Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 126 quinquies et vicies T.U.B. – Informazioni sul conto di base (1).

In vigore dal 14/04/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

“1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia.”

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In sintesi

  • Obbliga i PSP a fornire chiarimenti e informazioni sul conto di pagamento di base secondo le disposizioni della Banca d'Italia.
  • Norma di raccordo tra la disciplina legislativa del TUB e la regolamentazione secondaria della Banca d'Italia.
  • Introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 in recepimento della Direttiva PAD (2014/92/UE).
  • Garantisce che i consumatori, specie quelli vulnerabili, ricevano informazioni chiare e accessibili sulle caratteristiche del conto di base.
  • Si coordina con gli obblighi informativi generali dei servizi di pagamento previsti dal D.Lgs. 11/2010 (PSD) e D.Lgs. 218/2017 (PSD2).

Commento all'art. 126-quinquies et vicies TUB, Informazioni sul conto di base

Struttura e funzione della norma

L'art. 126-quinquies et vicies costituisce una norma di raccordo normativo: stabilisce l'obbligo sostanziale dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) di fornire chiarimenti e informazioni sul conto di pagamento di base, ma ne rimette il contenuto e le modalità alle disposizioni attuative della Banca d'Italia. È stato inserito nel TUB dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37, in attuazione dell'art. 17 della Direttiva 2014/92/UE (PAD, Payment Accounts Directive), e la sua applicazione è regolata dall'art. 2, comma 1, lett. e) dello stesso decreto.

Ratio: il gap informativo come ostacolo all'inclusione

La ratio della norma si comprende nel contesto dell'inclusione finanziaria. Il conto di pagamento di base è stato pensato come strumento per garantire l'accesso ai servizi bancari di base alle fasce della popolazione che ne sono prive, spesso non per ragioni economiche ma per mancanza di informazione o per la percepita complessità del sistema bancario. L'obbligo informativo specifico sul conto di base è quindi complementare all'obbligo di offerta del prodotto (art. 126-vicies TUB): non basta che il PSP offra il conto di base, deve anche assicurarsi che i consumatori interessati ne siano consapevoli e ne comprendano le caratteristiche.

Contenuto dell'obbligo informativo

La norma fa rinvio alle «disposizioni della Banca d'Italia» per il contenuto concreto degli obblighi informativi. Le disposizioni di vigilanza in materia (emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 20 giugno 2012, più volte aggiornato, e integrato dalle circolari successive in recepimento della PAD) prevedono tipicamente: obbligo di mettere a disposizione sul sito internet del PSP e in filiale informazioni chiare sulle caratteristiche del conto di base; utilizzo di documenti informativi standardizzati a livello europeo (Fee Information Document, FID e Statement of Fees); obbligo di rispondere alle richieste di informazioni dei consumatori entro termini definiti.

Coordinamento con gli obblighi informativi PSD2

L'obbligo di informazione sul conto di base si sovrappone parzialmente, e si integra, con gli obblighi informativi generali sui servizi di pagamento previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (recepimento PSD1) e dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 (recepimento PSD2, Direttiva 2015/2366/UE). In particolare, i PSP devono fornire informazioni precontrattuali standardizzate sui costi, in conformità con i modelli armonizzati previsti dal Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione europea, che ha definito i termini standardizzati e il modello del FID.

Profili sanzionatori e di vigilanza

La violazione degli obblighi informativi stabiliti dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 126-quinquies et vicies TUB è suscettibile di sanzione amministrativa ai sensi del sistema sanzionatorio del TUB (artt. 144 e ss.), nonché di richiesta di rimborso o risarcimento da parte del consumatore nell'ambito dei meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ABF, Arbitro Bancario Finanziario). L'ABF ha già avuto occasione di pronunciarsi su fattispecie analoghe relative alla mancata informazione su caratteristiche del conto corrente ordinario, e i principi elaborati sono tendenzialmente applicabili anche al conto di base.

Prassi e linee guida

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 126-quinquies et vicies TUB?

Obbliga i prestatori di servizi di pagamento a fornire ai consumatori chiarimenti e informazioni sul conto di pagamento di base, secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla Banca d'Italia nelle proprie disposizioni attuative.

Qual è la fonte normativa di questa disposizione?

L'articolo è stato introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37, in attuazione della Direttiva 2014/92/UE (PAD) sull'accesso al conto di pagamento di base, e la sua applicazione è disciplinata dall'art. 2, comma 1, lett. e) del medesimo decreto.

Quali informazioni devono essere fornite sul conto di base?

Il contenuto informativo è determinato dalla Banca d'Italia e include tipicamente: caratteristiche e spese del conto, documentazione standardizzata (Fee Information Document), informazioni sul sito internet e in filiale. I modelli sono armonizzati a livello europeo dal Regolamento delegato (UE) 2018/32.

Cosa succede se un PSP non fornisce le informazioni sul conto di base?

Il PSP può incorrere in sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 144 ss. TUB irrogate dalla Banca d'Italia. Il consumatore danneggiato può inoltre ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per ottenere rimborso o risarcimento.

Come si coordina questa norma con la disciplina PSD2?

L'obbligo si integra con gli obblighi informativi precontrattuali previsti dal D.Lgs. 218/2017 (recepimento PSD2) e dai modelli armonizzati europei. I PSP devono rispettare entrambi i livelli normativi, garantendo informazioni complete, chiare e comparabili al consumatore.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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