Autore: Andrea Marton

  • Auto aziendali 2026: deducibilità per l’impresa e fringe benefit per il dipendente (uso promiscuo)

    Quando un’impresa assegna un’auto a un dipendente per uso promiscuo (sia di lavoro sia personale), entrano in gioco due piani fiscali completamente distinti, che vanno tenuti separati per non sbagliare i conti:

    • Lato dipendente: l’uso privato dell’auto è un compenso in natura e genera un fringe benefit, cioè un valore che si aggiunge al reddito di lavoro e viene tassato in busta paga.
    • Lato impresa: i costi del veicolo (acquisto o leasing, carburante, manutenzione, assicurazione) sono deducibili dal reddito d’impresa entro percentuali e tetti fissati dalla legge.

    Sono due calcoli indipendenti, regolati da norme diverse. Il fringe benefit dipende dall’art. 51 TUIR; la deducibilità dipende dall’art. 164 TUIR. La riforma 2025 ha cambiato il primo, non il secondo.

    Fringe benefit 2026: il nuovo criterio per alimentazione

    Per i veicoli immatricolati e assegnati in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit non si calcola più in base alle emissioni di CO2, ma in base all’alimentazione del veicolo. Il valore si ottiene applicando una percentuale forfettaria al costo chilometrico ACI riferito a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui.

    Le percentuali, fissate dall’art. 51 comma 4 lett. a) TUIR come riformato dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), sono:

    Tipo di alimentazione Percentuale sul costo ACI (15.000 km)
    Elettrico puro (BEV) 10%
    Ibrido plug-in (PHEV) 20%
    Tutti gli altri (benzina, diesel, ibridi non plug-in / mild hybrid) 50%

    I costi chilometrici da usare sono quelli delle Tabelle ACI 2026, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, S.O. n. 40.

    Esempio (ipotesi a scopo illustrativo)

    I numeri che seguono sono tondi e inventati a fini di esempio: per il calcolo reale occorre prendere il costo chilometrico ACI esatto del modello specifico.

    Ipotizziamo un’auto a benzina con costo chilometrico ACI pari a 0,50 euro/km:

    • Base annua convenzionale: 0,50 × 15.000 = 7.500 euro.
    • Fringe benefit (50% perché benzina): 7.500 × 50% = 3.750 euro l’anno.

    Se lo stesso modello fosse un elettrico puro, con identica base di 7.500 euro, il fringe benefit sarebbe 7.500 × 10% = 750 euro l’anno. Si vede subito quanto il criterio per alimentazione favorisca le auto elettriche e ibride plug-in.

    Questo importo annuo si ripartisce sui mesi di assegnazione e concorre a formare il reddito imponibile del dipendente, con i relativi prelievi fiscali e contributivi.

    Regime transitorio 2026: chi resta sulle vecchie regole CO2

    Non tutti i veicoli passano al nuovo criterio. Per alcune situazioni continuano ad applicarsi le vecchie regole basate sulle emissioni di CO2 (il regime previgente prevedeva percentuali differenziate per fasce di emissione, ad esempio del 25/30/50/60%: la fascia esatta va sempre verificata caso per caso sulla normativa applicabile).

    Le due casistiche del regime transitorio sono:

    1. Veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024: restano sulle vecchie regole CO2 fino alla scadenza del contratto.
    2. Veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025: anch’essi continuano a seguire il regime previgente basato sulle emissioni.

    La logica è tutelare i contratti già in essere o già impostati prima del cambio di regola. Per questi veicoli, dunque, nel 2026 il fringe benefit si calcola ancora sulla CO2 e non con le percentuali 10/20/50%.

    Deducibilità del costo lato impresa (art. 164 TUIR)

    La deducibilità dei costi del veicolo per l’impresa è regolata dall’art. 164 TUIR, che non è stato toccato dalla riforma del fringe benefit. Le percentuali dipendono dal tipo di utilizzo del veicolo:

    Tipologia di utilizzo Quota deducibile
    Auto a uso non strumentale (uso generico aziendale) 20%
    Auto in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta 70%
    Auto di agenti e rappresentanti di commercio 80%
    Veicoli strumentali all’attività propria (es. autoscuole, noleggio, taxi) 100%

    Attenzione: oltre alle percentuali, l’art. 164 TUIR prevede anche tetti massimi di costo fiscalmente riconosciuto (limiti in euro sul valore di acquisto o sui canoni di leasing/noleggio). Sopra quei tetti la parte eccedente non rileva. Gli importi precisi dei tetti sono fissati dalla norma e vanno verificati direttamente sull’art. 164 TUIR, perché cambiano in funzione del tipo di operazione (acquisto, leasing, noleggio) e della categoria del soggetto.

