Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 280/2011 – Tutela ambientale e competenza legislativa

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    La sentenza n. 280 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 280 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la norma impositiva regionale) − afferma che esso: a) è diretto a compensare i costi sociali e ambientali che derivano, per il Comune, dalla localizzazione nel proprio territorio dell’attività di trattamento dei rifiuti, definita di pubblico interesse dall’art

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 280/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 279/2011 – Conflitto di attribuzioni e decadenza al CSM

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    La ordinanza n. 279 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 279 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    il principio dell’autoriconoscimento della regolare composizione dell’organo; che, dunque, a seguire la tesi del ricorrente, si perverrebbe alla conseguenza – davvero singolare – per la quale il componente dell’organismo di rilevanza costituzionale, sicuramente privo, a livello individuale, della fisionomia e d

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la ordinanza n. 279/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 278/2011 – Referendum consultivo per la creazione di nuova Regione

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    La sentenza n. 278 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a artt. 132, 133, 138 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a artt. 132, 133, 138 della Costituzione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    Il principio di autoidentificazione delle comunità locali e la creazione di nuove Regioni

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 278/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 277/2011 – Incompatibilità parlamentare e sindaco

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    La sentenza n. 277 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Corte costituzionale: problematiche applicative, con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 277 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione, con ordinanza di rimessione proveniente dal Corte costituzionale: problematiche applicative. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la normativa in materia di incompatibilità dell’amministratore dell’ente locale, ferme ed impregiudicate restando tutte le prerogative costituzionali e sovrane del Parlamento garantite dalla Costituzione) e di improcedibilità del ricorso per tardività rispetto al termine previsto dall’art

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 277/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    Il Corte costituzionale: problematiche applicative ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e rimettendo gli atti alla Corte.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 276/2011 – Ordinamento giudiziario

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    La ordinanza n. 276 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 276 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la norma censurata, che ha classificato alcuni residui di produzione della vinificazione e della distillazione, tra cui le vinacce esauste, come «sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la ordinanza n. 276/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 275/2011 – Energia rinnovabile e autonomia delle Province

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    La sentenza n. 275 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 275 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi alle disposizioni di cui ai punti 1.2. e 17.1. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tute

    Il principio

    la normativa di attuazione dello statuto speciale di autonomia, in

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 275/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 274/2011 – Mandato d’arresto europeo ed estradizione

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    La sentenza n. 274 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a artt. 25 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 274 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a artt. 25 della Costituzione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promossi dalla Corte di cassazione con ordinanze del 14 febbraio e del 25 marzo 2011, iscritte rispettivamente ai nn

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 274/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 273/2011 – Personale TAR e Consiglio di Stato

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    La sentenza n. 273 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di inammissibilità. La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a artt. 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 273 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a artt. 3 della Costituzione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con inammissibilità. LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali

    Il principio

    La disposizione censurata prevede che

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 273/2011?

    La Corte ha pronunciato con inammissibilità sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 272/2011 – Aree sciabili e competenza legislativa regionale

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    La sentenza n. 272 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la disposizione regionale in esame prevede alcuni interventi per gli impianti sciistici nel comprensorio di Scanno, stabilendo altresì, al comma 1, che la competenza in detta materia – fino ad ora attribuita alla Direzione riforme istituzionali, enti locali e controlli dall’art

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 241/2011 – Conflitto di attribuzione: giudizio immediato contro Berlusconi e competenza del Collegio ministeriale

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Procura della Repubblica e del GIP di Milano, per aver proceduto in via ordinaria con richiesta di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio in carica (Berlusconi) senza trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali. La Corte ammette il conflitto nella fase di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Procura di Milano aveva indagato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per concussione (artt. 317 e 600-bis c.p.), chiedendo il giudizio immediato. Il GIP aveva emesso decreto di giudizio immediato. La Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che il reato avesse natura ministeriale e che pertanto gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al Collegio per i reati ministeriali, con preventiva comunicazione alla Camera. Mancando tale comunicazione, la Camera non aveva potuto esercitare le proprie attribuzioni costituzionali.

