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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara parzialmente illegittima la legge veneta sui rifiuti nella parte in cui limitava al 25% della capacità ricettiva la quota riservata a soggetti terzi nelle discariche di rifiuti speciali. Quella limitazione contrastava con il principio fondamentale statale che impone lo smaltimento dei rifiuti speciali presso impianti prossimi al luogo di produzione.

Di cosa si tratta

Una società gestrice di una discarica veneta per rifiuti speciali non pericolosi si era vista imporre dalla Regione Veneto una condizione: non più del 25% della capacità ricettiva poteva essere destinata a soggetti diversi da chi aveva realizzato la discarica. Il TAR Veneto aveva impugnato questa norma regionale ritenendola in contrasto con le regole statali in materia ambientale.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Veneto ha impugnato il comma 2 dell’art. 33 della legge regionale Veneto n. 3/2000 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma limitava al 25% la quota di capacità ricettiva destinabile a rifiuti conferiti da terzi.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, della legge regionale Veneto n. 3/2000, limitatamente alle parole «non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva». Dichiara invece inammissibile la questione relativa al combinato disposto dei commi 2 e 3 dello stesso articolo. La limitazione del 25% contrasta con il principio statale di prossimità nel trattamento dei rifiuti speciali.

Il principio

La Regione non può imporre limiti quantitativi alla quota di rifiuti speciali conferibili da terzi in una discarica privata, quando quella limitazione contrasta con il principio statale di prossimità nel trattamento dei rifiuti speciali. La tutela dell’ambiente è materia di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.): le norme regionali devono rispettare i principi fondamentali statali.

Domande e risposte

Perché il limite del 25% era problematico?

Il principio statale impone che i rifiuti speciali siano smaltiti presso gli impianti più vicini al luogo di produzione. Limitare la quota disponibile per terzi significa ridurre la capacità degli impianti di accogliere rifiuti dell’area, costringendo le imprese a trasportarli più lontano.

Cosa cambia dopo questa sentenza per le discariche venete?

Le discariche di rifiuti speciali in Veneto non sono più vincolate dalla soglia del 25%: possono accogliere rifiuti da terzi in misura superiore, secondo le condizioni dell’autorizzazione. Rimane fermo il resto della disciplina regionale compatibile con la normativa statale.

Chi ha la competenza definitiva in materia di rifiuti?

La gestione dei rifiuti rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.). Le Regioni possono legiferare ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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