    Errori comuni da evitare

    • Confondere fringe benefit e deducibilità: sono due piani diversi. Il fringe benefit riguarda la tassazione del dipendente; la deducibilità riguarda il reddito dell’impresa. Un’auto può generare un fringe benefit basso (es. elettrico al 10%) ed essere comunque deducibile al 70% lato azienda: i due valori non si influenzano a vicenda.
    • Dimenticare il regime transitorio: applicare le nuove percentuali per alimentazione a un veicolo che invece rientra ancora nelle vecchie regole CO2 (o viceversa) porta a un fringe benefit sbagliato. La data di assegnazione e quella di ordine/consegna sono decisive.
    • Ignorare i tetti di costo ex art. 164 TUIR: dedurre il 70% sull’intero valore di un’auto costosa, senza applicare il limite massimo riconosciuto, espone a rettifiche.
    • Usare costi ACI non aggiornati: per il 2026 vanno usate le tabelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025.

    Domande frequenti

    Il fringe benefit si calcola sulle emissioni o sull’alimentazione?

    Dipende dalla data. Per i veicoli immatricolati e assegnati in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 si usa il criterio per alimentazione (10% elettrico, 20% plug-in, 50% gli altri) sul costo ACI per 15.000 km. Per i veicoli che rientrano nelle due casistiche del regime transitorio si applicano ancora le vecchie regole basate sulla CO2.

    Un’auto elettrica conviene di più al dipendente?

    Sul piano del fringe benefit sì: l’aliquota del 10% per gli elettrici puri e del 20% per i plug-in produce un valore tassabile molto più basso rispetto al 50% applicato a benzina e diesel, a parità di costo chilometrico ACI.

    La riforma del fringe benefit ha cambiato anche la deducibilità per l’impresa?

    No. La riforma del 2025 ha modificato solo il calcolo del fringe benefit (art. 51 TUIR). La deducibilità del costo per l’impresa resta disciplinata dall’art. 164 TUIR, con le percentuali del 20/70/80/100% e i relativi tetti di costo.

    Quanto deduce l’impresa per un’auto in uso promiscuo al dipendente?

    Se il veicolo è concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, la deducibilità è del 70%, ferma restando l’applicazione dei tetti massimi di costo fiscalmente riconosciuto previsti dall’art. 164 TUIR.

  • Corte cost. n. 76/2010 – Stranieri e accesso a edilizia residenziale pubblica, manifesta inammissibilità

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 40, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) in materia di accesso degli stranieri ai contributi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. Il TAR Lombardia aveva prospettato un intervento additivo a contenuto indeterminato, senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Lombardia aveva sollevato dubbi di costituzionalità sull’art. 40, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non teneva conto del periodo complessivo di permanenza dello straniero in Italia ai fini dell’accesso ai contributi per l’edilizia residenziale pubblica. Il giudice rimettente censurava la norma in riferimento all’art. 3 Cost. nel giudizio di D.C.A.I. contro il Comune di Milano, che aveva respinto la sua istanza di contributo abitativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione sollevata dal TAR Lombardia (r.o. n. 188/2009) sull’art. 40, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, nel testo modificato dall’art. 27, comma 1, della legge n. 189/2002, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente aveva prospettato un intervento additivo del tutto indeterminato (modulare i contributi in base alla «pregressa presenza in Italia» senza precisarne i contorni), senza indicare la soluzione costituzionalmente obbligata richiesta dalla giurisprudenza della Corte.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale che prospetta un intervento additivo è inammissibile se il rimettente non indica con sufficiente precisione il contenuto della norma richiesta come «costituzionalmente obbligata». Non spetta alla Corte sostituirsi al legislatore nella scelta discrezionale dei criteri per modulare le prestazioni sociali.

    Domande e risposte

    Gli stranieri hanno diritto all’edilizia residenziale pubblica in Italia?

    Sì, ma con specifiche condizioni. L’art. 40, comma 6, del TU Immigrazione riconosce agli stranieri regolarmente soggiornanti l’accesso alle prestazioni di edilizia residenziale pubblica, ma la norma subordina tale accesso a determinati requisiti, che i vari enti locali possono modulare nell’ambito della propria discrezionalità.

    Cosa è una sentenza additiva e quando è inammissibile?

    Una sentenza additiva aggiunge a una norma il contenuto che dovrebbe avere per essere conforme alla Costituzione. È ammissibile solo quando la soluzione da aggiungere è «costituzionalmente obbligata», cioè imposta in modo univoco dai parametri costituzionali. Se invece la scelta spetta al legislatore con margini di discrezionalità, la questione è inammissibile.

    Il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale in Italia?