    La questione nel conflitto di attribuzione

    La Camera dei deputati ha chiesto che la Corte dichiarasse che non spettava alla Procura di Milano svolgere indagini e richiedere il giudizio immediato per il contestato delitto di concussione senza trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali (ai sensi della legge cost. n. 1/1989), e che non spettava al GIP emettere il decreto di giudizio immediato senza rilevare la necessità di tale trasmissione. La Camera chiedeva l’annullamento degli atti adottati.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione. Nella fase di ammissibilità (ai sensi dell’art. 37, legge n. 87/1953), la Corte si limita a verificare se il conflitto sia astrattamente configurabile (soggetti legittimati e oggetto del conflitto). La decisione nel merito è rinviata alla fase successiva, dopo la notifica del ricorso ai resistenti. La Corte dispone le comunicazioni e notifiche necessarie.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la fase di ammissibilità verifica solo se il conflitto sia astrattamente configurabile: se il ricorrente è un potere dello Stato, se i resistenti lo sono, e se sussiste una menomazione delle attribuzioni costituzionali almeno prospettabile. Nel merito, la Corte deciderà se il delitto di concussione contestato avesse carattere ministeriale o ordinario.

    Domande e risposte

    Cos’è il Collegio per i reati ministeriali?

    Il Collegio per i reati ministeriali è l’organo previsto dalla legge cost. n. 1/1989 (che ha attuato l’art. 96 Cost.) competente a vagliare le richieste di autorizzazione a procedere per i reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni. Prima di procedere, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti a tale Collegio e, ove si ritenga che il reato sia ministeriale, ottenere l’autorizzazione della Camera competente.

    Perché la Camera sosteneva che la concussione fosse un reato ministeriale?

    La Giunta per le autorizzazioni della Camera aveva ritenuto prospettabile che il reato di concussione contestato a Berlusconi fosse commesso “nell’esercizio delle funzioni di governo”, in ragione di una serie di elementi che collegavano la condotta alla carica istituzionale. La Procura di Milano aveva invece escluso la natura ministeriale, procedendo in via ordinaria.

    Questa ordinanza ha deciso chi aveva ragione?

    No. Si tratta di una decisione sulla sola ammissibilità del conflitto. La Corte si è limitata a verificare che il conflitto fosse astrattamente configurabile, rinviando al giudizio nel merito (da celebrarsi dopo le notifiche) la decisione su chi dei contendenti avesse ragione sulla natura ministeriale o ordinaria del reato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 240/2011 – Sequestro di persona a scopo di estorsione: manifesta infondatezza sull’attenuante di lieve entità

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), nella parte in cui non prevede l’attenuante di lieve entità analoga a quella dell’art. 3 della legge n. 718/1985 sulla cattura di ostaggi. La questione è mal posta e il petitum non è correttamente formulato.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Venezia stava giudicando tre cittadini nigeriani accusati di aver sequestrato un connazionale allo scopo di ottenere 2.100 euro di riscatto. L’art. 630 c.p. prevede la pena della reclusione da 25 a 30 anni, senza alcuna attenuante per fatti di lieve entità, mentre l’art. 3 della legge n. 718/1985 (ratifica della convenzione contro la cattura di ostaggi) prevede una significativa riduzione per i “fatti di lieve entità”. Il rimettente chiedeva di estendere tale attenuante all’art. 630 c.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Venezia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui l’art. 630 c.p. non prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’attenuante per i fatti di lieve entità prevista dall’art. 3, legge n. 718/1985 (applicazione delle pene dell’art. 605 c.p. aumentate della metà ai due terzi).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il termine di comparazione specificamente evocato dal rimettente (art. 3, legge n. 718/1985) non è omogeneo all’art. 630 c.p.: le due fattispecie hanno presupposti e finalità diversi. Inoltre, la parte privata aveva prospettato un diverso petitum (riferimento all’art. 311 c.p.), ma ciò non modifica la questione come sollevata, che resta focalizzata sull’art. 3 della legge n. 718/1985 come unico termine di comparazione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale per omessa previsione di una norma di favore è manifestamente infondata quando il tertium comparationis indicato dal rimettente non è omogeneo alla norma impugnata, così che l’estensione richiesta risulterebbe arbitraria. Argomenti della parte privata che prospettino un diverso termine di raffronto non modificano il petitum come formulato nell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Perché l’art. 630 c.p. prevede pene così elevate anche per fatti di modesto valore?

