Testo dell'articoloVigente
Art. 126 quinquies decies T.U.B. – Servizio di trasferimento (1).
In vigore dal 14/04/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1
“1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica.
2. Il servizio di trasferimento e’ avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i conti hanno due o piu’ titolari, l’autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento e’ fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma dell’autorizzazione si applica l’articolo 117, commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell’autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest’ultimo; la richiesta non interrompe ne’ sospende il termine per l’esecuzione del servizio di trasferimento.
3. Il servizio di trasferimento e’ eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell’autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformita’ alla procedura stabilita dall’articolo 10 della direttiva 2014/92/UE. La Banca d’Italia puo’ dettare disposizioni attuative del presente comma.
4. Attraverso l’autorizzazione il consumatore:
a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l’addebito in conto che devono essere trasferiti;
c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data e’ fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento trasferente;
d) indica se intende avvalersi della facolta’ di ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7.
5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e’ responsabile dell’avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore puo’ chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione, in conformita’ a quanto indicato nell’autorizzazione del consumatore, ivi compresi l’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti, nonche’ le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi.
6. Quando le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l’esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilita’ del prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi dell’articolo 126-septiesdecies, il prestatore di servizi di pagamento ricevente puo’ chiedere al consumatore di fornire le informazioni mancanti.
7. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione del consumatore all’esecuzione del servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 mesi o in mancanza di richiesta da parte del consumatore del servizio di reindirizzamento, e’ tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell’operazione di pagamento.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura al consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal consumatore nell’autorizzazione. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal consumatore nell’autorizzazione.
9. Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In tal caso, resta fermo l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie all’esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine. L’esecuzione del servizio di trasferimento non puo’ essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.
10. La continuita’ nella fruizione dei servizi di pagamento e’ assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto e’ l’effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.”
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. c) e d) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.
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In sintesi
Indice dei contenuti
1. Il servizio di trasferimento PAD: la portabilità del conto come strumento di concorrenza
L'art. 126-quinquiesdecies T.U.B. recepisce l'art. 10 della direttiva 2014/92/UE (PAD), introdotto nel T.U.B. dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 (in vigore dal 14 aprile 2017). La norma introduce in Italia un meccanismo strutturato di portabilità del conto di pagamento, ispirato, pur con differenze significative, alla portabilità del numero di telefono nel settore delle telecomunicazioni. L'obiettivo è rimuovere uno dei principali ostacoli alla mobilità bancaria: il "costo di switching" non economico legato alla complessità di trasferire gli ordini permanenti, gli addebiti diretti e i bonifici ricorrenti da un PSP all'altro, che in assenza di un meccanismo strutturato scoraggiava i consumatori dal cambiare banca anche quando le condizioni del concorrente erano significativamente migliori.
Il servizio di trasferimento non è una "apertura di conto automatica": presuppone che il consumatore apra (o voglia aprire) un conto di pagamento presso un PSP ricevente e voglia trasferirvi i servizi collegati al conto esistente presso il PSP trasferente. La procedura è interamente gestita dal PSP ricevente su richiesta del consumatore, sgravando quest'ultimo dall'onere di coordinare le comunicazioni con i soggetti che dispongono di ordini permanenti o di addebiti diretti sul conto di origine. Questa scelta progettuale riflette la consapevolezza che, nella pratica, il principale costo di switching non è aprire il nuovo conto, ma aggiornare i referenti di tutti i pagamenti domiciliati.
Il servizio si applica ai conti di pagamento nella stessa valuta (comma 1): non copre il trasferimento tra conti in valute diverse, che implicherebbe una conversione valutaria e profili regolatori differenti. In Italia, la norma si applica principalmente ai conti in euro. La direttiva PAD prevede che il servizio di trasferimento si applichi nel contesto nazionale (tra PSP stabiliti nello stesso Stato membro); per i trasferimenti transfrontalieri intra-UE, la PAD prevede un obbligo di assistenza dei PSP ma non impone la stessa procedura strutturata del trasferimento domestico.
2. Avvio del trasferimento e contenuto dell'autorizzazione (commi 2 e 4)
Il comma 2 attribuisce al PSP ricevente il ruolo di soggetto proponente e gestore della procedura: è il PSP ricevente che avvia il trasferimento su richiesta del consumatore, non il consumatore direttamente verso il PSP trasferente. Il consumatore rilascia al PSP ricevente una "specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento", che sostituisce le singole comunicazioni che in assenza della norma dovrebbe inviare a ciascun soggetto creditore/debitore. L'autorizzazione è un documento formale a cui si applica l'art. 117, commi 1 e 2 TUB (forma scritta o equivalente per i contratti bancari), garantendo certezza giuridica sul consenso del consumatore.
