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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sulle norme che impedivano allo straniero irregolare di contrarre matrimonio con un cittadino italiano. L’ordinanza di rimessione presentava gravi carenze descrittive: petitum indeterminato e mancata indicazione dei motivi del giudizio principale.

Di cosa si tratta

Un giudice aveva sollevato questione sulle norme che impedivano allo straniero privo di titolo di soggiorno di contrarre matrimonio con un cittadino italiano. Venivano impugnati l’art. 10-bis del D.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno illegale) e gli artt. 6, commi 2 e 3, dello stesso testo unico, come modificati dalla legge n. 94/2009, nonché l’art. 116 del codice civile.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice a quo ha impugnato gli artt. 6, commi 2 e 3, e 10-bis del D.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) e l’art. 116 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione (con riguardo agli artt. 8 e 12 CEDU), ritenendo che le norme impedissero agli stranieri irregolari di esercitare il diritto fondamentale a contrarre matrimonio.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione presentava carenze che impedivano lo scrutinio nel merito: non erano indicati i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente nel giudizio a quo (un’opposizione a decreto di espulsione), né il contenuto del decreto di espulsione impugnato. Il petitum era inoltre indeterminato.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve contenere una descrizione sufficientemente precisa della fattispecie concreta, dei motivi della controversia principale e della norma impugnata. La mancanza di questi elementi rende impossibile alla Corte verificare la rilevanza della questione e identificare il petitum, con conseguente manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa differenzia questa questione dalla sentenza n. 245/2011?

La sentenza n. 245/2011 ha dichiarato incostituzionale la parte dell’art. 116 c.c. che richiedeva il permesso di soggiorno per il matrimonio. Quella questione era stata sollevata con un’ordinanza ben motivata. La presente questione 252 è inammissibile non per il merito, ma per le gravi carenze formali dell’atto di rimessione.

Cosa è il reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis T.U. immigrazione)?

L’art. 10-bis del D.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla legge n. 94/2009, punisce lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico. È una contravvenzione punita con l’ammenda.

Il giudice può riproporre la questione in modo corretto?

Sì. La manifesta inammissibilità per vizi formali dell’ordinanza di rimessione non preclude la riproposizione della questione da parte dello stesso o di altro giudice, con una motivazione adeguata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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