    La Corte ha riconosciuto in più occasioni (sentenze n. 209/2009 e n. 404/1988) che il diritto sociale all’abitazione è riconducibile ai diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione. Tuttavia, la sua concreta attuazione spetta al legislatore, che ha ampia discrezionalità nel definire i criteri di accesso alle prestazioni abitative.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato come parametro contro possibili discriminazioni basate sulla durata della presenza in Italia
    • Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili dell’uomo, nel quale la Corte ha ricondotto il diritto sociale all’abitazione
  • Corte cost. n. 75/2010 – Cessata materia del contendere su leggi Liguria società in house

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    La Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sui ricorsi del Governo contro due disposizioni della Regione Liguria sulla Sviluppo Genova S.p.A. La Regione aveva successivamente abrogato le norme impugnate e dismisso la propria partecipazione societaria, rendendo il giudizio privo di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, comma 2, della legge Liguria n. 37/2008 e l’art. 20 della legge Liguria n. 44/2008, che disciplinavano la riorganizzazione e la eventuale qualificazione come società in house della Sviluppo Genova S.p.A. (società di sviluppo economico regionale). Le norme erano condizionate al verificarsi di determinati presupposti (il «controllo analogo») che non si erano mai realizzati. La Regione aveva poi abrogato le norme impugnate e dismisso la propria partecipazione in Sviluppo Genova.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorsi in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri (rr.rr. n. 102/2008 e n. 13/2009) contro l’art. 1, comma 2, legge Liguria n. 37/2008 e l’art. 20 legge Liguria n. 44/2008, impugnate per presunta violazione della normativa europea in materia di affidamento di servizi pubblici e di tutela della concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere per entrambi i ricorsi: le norme impugnate erano state abrogate dalla Regione, non avevano avuto applicazione medio tempore (essendo condizionate a presupposti mai verificatisi) e la Regione aveva dismisso la propria partecipazione in Sviluppo Genova.

    Il principio

    Quando le norme regionali impugnate vengono abrogate, non hanno avuto applicazione nel periodo di vigenza perché condizionate a presupposti mai verificatisi, e la situazione sostanziale è stata definitivamente risolta dal comportamento della Regione, il giudizio costituzionale perde il suo oggetto e va dichiarata la cessata materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa è una società in house?

    È una società pubblica che svolge la propria attività prevalentemente a favore dell’ente pubblico controllante, sul quale quest’ultimo esercita un «controllo analogo» a quello esercitato sui propri servizi. Le società in house possono ricevere affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara, in deroga ai principi del mercato europeo, purché rispettino requisiti stringenti.

    Perché l’affidamento a una società in house può essere controverso?

    L’affidamento diretto (senza gara) a società in house è una deroga ai principi europei di concorrenza e trasparenza negli appalti pubblici. Se i requisiti del controllo analogo non sussistono realmente, l’affidamento diretto diventa illegittimo e potrebbe violare la normativa europea in materia di appalti e concessioni.

    Il Governo può impugnare leggi regionali sulle società partecipate?

    Sì. Le leggi regionali che incidono sulla concorrenza, sugli affidamenti di servizi pubblici e sul regime delle società partecipate possono essere impugnate dal Governo davanti alla Corte Costituzionale in via principale, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

  • Corte cost. n. 74/2010 – Cessata materia del contendere su norma omessa in promulgazione Sicilia

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    La Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro l’art. 24 della delibera legislativa siciliana sulle giunte comunali. La norma era stata omessa in sede di promulgazione, esaurendosi irrevocabilmente il potere promulgativo e rendendo impossibile ogni futuro effetto della disposizione impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 24 di una delibera legislativa siciliana approvata il 4 dicembre 2008, riguardante la composizione delle giunte, lo status degli amministratori locali e le misure di contenimento della spesa pubblica. In sede di promulgazione della legge n. 22/2008, la Regione aveva omesso quella specifica disposizione. L’omissione rendeva definitivamente impossibile che la norma impugnata acquisisse o dispiegasse efficacia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso in via principale del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (r.r. n. 99/2008) contro l’art. 24 della delibera legislativa siciliana del 4 dicembre 2008, in riferimento agli artt. 97, 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost. e agli artt. 14 e 17 del r.d.l. n. 455/1946 (Statuto Siciliano).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. L’esaurimento del potere promulgativo — che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto all’intero testo deliberato — priva definitivamente di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Quando una disposizione legislativa regionale deliberata dall’Assemblea non viene inclusa nella legge promulgata, il potere promulgativo si è esaurito in modo definitivo e irreversibile. La norma omessa non potrà mai acquistare efficacia, rendendo privo di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale e imponendo la dichiarazione di cessata materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata materia del contendere» in un giudizio costituzionale?