Per i conti cointestati, l'autorizzazione deve essere rilasciata da ciascun titolare (comma 2, terzo periodo), in coerenza con il principio di cui all'art. 1854 c.c. sulla necessità del consenso di tutti i cointestatari per gli atti di disposizione del conto corrente che ne alterino la struttura. Il PSP ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al PSP trasferente se quest'ultimo la richiede, ma questa richiesta non sospende il termine di esecuzione del trasferimento (comma 2, ultimo periodo): il termine decorre comunque dalla ricezione dell'autorizzazione completa.
Il comma 4 specifica il contenuto dell'autorizzazione del consumatore: (a) consenso specifico a ciascuna operazione relativa al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza dei due PSP; (b) quando si vuole trasferire solo alcuni servizi, identificazione specifica dei bonifici ricorrenti in entrata, ordini permanenti di bonifico e ordini di addebito diretto da trasferire; (c) indicazione della data a partire dalla quale ordini permanenti e addebiti diretti devono essere eseguiti sul conto di destinazione (data non anteriore a sei giorni lavorativi dalla ricezione dei documenti dal PSP trasferente, per consentirne la trasmissione); (d) eventuale richiesta del servizio di reindirizzamento automatico dei bonifici ex comma 7.
3. Il termine di 12 giorni lavorativi e la responsabilità del PSP ricevente (commi 3 e 5)
Il comma 3 fissa in dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione completa il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento, in conformità all'art. 10 PAD. Il termine è perentorio (salvo imprevisti dipendenti da informazioni incomplete del PSP trasferente: comma 6) e decorre dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore "completa di tutte le informazioni necessarie". La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative per specificare cosa si intende per autorizzazione "completa" e per disciplinare le modalità operative di svolgimento della procedura tra PSP.
Il comma 5 definisce con chiarezza le responsabilità: il PSP ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione dell'intera procedura per conto del consumatore. È il PSP ricevente a coordinare il flusso informativo con il PSP trasferente, a raccogliere i dati sugli ordini esistenti (elenco ordini permanenti, informazioni sugli addebiti diretti, storico dei bonifici ricorrenti degli ultimi 13 mesi) e a riattivare i pagamenti sul conto di destinazione. Il PSP trasferente è obbligato a fornire al PSP ricevente tutte le informazioni necessarie: se le informazioni fornite non sono sufficienti per rispettare il termine, il PSP ricevente può chiedere al consumatore di integrare le informazioni mancanti (comma 6), fermo restando che la responsabilità del ritardo è del PSP trasferente (rimando all'art. 126-septiesdecies TUB).
Dal punto di vista delle responsabilità concorrenti, la procedura di trasferimento si caratterizza per una ripartizione funzionale dei compiti: il PSP ricevente prende in carico la procedura (art. 126-quinquiesdecies, c. 5), il PSP trasferente è responsabile della correttezza e completezza delle informazioni trasmesse (art. 126-septiesdecies TUB), e il consumatore è responsabile della correttezza e completezza dell'autorizzazione iniziale. Se il trasferimento non avviene correttamente per responsabilità del PSP trasferente (dati incompleti, errori negli ordini trasmessi), il consumatore può agire nei confronti del PSP trasferente ai sensi dell'art. 126-septiesdecies TUB, che disciplina le conseguenze dell'inadempimento nella procedura di trasferimento.
4. Il reindirizzamento automatico dei bonifici in entrata (comma 7)
Il comma 7 introduce un meccanismo di particolare valore pratico: il PSP trasferente, se il consumatore lo richiede nell'autorizzazione (comma 4, lett. d), è obbligato a reindirizzare gratuitamente i bonifici ricevuti sul conto di origine verso il conto di destinazione per un periodo di 12 mesi dalla data di trasferimento. Questo servizio di "forwarding" è particolarmente utile per quei pagamenti ricorrenti, stipendio, pensione, rendite, rimborsi, che il consumatore non è in grado di notificare tempestivamente a tutti i pagatori (il datore di lavoro, l'INPS, un soggetto estero, ecc.).
Il reindirizzamento automatico copre un arco temporale di 12 mesi, considerato sufficiente dal legislatore europeo per consentire al consumatore di aggiornare le proprie coordinate bancarie presso tutti i soggetti rilevanti. Alla scadenza dei 12 mesi (o se il consumatore non aveva richiesto il servizio di reindirizzamento), il PSP trasferente che cessa di accettare i bonifici in entrata è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione (comma 7, secondo periodo). Questa comunicazione è fondamentale per evitare che i pagamenti vadano "persi" senza che il debitore sappia dove redirigere il bonifico.
