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La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 275, comma 4, c.p.p., nella parte in cui non prevede il divieto di custodia cautelare in carcere per il padre il cui figlio è totalmente invalido e convivente. Il rimettente non aveva esaminato il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato.
Di cosa si tratta
Il GIP del Tribunale di Catanzaro aveva sollevato questione sull’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, che prevede limiti alla custodia cautelare in carcere per madri di prole in tenera età e per soggetti in gravi condizioni di salute. Il rimettente chiedeva l’estensione della protezione anche al padre il cui figlio è totalmente invalido, convivente, e necessita di continue cure e assistenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Catanzaro ha impugnato l’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 primo comma, 30 (primo e secondo comma), 31 secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di custodia cautelare in carcere — salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza — quando l’imputato sia il padre convivente di prole totalmente invalida che necessita di assistenza continua.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva esaminato il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato: la Corte aveva già emesso pronunce additive che estendevano le tutele a situazioni analoghe, e il giudice a quo avrebbe dovuto verificare se la normativa vigente (alla luce di quelle pronunce) già consentisse di risolvere il caso.
Il principio
Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se la norma non possa già essere interpretata in senso conforme alla Costituzione, tenendo conto anche delle sentenze additive già emesse dalla Corte. La mancata considerazione del panorama giurisprudenziale aggiornato rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 275, comma 4, c.p.p. sulle misure cautelari?
L’art. 275, comma 4, c.p.p. vieta la custodia cautelare in carcere (salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) per la madre di prole di età inferiore a sei anni convivente, per i padri in caso di impossibilità della madre, e per persone in gravi condizioni di salute incompatibili con la detenzione. La norma ha subito numerose modifiche e pronunce additive nel tempo.
Cos’è una sentenza additiva della Corte Costituzionale?
Una sentenza additiva è una pronuncia con cui la Corte dichiara illegittima una norma «nella parte in cui non prevede» qualcosa che dovrebbe prevedere. Invece di eliminare la norma, la Corte la «integra» estendendone l’ambito applicativo.
Il padre con figlio invalido ottiene comunque una tutela cautelare?
La questione è stata nel tempo affrontata sia dal legislatore (con successive modifiche dell’art. 275 c.p.p.) sia dalla Corte stessa. Il sistema attuale riconosce spazi di tutela più ampi rispetto al testo originario, anche per i padri in situazioni di comprovata necessità di assistenza familiare.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili dell’uomo, incluso il diritto di curare i propri figli
- Art. 30 della Costituzione — dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli
- Art. 31 della Costituzione — protezione della famiglia e della maternità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.