    È una pronuncia processuale con cui la Corte dichiara che il giudizio non ha più ragione di proseguire perché l’oggetto del contendere è venuto meno. Può avvenire quando la norma impugnata viene abrogata, modificata in modo sostanziale, o — come in questo caso — non entra mai in vigore perché omessa in promulgazione.

    Il Commissario dello Stato può bloccare le leggi regionali siciliane?

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana è una figura peculiare dello Statuto Speciale siciliano. Ha il potere di impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale prima della promulgazione, se ritiene che violino la Costituzione o le leggi dello Stato. Non ha però un potere di veto: può solo adire la Corte.

    Il potere promulgativo si può esercitare su una legge solo in parte?

    No. La promulgazione è un atto unitario e contestuale che riguarda l’intero testo deliberato. Il Presidente della Regione (o il Governatore) non può promulgare alcune disposizioni e rifiutare altre: l’unica scelta è promulgare il testo approvato o rinviarlo all’Assemblea. L’omissione di una norma in promulgazione rappresenta quindi un’anomalia procedurale che la Corte ha trattato come definitiva.

  • Corte cost. n. 73/2010 – Poteri istruttori del giudice ex art. 507 c.p.p. e diritto alla prova

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    La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 507 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all’art. 111 Cost. (giusto processo). La norma consente al giudice di disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova anche quando le parti siano decadute per tardivo deposito della lista testimoniale, ma ciò non viola il principio del contraddittorio a condizione che sia garantita adeguata difesa alla parte che «subisce» la prova.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un processo per lesioni personali, il Tribunale di Moncalieri aveva dichiarato inammissibile la lista testimoniale del pubblico ministero per deposito tardivo. Il PM aveva poi chiesto l’ammissione delle prove ai sensi dell’art. 507 c.p.p., che attribuisce al giudice poteri istruttori residuali. Il tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale chiedendo se questa norma, interpretata dalle sezioni unite della Cassazione in senso estensivo, violasse il principio del contraddittorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione sollevata dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri (r.o. n. 207/2009) sull’art. 507 c.p.p., in riferimento all’art. 111 della Costituzione (principio del contraddittorio nella formazione della prova).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 507 c.p.p. consente al giudice di ammettere prove anche quando le parti siano decadute, ma a condizione che siano rispettati il principio del contraddittorio e il diritto alla prova contraria della parte «svantaggiata».

    Il principio

    Il giudice può esercitare i poteri istruttori ex art. 507 c.p.p. anche in assenza di acquisizioni probatorie precedenti, purché alla controparte sia garantito adeguato diritto alla prova contraria (art. 495, comma 2, c.p.p.) e i tempi per esercitarla. Il contraddittorio è condizione di legittimità dell’esercizio del potere istruttorio officioso, non suo impedimento.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 507 del codice di procedura penale?

    L’art. 507 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di disporre «anche d’ufficio» l’assunzione di nuovi mezzi di prova, una volta terminata l’acquisizione probatoria delle parti, se ne riconosce la «assoluta necessità». È una norma residuale che consente l’accertamento della verità anche quando le parti abbiano mancato ai propri oneri probatori.

    Il pubblico ministero può recuperare la prova decaduta tramite l’art. 507?

    La giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione, richiamata nel giudizio, ammette che il giudice possa esercitare i poteri istruttori anche per recuperare prove alle quali una parte sia decaduta. La Corte ha ritenuto questa interpretazione compatibile con la Costituzione, a condizione che la difesa possa contrastare efficacemente le prove ammesse d’ufficio.

    Cosa garantisce il contraddittorio nella formazione della prova?

    L’art. 111, terzo e quarto comma, Cost. (inserito dalla legge cost. n. 2/1999) garantisce che la prova penale si formi in contraddittorio tra le parti. In caso di prove ammesse d’ufficio ex art. 507, la controparte ha diritto alla prova contraria (art. 495, comma 2, c.p.p.) e ai tempi adeguati per prepararla.

    Norme collegate

    • Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo, del contraddittorio nella formazione della prova e della parità delle armi
  • Corte cost. n. 72/2010 – Tabella giochi proibiti Bolzano e competenza statale

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    La Corte Costituzionale dichiara che spettava allo Stato (e per esso al Questore di Bolzano) stabilire la tabella dei giochi proibiti da esporre nei pubblici esercizi, nonché disciplinare l’installazione e l’uso degli apparecchi da gioco. La materia rientra nell’ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva statale, non nelle attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano.