    La pena da 25 a 30 anni fu introdotta tra il 1978 e il 1980 per contrastare il fenomeno dei sequestri di persona a opera di organizzazioni criminali che chiedevano riscatti elevatissimi. La Corte ha riconosciuto che per fatti analoghi a quello in esame (sequestro da 2.100 euro) la pena appare sproporzionata, ma ha dichiarato la questione mal posta perché il termine di raffronto scelto non è adeguato.

    Cosa differenzia il sequestro di persona a scopo di estorsione dalla cattura di ostaggi?

    L’art. 630 c.p. tutela la libertà personale della vittima e il patrimonio del soggetto che paga il riscatto. La legge n. 718/1985 sulla cattura di ostaggi ha finalità diverse (attuazione di una convenzione internazionale) e presupposti applicativi non comparabili. La Corte ha ritenuto che i due istituti non siano omogenei ai fini del giudizio di uguaglianza.

    Esiste un’altra via per attenuare la pena in casi di sequestro di modesta entità?

    La parte privata aveva prospettato il riferimento all’art. 311 c.p. (circostanza attenuante per il sequestro di lieve entità), ma la Corte ha precisato che tale argomento, non essendo il petitum dell’ordinanza di rimessione, non può essere esaminato in questo giudizio. La questione resta aperta e potrà essere riproposta con un petitum diverso.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza: parametro per valutare la proporzionalità della pena rispetto a fatti di diversa gravità
    • Art. 27 della Costituzione — terzo comma: finalità rieducativa della pena, rilevante per il giudizio di proporzionalità
  • Corte cost. n. 239/2011 – Restituzione degli atti per sopravvenuta sentenza n. 231/2011 su custodia cautelare

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catanzaro (sezione del riesame), rimettente di questione sull’art. 275, comma 4, c.p.p., dopo che la sopravvenuta sentenza n. 231/2011 ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 3 dello stesso articolo, mutando il quadro normativo rilevante ai fini del giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Catanzaro (riesame) aveva sollevato questione sull’art. 275, comma 4, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che non potesse essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputata fosse la madre di un figlio minore invalido al 100%, convivente, che necessitasse della costante presenza materna. L’imputata era gravemente indiziata di associazione per traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui l’art. 275, comma 4, c.p.p. non estendeva il divieto di custodia cautelare in carcere alla madre di un figlio minore disabile che necessiti della sua costante presenza. Tuttavia, la questione era strettamente connessa al regime della presunzione assoluta del comma 3 per i reati di cui all’art. 74 T.U. stupefacenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al rimettente. La sentenza n. 231/2011, intervenuta successivamente all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’incostituzionalità della presunzione assoluta del comma 3 dell’art. 275 c.p.p. per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, rendendo possibile al giudice di valutare elementi concreti per applicare misure alternative. Ciò può incidere sulla rilevanza della questione sollevata sul comma 4.

    Il principio

    Quando una sentenza della Corte costituzionale sopravvenuta nel corso del giudizio incidente modifica il quadro normativo in modo tale da poter influire sulla rilevanza della questione rimessa, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti se la questione permanga rilevante nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Perché la sent. n. 231/2011 rileva anche sulla questione del comma 4?

    Perché la presunzione assoluta del comma 3 (che imponeva la custodia in carcere per l’art. 74 T.U. stupefacenti senza possibilità di misure alternative) era il presupposto che rendeva necessaria la questione sul comma 4. Venuta meno quella presunzione, il giudice può già valutare in concreto se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse, anche tenendo conto della situazione familiare dell’imputata.

    La madre di un figlio minore disabile può sempre evitare la custodia in carcere?

    No. Il comma 4 dell’art. 275 c.p.p. prevede alcune tutele per la madre di figli minori di età; o malati, ma non dà diritto automatico agli arresti domiciliari. Il giudice deve valutare le esigenze cautelari concrete e la presenza di elementi specifici che consentano misure alternative.

    Il caso è stato risolto definitivamente con questa ordinanza?

    No. La Corte non ha deciso nel merito. Ha restituito gli atti al Tribunale di Catanzaro perché valuti se la questione è ancora rilevante dopo la sent. n. 231/2011, e in caso affermativo possa riproporla.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato dal rimettente per la disciplina della madre di figlio disabile
    • Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale, rilevante per il regime della custodia cautelare