Il reindirizzamento è gratuito per il consumatore, in linea con il principio generale di gratuità dei servizi di mobilità bancaria promosso dalla PAD. I costi operativi del servizio ricadono interamente sul PSP trasferente, che non può addebitarli al consumatore né richiedere alcun compenso per il servizio di forwarding. Questo rappresenta un incentivo per i PSP a cercare di trattenere i clienti attraverso la qualità e la convenienza dell'offerta, piuttosto che attraverso barriere all'uscita.
5. Continuità dei servizi, obblighi pendenti e portabilità in caso di cessioni (commi 8-10)
Il comma 8 garantisce la continuità nella fruizione dei servizi di pagamento durante il processo di trasferimento: il PSP trasferente li garantisce fino al giorno precedente la data indicata nell'autorizzazione; il PSP ricevente li garantisce a partire da tale data. Questo principio di "zero gap" evita che il consumatore si trovi in una situazione di interruzione dei servizi durante la transizione. Il PSP trasferente non può bloccare gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine (carte, assegni, ecc.) prima della data indicata nell'autorizzazione.
Il comma 9 affronta il caso frequente di consumatori con obblighi pendenti che impediscono la chiusura del conto di origine (es. linea di credito non rimborsata, fideiussione attiva, operazioni in corso). In questo caso, il PSP trasferente deve informare immediatamente il consumatore dell'impedimento, ma non può bloccare l'esecuzione del servizio di trasferimento: deve comunque effettuare tutte le operazioni necessarie nei termini previsti (bonifici, ordini permanenti, addebiti diretti), con l'unica eccezione della chiusura definitiva del conto di origine. Crucialmente, il trasferimento non può essere condizionato alla restituzione di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine: questa tutela evita che i PSP trasferenti usino il trattenimento degli strumenti come leva per ritardare o bloccare la portabilità.
Il comma 10 estende il servizio di trasferimento alle ipotesi di trasferimento involontario del conto, quale può avvenire in seguito a operazioni di cessione di rapporti giuridici tra PSP (es. fusioni, acquisizioni, cessioni di sportelli). Anche in questo caso, la continuità nella fruizione dei servizi di pagamento deve essere garantita al consumatore, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. Questa previsione ha un rilevante impatto pratico: tutela i correntisti che si trovano trasferiti da una banca all'altra in seguito a operazioni societarie senza averlo richiesto, garantendo che il passaggio non interrompa i pagamenti automatici e gli ordini in essere.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia
Domande frequenti
Cos'è il servizio di trasferimento del conto di pagamento e chi lo gestisce?
È la procedura strutturata prevista dall'art. 126-quinquiesdecies TUB che consente di trasferire bonifici ricorrenti in entrata, ordini permanenti di bonifico e addebiti diretti da un conto di pagamento a un altro, senza che il consumatore debba comunicare il cambio di coordinate a ciascun creditore/debitore. La procedura è gestita dal PSP ricevente (la nuova banca) su richiesta del consumatore, che rilascia una specifica autorizzazione.
Quanto tempo ci vuole per completare il trasferimento del conto?
Il servizio di trasferimento deve essere eseguito entro 12 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del PSP ricevente dell'autorizzazione completa del consumatore (art. 126-quinquiesdecies, c. 3 TUB, conforme all'art. 10 PAD 2014/92/UE). La data di attivazione dei nuovi pagamenti deve essere almeno 6 giorni lavorativi dopo che il PSP ricevente ha ricevuto i dati dal PSP trasferente.
Cosa succede ai bonifici che arrivano sul conto vecchio dopo il trasferimento?
Se lo hai richiesto nell'autorizzazione, il PSP trasferente è obbligato a reindirizzare gratuitamente i bonifici in entrata verso il nuovo conto per 12 mesi dalla data di trasferimento (art. 126-quinquiesdecies, c. 7 TUB). Alla scadenza dei 12 mesi, il PSP trasferente che non accetta più i bonifici deve informare il pagatore delle ragioni del rifiuto.
La banca vecchia può bloccarmi le carte di debito prima del trasferimento?
No. L'art. 126-quinquiesdecies, c. 8 TUB vieta al PSP trasferente di bloccare gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata nell'autorizzazione di trasferimento. Il PSP trasferente deve garantire la continuità dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data di trasferimento; il PSP ricevente li garantisce da tale data.
Ho un fido sul vecchio conto ancora attivo: posso comunque trasferire il conto?
Sì, ma la chiusura definitiva del vecchio conto può essere sospesa fino all'estinzione del fido. Il PSP trasferente deve informarti immediatamente dell'impedimento, ma non può bloccare il trasferimento dei servizi di pagamento (ordini permanenti, bonifici, addebiti diretti): deve eseguire tutte le operazioni di trasferimento nei termini, con la sola eccezione della chiusura formale del conto (art. 126-quinquiesdecies, c. 9 TUB).