    Di cosa si tratta

    Il Questore di Bolzano aveva emanato nel settembre 2008 un decreto che stabiliva la tabella dei giochi proibiti da esporre nei pubblici esercizi, in base all’art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). La Provincia autonoma di Bolzano aveva promosso conflitto di attribuzione ritenendo che, in materia di esercizi pubblici, la competenza appartenesse alla Provincia stessa in base allo Statuto Speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano (r.c. n. 22/2008) contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Questore di Bolzano del 25 settembre 2008 (tabella giochi proibiti ex art. 110 TULPS).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Questore della Provincia autonoma di Bolzano, stabilire la tabella dei giochi proibiti e disciplinare l’installazione degli apparecchi da gioco nei pubblici esercizi. La materia è riconducibile all’ordine pubblico e alla sicurezza, di competenza statale esclusiva.

    Il principio

    La disciplina dei giochi proibiti e degli apparecchi da gioco automatici, pur svolgendosi all’interno di locali aperti al pubblico, non è riconducibile alla materia degli esercizi pubblici (di competenza provinciale nelle autonomie speciali) ma all’ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini, che rimane di esclusiva competenza statale.

    Domande e risposte

    Le Province autonome hanno competenza sugli esercizi pubblici?

    Sì, ma solo per i profili commerciali e urbanistici. La disciplina di ciò che avviene all’interno degli esercizi pubblici in materia di ordine pubblico, sicurezza e gioco d’azzardo rimane di competenza statale, anche nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

    Cosa sono i giochi proibiti ex art. 110 TULPS?

    Il TULPS (R.D. n. 773/1931) distingue tra giochi d’azzardo vietati (tabella dei giochi proibiti) e giochi leciti (tra cui apparecchi automatici ammessi con determinate caratteristiche). La tabella dei giochi proibiti è stabilita con decreto del Questore e ha natura di atto di pubblica sicurezza.

    Cosa sono i conflitti di attribuzione tra enti?

    Sono i conflitti tra Stato e Regioni o Province autonome (o tra Regioni) sulla titolarità delle competenze normative o amministrative in una determinata materia. Sono decisi dalla Corte Costituzionale, che stabilisce a chi spetta la competenza contestata.

  • Corte cost. n. 71/2010 – Contribuzione figurativa maternità e legge finanziaria 2008

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    La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 2, comma 504, della legge finanziaria 2008, che escludeva l’aumento del trattamento pensionistico per periodi di maternità obbligatoria avvenuti fuori dal rapporto di lavoro per chi era già in pensione all’entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2001. La norma ha natura interpretativa, non innovativa, e non viola gli artt. 3, 31 e 37 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) aveva introdotto la contribuzione figurativa per i periodi di congedo obbligatorio per maternità fuori dal rapporto di lavoro, anche ai fini dell’incremento del trattamento pensionistico. L’art. 2, comma 504, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) aveva precisato che tale beneficio non si applicava a chi era già titolare di pensione all’entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2001. Il Tribunale di Torino aveva sollevato dubbi di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione sollevata dal Tribunale di Torino (r.o. n. 13/2009) sull’art. 2, comma 504, della legge n. 244/2007, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nel procedimento promosso da C.M. contro l’INPS.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale. La norma censurata ha natura interpretativa: chiarisce l’ambito temporale di applicazione del d.lgs. n. 151/2001 conformemente alle sue possibili varianti di senso, senza violare i diritti pensionistici acquisiti.

    Il principio

    Il legislatore può emanare norme interpretative che precisino il significato di preesistenti disposizioni, anche in assenza di contrasti giurisprudenziali, purché la scelta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato. La limitazione del beneficio pensionistico alle sole future pensioni non incide sull’an del diritto alla pensione ma solo marginalmente sul quantum.

    Domande e risposte

    Cosa è la contribuzione figurativa per maternità?

    È la copertura previdenziale accordata ai periodi di maternità obbligatoria anche quando non vi è un effettivo rapporto di lavoro. I periodi coperti da contribuzione figurativa sono utili ai fini del diritto alla pensione e, in alcuni casi, all’importo del trattamento pensionistico.

    Le norme interpretative retroattive sono ammissibili?

    La giurisprudenza costituzionale ammette le norme interpretative retroattive purché non ledano i diritti acquisiti, non trasmodino in norme innovative con efficacia retroattiva e si mantengano nell’ambito delle possibili varianti di senso del testo interpretato. L’art. 2, comma 504, soddisfaceva questi requisiti secondo la Corte.

    Quali sono i parametri costituzionali per la tutela della maternità?

