Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La sentenza n. 277 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Corte costituzionale: problematiche applicative, con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 277 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione, con ordinanza di rimessione proveniente dal Corte costituzionale: problematiche applicative. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

Il principio

la normativa in materia di incompatibilità dell’amministratore dell’ente locale, ferme ed impregiudicate restando tutte le prerogative costituzionali e sovrane del Parlamento garantite dalla Costituzione) e di improcedibilità del ricorso per tardività rispetto al termine previsto dall’art

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 277/2011?

La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

Il Corte costituzionale: problematiche applicative ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e rimettendo gli atti alla Corte.

Quali effetti produce questa decisione?

Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.