che svolge l’istruttoria sulle stabilizzazioni. Proprio questa deroga era al centro del ricorso, poi divenuto privo di oggetto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 154/2010 – Risarcimento diretto assicurazioni inammissibilità

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private (risarcimento diretto), sollevata dal Giudice di pace di Prato per difetti di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il sistema del risarcimento diretto (introdotto dagli artt. 149–150 del d.lgs. n. 209/2005 e disciplinato dal d.P.R. n. 254/2006) impone al danneggiato di richiedere il risarcimento alla propria compagnia assicuratrice anziché a quella del responsabile. Un automobilista aveva convenuto in giudizio la propria assicurazione e il Giudice di pace di Prato aveva dubitato della legittimità costituzionale di tale meccanismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Prato ha sollevato questione di legittimità degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private e dell’art. 9 del d.P.R. n. 254/2006, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: l’ordinanza di rimessione non soddisfaceva i requisiti minimi di motivazione in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza richiesti per un corretto investimento della Corte.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non argomenta in modo adeguato la rilevanza della questione nel giudizio principale e la non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa è il risarcimento diretto in ambito assicurativo?

    Il sistema di risarcimento diretto consente al danneggiato in un sinistro stradale di chiedere l’indennizzo alla propria compagnia di assicurazioni, che poi si rivalrà sull’assicuratore del responsabile tramite stanza di compensazione.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non nel merito?

    L’inammissibilità è una pronuncia processuale: la Corte non entra nel merito quando chi solleva la questione non ha spiegato a sufficienza perché la norma è applicabile nel caso concreto e perché i dubbi di costituzionalità sono seri.

    Gli artt. 149–150 del Codice delle assicurazioni sono stati valutati nel merito?

    No, in questa pronuncia la Corte non si è espressa sulla compatibilità costituzionale del risarcimento diretto. La questione era già stata esaminata in altre sedi e sarà oggetto di ulteriori rinvii da parte di diversi giudici.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 153/2010 – Spese di giustizia giudice monocratico Corte d’appello

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 170, comma 2, del Testo unico spese di giustizia, che prevede la composizione monocratica dell’ufficio giudiziario nel procedimento di opposizione alle liquidazioni. La norma non eccede la delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) disciplina il procedimento con cui avvocati, consulenti tecnici e altri ausiliari possono opporsi ai decreti di liquidazione dei propri compensi. L’art. 170, comma 2, stabilisce che l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. La Corte d’appello di Catania, che opera esclusivamente in collegio, aveva dubitato che ciò eccedesse la delega con cui era stato approvato il testo unico.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Catania ha sollevato questione di legittimità dell’art. 170, comma 2, del d.lgs. n. 113/2002, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega: la legge delegante (l. n. 50/1999) avrebbe attribuito al Governo solo il potere di coordinare le norme vigenti, non di istituire la composizione monocratica in uffici strutturalmente collegiali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La disposizione che prevede la trattazione monocratica rientra nel potere di coordinamento e semplificazione attribuito dalla legge delega, senza introdurre modifiche sostanziali all’ordinamento giudiziario tali da eccedere la delega stessa.

    Il principio

    La previsione della composizione monocratica per i procedimenti di opposizione in materia di spese di giustizia è riconducibile al potere di riordino e coordinamento della normativa delegata e non costituisce eccesso di delega ex art. 76 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per eccesso di delega?

    Si ha eccesso di delega quando il decreto legislativo va oltre i limiti e i principi fissati dalla legge con cui il Parlamento ha conferito la delega al Governo. In questo caso, il Governo avrebbe dovuto solo coordinare le norme, non introdurre nuove regole processuali.

    Perché la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata?

    Perché la composizione monocratica per i procedimenti di opposizione alle spese di giustizia era già prevista nell’ordinamento previgente e la sua riproduzione nel testo unico rientra nel coordinamento consentito dalla delega.

    Cosa cambia per gli avvocati che contestano la liquidazione dei compensi?

    Nulla: il procedimento rimane di competenza monocratica anche nelle sedi che operano normalmente in collegio, come la Corte d’appello.

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  • Corte cost. n. 152/2010 – Divieto somministrazione alcolici locali da ballo

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    È costituzionalmente legittimo il divieto di somministrare bevande alcoliche dopo le ore 2 di notte imposto ai soli locali che abbiano anche attività di spettacolo o intrattenimento. La Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Ravenna, ritenendo la distinzione legislativa non arbitraria e giustificata da ragioni di sicurezza stradale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 6 del decreto-legge n. 117 del 2007 (convertito dalla legge n. 160/2007) vieta ai titolari di locali che abbinano somministrazione di bevande alcoliche ad attività di spettacolo o intrattenimento di continuare a servire alcol dopo le ore 2 di notte. Una società titolare di un esercizio balneare ha impugnato la norma davanti al Tribunale di Ravenna, lamentando che altri locali simili ma privi di intrattenimento potessero rimanere aperti senza il medesimo limite.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Ravenna ha sollevato questione di legittimità dell’art. 6 del d.l. n. 117/2007, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, ritenendo irragionevole la disparità di trattamento tra esercizi pubblici dello stesso tipo e lesiva della libertà di iniziativa economica.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione. Ha chiarito che la norma persegue la finalità di sicurezza stradale — finalità di utilità sociale — e che la scelta di limitare il divieto ai locali con intrattenimento non è arbitraria: tali esercizi attraggono una clientela più numerosa e più incline al consumo di alcol nelle ore notturne, con maggiore rischio per la circolazione. Non sussiste neppure violazione dell’art. 41 Cost., poiché i limiti posti corrispondono alla tutela di valori primari attinenti alla persona.