    L’art. 31 Cost. impone alla Repubblica di agevolare la famiglia e proteggere la maternità. L’art. 37 Cost. garantisce alle lavoratrici condizioni di lavoro equivalenti e trattamenti previdenziali che consentano di adempiere la funzione familiare. La Corte ha ritenuto che la norma censurata non violasse questi parametri, poiché non incideva sui trattamenti pensionistici già liquidati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 70/2010 – Assegno personale non riassorbibile Abruzzo e copertura finanziaria

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    La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo n. 16/2008, che trasformava l’assegno ad personam del personale trasferito alle Province da riassorbibile a non riassorbibile, senza provvedere a un’adeguata copertura finanziaria della maggiore spesa. Violato l’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale abruzzese n. 16/2008 aveva modificato la disciplina dell’assegno ad personam spettante al personale trasferito alle Province, eliminando la clausola di riassorbibilità. In pratica il personale avrebbe conservato in modo definitivo la differenza retributiva rispetto alla retribuzione del nuovo ente di appartenenza. La norma determinava un aggravio di spesa senza che la legge prevedesse una copertura finanziaria specifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 8/2009) contro l’art. 1, comma 116, della legge Abruzzo n. 16/2008, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 116, della legge Abruzzo n. 16/2008 per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. Le disposizioni di copertura finanziaria contenute nella stessa legge erano generiche e non consentivano di verificare l’idoneità degli stanziamenti a coprire il maggiore onere.

    Il principio

    Ogni legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte in modo specifico e puntuale. Una copertura finanziaria generica, che rimanda ai «pertinenti capitoli di spesa del bilancio» senza specificare l’importo dell’onere e la sua allocazione, non soddisfa il requisito di cui all’art. 81, quarto comma (ora terzo comma), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è l’assegno ad personam nel pubblico impiego?

    È un emolumento aggiuntivo corrisposto al dipendente pubblico trasferito a un ente con trattamento economico inferiore, per salvaguardarne il livello retributivo acquisito. Può essere «riassorbibile» (si riduce al crescere della retribuzione del nuovo ente) o «non riassorbibile» (rimane fisso indipendentemente dagli scatti successivi).

    Cosa richiede l’art. 81 Cost. in materia di copertura finanziaria?

    L’art. 81, quarto comma (ora terzo comma), della Costituzione impone che ogni legge che comporti nuove o maggiori spese individui i mezzi per farvi fronte. La copertura deve essere effettiva, puntuale e verificabile: non è sufficiente un rinvio generico agli stanziamenti di bilancio esistenti.

    Le regioni devono rispettare il vincolo di copertura finanziaria dell’art. 81 Cost.?

    Sì. Il principio del pareggio di bilancio e della copertura finanziaria vale per tutti i livelli di governo. Le regioni devono indicare in modo specifico le risorse destinate a coprire i nuovi oneri derivanti dalle proprie leggi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 46/2010 – Aggravamento malattia professionale oltre quindicennio INAIL

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sugli artt. 80 e 131 del T.U. n. 1124/1965 relative al limite del quindicennio per la revisione della rendita INAIL per malattia professionale, e inammissibili per difetto di rilevanza le questioni sugli artt. 132 e 137. Quando l’aggravamento della malattia professionale dipende dal protrarsi dell’esposizione al rischio, si configura una «nuova» malattia professionale tutelata in modo autonomo, senza il limite temporale del quindicennio.

    Di cosa si tratta

    L’assicurazione INAIL contro le malattie professionali garantisce una rendita ai lavoratori che contraggono patologie per causa lavorativa. Il Testo unico n. 1124/1965 prevedeva che la rendita potesse essere rivista entro un quindicennio dalla sua costituzione (art. 137). Un lavoratore addetto a una cava di marmo, già titolare di rendita per ipoacusia professionale dal 1978, aveva continuato a lavorare nelle medesime condizioni e aveva subito un progressivo aggravamento dell’udito. L’INAIL eccepiva che la domanda di revisione era tardiva per scadenza del quindicennio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui pongono un limite temporale alla rilevanza delle variazioni delle condizioni fisiche del lavoratore anche quando l’aggravamento dipende dal protrarsi dell’esposizione al rischio morbigeno.

    La decisione della Corte

    La Corte non dichiara incostituzionale la normativa, ma ne fornisce un’interpretazione costituzionalmente orientata: quando l’aggravamento del maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno – come nel caso del lavoratore che ha continuato l’attività nelle medesime condizioni – si è in presenza di una «nuova» malattia professionale della stessa natura della prima. In tal caso si applica la disciplina degli artt. 80 e 131, che tutela adeguatamente la fattispecie senza il limite del quindicennio. Le questioni sugli artt. 132 e 137 sono inammissibili perché il rimettente non doveva fare applicazione di tali norme nel giudizio principale.

    Il principio

    Quando l’aggravamento di una malattia professionale non è la semplice evoluzione della patologia già indennizzata ma deriva dal protrarsi dell’esposizione al rischio lavorativo, si configura una nuova malattia professionale autonomamente tutelata: in tal caso non si applica il limite quindicennale di revisione della rendita, ma la disciplina generale della nuova malattia professionale.

