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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).
Di cosa si tratta
Ritenuto che, con ordinanza n. 4362 del 2011, depositata il 23 febbraio 2011, la Corte di cassazione nel corso di un giudizio avente ad oggetto limpugnazione proposta dallamministrazione finanziaria avverso la sentenza con la quale il giudice tributario di secondo grado, in accoglimento dellappello proposto dal contribuente e motivando in base alla mancata comunicazione al sostituito dimposta dellesito del controllo, aveva annullato una cartella di pagamento emessa in sede di liquidazione delle
La questione di legittimità costituzionale
La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione). Il giudice rimettente è Corte di cassazione.
La decisione della Corte
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale del comma 3, primo periodo, dellart. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nel testo risultante dallart. 13 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dellimposta sul valore aggiunto, nonch di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modificazioni, sollevata, in riferim
Il principio
La questione non soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti per il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?
Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.
Chi ha sollevato la questione in questo caso?
Corte di cassazione ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.
Quali sono gli effetti di questa ordinanza?
L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
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