    Il principio

    Il legislatore può limitare la somministrazione di alcolici nelle ore notturne ai soli esercizi con intrattenimento senza violare l’uguaglianza o la libertà d’impresa, quando la distinzione risponde a una ratio di sicurezza stradale non arbitraria e proporzionata.

    Domande e risposte

    Quali locali erano soggetti al divieto?

    Solo i titolari e gestori di esercizi in cui, congiuntamente alla vendita di bevande alcoliche, si svolgevano spettacoli o altre forme di intrattenimento.

    Perché il Tribunale di Ravenna riteneva incostituzionale la norma?

    Perché altri esercizi simili (ad esempio pub senza intrattenimento) potevano servire alcol oltre le ore 2 senza limitazioni, creando a suo avviso una disparità di trattamento e un alterazione della concorrenza.

    Qual è il confine tra lecita differenziazione e incostituzionale disparità?

    La Corte insegna che la differenziazione è ammessa quando la categoria più limitata presenta caratteristiche oggettive — qui, la presenza di intrattenimento che amplifica il consumo alcolico — idonee a giustificare un trattamento diverso in nome dell’utilità sociale.

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  • Corte cost. n. 106/2010 – Ordinamento professioni forensi

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    Con Sentenza n. 106/2010 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a dell’art. 8, secondo comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazi….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 8, secondo comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazi…. La questione è stata sollevata da Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’art. 8, secondo comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successivamente modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988,. Rimettente: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) – convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami d

    Il principio

    La norma impugnata contrasta con i principi costituzionali richiamati come parametro; ne deriva l’illegittimità costituzionale della disposizione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 106/2010?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a dell’art. 8, secondo comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazi….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 105/2010 – Illeciti edilizi disciplina regionale

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    Con Ordinanza n. 105/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi),.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi),. La questione è stata sollevata da Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi),. Parametro costituzionale: art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, nel procedimento vertente tra M.p. s.r.l. in liquidazione e il Comune di Milano, con ordinanza del 20. Rimettente: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,.

    La decisione della Corte

    la corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, i

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 105/2010?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi),.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 104/2010 – Sicurezza sport invernali competenze regionali

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    Con Sentenza n. 104/2010 la Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione relativa a degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009 n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo),.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009 n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo),. La questione è stata sollevata da Presidente del Consiglio dei ministri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009 n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo),. Parametro costituzionale: art. 117, secondo comma, lettere g ) e h ), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g ) e h ), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzional

    Il principio

    La Corte ha definito il giudizio con Sentenza n. 104/2010.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 104/2010?

    La Corte ha pronunciato sulla questione relativa a degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009 n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo),.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 103/2010 – Diritto penale

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    Con Sentenza n. 103/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a degli artt. 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale,.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di degli artt. 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale,. La questione è stata sollevata da Tribunale di Lecce.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: degli artt. 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale,. Parametro costituzionale: articoli 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, degli articoli 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui «consentono al GUP di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in ma. Rimettente: Tribunale di Lecce.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 103/2010?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a degli artt. 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale,.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 102/2010 – Conflitto di attribuzione tra enti

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    Con Sentenza n. 102/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di la norma impugnata. La questione è stata sollevata da Regione Valle d’Aosta,.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro costituzionale: art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 20 ottobre del 1994, n. 755 (Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, in attuazione dell’art. 9, comma 3, della leg. Rimettente: Regione Valle d’Aosta,.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Valle d’Aosta-Vallèe d’Aoste nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2010.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 102/2010?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a la norma impugnata.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 101/2010 – Urbanistica edilizia

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    Con Sentenza n. 101/2010 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a dell’art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito ….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito …. La questione è stata sollevata da Presidente del Consiglio dei ministri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito dall’art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizi. Parametro costituzionale: art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito dall’art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifi. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito dall’art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)», nonch

    Il principio

    La norma impugnata contrasta con i principi costituzionali richiamati come parametro; ne deriva l’illegittimità costituzionale della disposizione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 101/2010?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a dell’art. 58 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito ….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 100/2010 – Diritto alla salute

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con Sentenza n. 100/2010 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a degli articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario region….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di degli articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario region…. La questione è stata sollevata da Presidente del Consiglio dei ministri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: degli articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo),. Parametro costituzionale: articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 gennaio 200. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo); dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della medesima legge della Regione Campania n. 16 del 2008, proposta – in riferimento all’articolo 117, terzo comma, del

    Il principio

    La norma impugnata contrasta con i principi costituzionali richiamati come parametro; ne deriva l’illegittimità costituzionale della disposizione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 100/2010?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a degli articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario region….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 99/2010 – Finanza pubblica

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con Ordinanza n. 99/2010 la Corte Costituzionale dichiara il processo estinto sulla questione relativa a dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 ma….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 ma…. La questione è stata sollevata da Presidente del Consiglio dei ministri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utili. Parametro costituzionale: art. 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 marzo 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2010.

    Il principio

    La Corte ha definito il giudizio con Ordinanza n. 99/2010.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 99/2010?

    La Corte ha dichiarato il processo estinto sulla questione relativa a dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 ma….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

    Norme collegate