Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 19 del D.lgs. n. 133/2005 (incenerimento rifiuti), che prevede sanzioni congiunte di arresto e ammenda per l’esercizio abusivo di impianti di incenerimento. Le differenze sanzionatorie rispetto a norme parallele sono giustificate dalla maggiore gravità delle condotte.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Trieste aveva sollevato questione sull’art. 19 del D.lgs. n. 133/2005 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti), che sanziona l’esercizio abusivo di impianti di incenerimento con pena congiunta di arresto e ammenda. Il rimettente la riteneva sproporzionata rispetto a una norma analoga (art. 16, D.lgs. n. 59/2005) che prevedeva pene alternative.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 19, commi 1 e 2, del D.lgs. 11 maggio 2005, n. 133, in riferimento agli artt. 3, 24 secondo comma, e 27 della Costituzione. Si lamentava: la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a condotte simili; la preclusione dell’oblazione ex art. 162-bis c.p.; la sproporzione rispetto alla finalità rieducativa della pena.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Le sanzioni più severe per l’incenerimento abusivo rispetto ad altre attività industriali riflettono la maggiore pericolosità ambientale degli impianti di incenerimento; la scelta del legislatore rientra nella sua discrezionalità; né il diritto di difesa né la finalità rieducativa della pena sono lesi dalla pena congiunta.
Il principio
Il legislatore ha ampia discrezionalità nella scelta del trattamento sanzionatorio dei reati ambientali. Le differenze tra sanzioni previste da norme diverse per attività industriali analoghe non violano di per sé il principio di uguaglianza, quando le condotte presentano profili di disvalore differenziati. La preclusione dell’oblazione per reati ambientali gravi non viola il diritto di difesa.
Domande e risposte
Che tipo di impianti rientrano nella disciplina sull’incenerimento?
La direttiva 2000/76/CE e il D.lgs. n. 133/2005 si applicano agli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti. Per incenerimento si intende il trattamento termico finalizzato alla distruzione dei rifiuti. Per coincenerimento si intende l’utilizzo dei rifiuti come combustibile in impianti industriali normalmente non dedicati a questo scopo.
Cos’è l’oblazione ex art. 162-bis c.p.?
L’oblazione speciale consente all’imputato di estinguere il reato pagando una somma di denaro pari alla metà del massimo dell’ammenda prevista. È ammessa solo per le contravvenzioni punibili con pena alternativa (arresto o ammenda), non per quelle con pena congiunta.
Perché le sanzioni per l’incenerimento abusivo sono più severe?
L’incenerimento dei rifiuti senza autorizzazione produce emissioni particolarmente pericolose per la salute pubblica e per l’ambiente (diossine, metalli pesanti, ecc.). Il legislatore ha ritenuto che questa pericolosità giustifichi un trattamento sanzionatorio più rigoroso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza applicato al trattamento sanzionatorio
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena e responsabilità personale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.