    Domande e risposte

    Cosa succede se la malattia professionale si aggrava dopo il quindicennio dalla rendita?

    Dipende dalla causa dell’aggravamento. Se si tratta della semplice evoluzione della patologia già indennizzata, il limite del quindicennio si applica. Se invece l’aggravamento deriva dal protrarsi dell’esposizione al rischio lavorativo, si configura una nuova malattia professionale che può essere indennizzata autonomamente, senza il limite temporale.

    L’ipoacusia professionale è coperta dall’assicurazione INAIL?

    Sì. La perdita dell’udità causata dall’esposizione a rumore sul lavoro è una malattia professionale indennizzabile dall’INAIL. La rendita viene costituita quando il grado di inabilità supera le soglie previste dal testo unico.

    Come si calcola il grado di inabilità per le malattie professionali?

    Il grado di inabilità permanente è determinato dall’INAIL mediante visita medica che valuta la riduzione della capacità lavorativa generica. Le tabelle di legge fissano i coefficienti di riduzione per le diverse menomazioni fisiche. Il lavoratore può contestare la valutazione dell’Istituto davanti al giudice del lavoro.

    Norme collegate

    • Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza e all’assistenza sociale per i lavoratori inabili, parametro principale del giudizio
    • Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, invocato in relazione alla tutela del lavoratore con malattia professionale aggravata
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra lavoratori con aggravamento dovuto a nuova esposizione e quelli con semplice evoluzione della patologia
  • Corte cost. n. 69/2010 – Illegittimità legge Veneto sui centri di telefonia (phone center)

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    La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 32/2007 sui centri di telefonia in sede fissa (phone center). La disciplina regionale, costruita intorno a un regime autorizzatorio di competenza comunale, è incostituzionale perché invade la materia dell’ordinamento delle comunicazioni, di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva emanato la legge n. 32/2007 che assoggettava i centri di telefonia in sede fissa (phone center) a un sistema di autorizzazione comunale, con requisiti morali, igienico-sanitari, prescrizioni orarie, misure interdittive e sanzioni. Il TAR Veneto aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale ritenendo che la legge invadesse la competenza statale esclusiva sull’ordinamento delle comunicazioni (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni sollevate dal TAR Veneto (r.o. nn. 106 e 132/2009) in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, sull’art. 12 e sul combinato disposto degli artt. 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera e), della legge Veneto n. 32/2007.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge Veneto n. 32/2007 e, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, l’illegittimità dell’intera legge, poiché tutte le disposizioni restanti sono accessorie al censurato regime autorizzatorio.

    Il principio

    La disciplina regionale dei centri di telefonia in sede fissa che introduce un regime autorizzatorio di carattere generale invade la materia dell’ordinamento delle comunicazioni, riservata alla competenza esclusiva statale. La dichiarazione di incostituzionalità del nucleo essenziale di una legge regionale si estende in via consequenziale all’intera legge quando tutte le restanti disposizioni sono accessorie a quella dichiarata illegittima.

    Domande e risposte

    Perché i phone center non possono essere regolamentati dalle Regioni?

    Il settore delle telecomunicazioni e dell’ordinamento delle comunicazioni è riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). Le Regioni possono intervenire solo su profili marginali (es. urbanistica, commercio), non sul regime autorizzatorio che incide sull’esercizio dell’attività di comunicazione.

    Cosa significa dichiarare illegittima una legge «ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953»?

    La Corte può estendere la dichiarazione di illegittimità a disposizioni non direttamente impugnate quando esse sono intimamente connesse alla norma dichiarata incostituzionale e non avrebbero senso autonomo. È la cosiddetta pronuncia in via consequenziale o caducazione in cascata.

    Questa sentenza si applicava ai phone center gestiti da stranieri?

    La sentenza è applicabile a tutti i centri di telefonia in sede fissa indipendentemente dalla nazionalità del titolare. Il TAR aveva sollevato la questione in un giudizio concernente richieste di autorizzazione, e la Corte ha dichiarato l’intera disciplina regionale incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 68/2010 – Illegittimità leggi Abruzzo approvate in prorogatio del Consiglio

