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La sentenza n. 273 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di inammissibilità. La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a artt. 3 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 273 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a artt. 3 della Costituzione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale ha pronunciato con inammissibilità. LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali
Il principio
La disposizione censurata prevede che
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 273/2011?
La Corte ha pronunciato con inammissibilità sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.
Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?
La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.
Quali effetti produce questa decisione?
Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.
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