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    La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di due leggi della Regione Abruzzo approvate durante la prorogatio del Consiglio regionale, dopo le dimissioni del Presidente della Giunta. Le leggi non riguardavano materie oggettivamente urgenti e necessarie, come richiesto dai limiti immanenti della prorogatio.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo aveva rassegnato le dimissioni nell’agosto 2008, determinando lo scioglimento del Consiglio regionale e l’avvio della prorogatio. In questo periodo il Consiglio regionale aveva approvato la legge n. 14/2008 (tutela della Costa Teatina) e la legge n. 17/2008 (attuazione del d.lgs. n. 152/2006 e disposizioni sul personale). Il Presidente del Consiglio dei ministri le aveva impugnate ritenendole adottate in violazione dei limiti della prorogatio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (rr. nn. 103 e 104/2008) contro gli artt. 5, 24, 25 e 26 della legge Abruzzo n. 17/2008 e gli artt. 1 e 2 della legge Abruzzo n. 14/2008. Parametro principale: art. 86, terzo comma, dello Statuto della Regione Abruzzo in relazione all’art. 123 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale Abruzzo n. 14/2008 e della legge regionale Abruzzo n. 17/2008. Il Consiglio regionale in prorogatio non aveva selezionato le materie urgenti e necessarie, approvando leggi di ampio contenuto senza adeguate motivazioni di urgenza.

    Il principio

    Il Consiglio regionale in prorogatio può approvare solo atti strettamente urgenti e necessari, la cui mancata adozione causerebbe gravi danni all’interesse pubblico. Leggi di ampio contenuto normativo, non giustificate da specifiche ragioni di urgenza, non rientrano nei limiti immanenti della prorogatio e sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa è la prorogatio di un organo costituzionale o regionale?

    È il periodo in cui un organo elettivo, dopo lo scioglimento o le dimissioni, continua a esercitare le proprie funzioni fino all’insediamento del successore. La prorogatio ha una funzione di garanzia della continuità istituzionale, ma implica limiti impliciti all’attività legislativa: solo atti urgenti e necessari.

    Quali leggi regionali si possono approvare in prorogatio?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, in prorogatio sono consentiti solo atti di ordinaria amministrazione e provvedimenti urgenti e indifferibili, la cui mancata adozione causerebbe danni gravi e immediati. Leggi di riforma, leggi di ampio respiro normativo o leggi non urgenti non rispettano i limiti immanenti della prorogatio.

    Cosa succede alle leggi già entrate in vigore se dichiarate incostituzionali?

    La sentenza della Corte ha effetto ex nunc (dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Gli atti compiuti in applicazione delle norme incostituzionali prima della pronuncia rimangono in linea di principio validi, salvo che siano ancora pendenti procedimenti giudiziari in cui la questione sia stata sollevata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 45/2010 – Lavori pubblici provinciali Trento competenza statale

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    La Corte pronuncia una decisione articolata sulla legge della Provincia autonoma di Trento n. 10/2008 in materia di lavori pubblici: dichiara incostituzionali numerose disposizioni che invadono la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile, e non fondate le questioni sulle restanti disposizioni che rientrano nei poteri statutari della Provincia.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento gode di ampie competenze legislative in forza dello Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972). Con la legge n. 10 del 2008, la Provincia aveva modificato la propria disciplina sui lavori pubblici, introducendo regole su appalti, qualificazione delle imprese, subappalto, collaudi e contratti. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni, ritenendo che si sconfinasse nelle materie di competenza esclusiva statale (tutela della concorrenza, ordinamento civile, tutela del lavoro).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato con due ricorsi numerosi articoli della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, in riferimento agli artt. 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando incostituzionali le disposizioni che disciplinano aspetti civilistici dei contratti di appalto (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile) o che incidono sulla tutela della concorrenza e la disciplina europea degli appalti pubblici. Dichiara invece non fondate le questioni relative alle disposizioni che rientrano nelle competenze statutarie della Provincia in materia di lavori pubblici locali, di sostegno all’economia e di urbanistica.

    Il principio

    Anche le Province autonome con ampia autonomia statutaria non possono legiferare in materie di competenza esclusiva statale come l’ordinamento civile e la tutela della concorrenza: le norme provinciali che invadono tali materie sono incostituzionali, indipendentemente dalla finalità di disciplinare i lavori pubblici di interesse locale.

    Domande e risposte

    Quali poteri ha la Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici?

    In base allo Statuto speciale, la Provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale. Può quindi disciplinare procedure, qualificazioni e collaudi per i propri appalti, ma nel rispetto della normativa statale di derivazione europea sulla concorrenza e degli istituti civilistici dei contratti.

    Perché alcune norme provinciali sugli appalti sono incostituzionali?

    Perché invadevano la materia dell’ordinamento civile (contratti, responsabilità, garanzie) e della tutela della concorrenza, riservate allo Stato in via esclusiva dall’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, che prevale sulle competenze statutarie speciali.

    Il diritto dell’UE sugli appalti si applica alle Province autonome?

    Sì. Le direttive europee sugli appalti pubblici si applicano integralmente anche alle Province autonome, che non possono derogarvi nell’esercizio delle proprie competenze legislative. L’art. 117, primo comma, Cost. vincola tutta la legislazione regionale e provinciale al rispetto degli obblighi internazionali e comunitari.

    Norme collegate