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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 113 e 115, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17/2010 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente. Le restanti censure sono dichiarate inammissibili o non fondate.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010 (legge di manutenzione dell’ordinamento regionale), contestando norme in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) per impianti idroelettrici di piccola derivazione, disciplina delle zone di protezione speciale per gli uccelli selvatici, e disposizioni in materia venatoria. La questione riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorrente ha impugnato gli artt. 108, comma 1, 113, 115, commi 1, 2 e 3, 145, comma 11, punto c), e 151 della legge reg. FVG n. 17/2010, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, agli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e a varie direttive europee (2009/147/CE, 2001/42/CE, 85/337/CEE). Il giudice rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 113 e 115, commi 1, 2 e 3, della legge reg. FVG n. 17/2010 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Dichiara inammissibili le censure riferite all’art. 117, primo comma, Cost. e alle direttive europee (per omessa menzione nella delibera di impugnazione). Dichiara non fondate le questioni relative agli artt. 145, comma 11, lettera c), e 151 della medesima legge regionale.
Il principio
Le Regioni, anche a statuto speciale, non possono derogare alla normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, che costituisce materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili quando la relativa censura sia omessa nella delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri.
Domande e risposte
Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte nella legge FVG?
Gli artt. 113 e 115, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 17/2010 del Friuli-Venezia Giulia, perché in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?
Perché nella delibera del Consiglio dei ministri che autorizzava l’impugnazione non vi era alcun accenno alle violazioni di norme comunitarie o dell’art. 117, primo comma, Cost. La Corte ha ribadito che l’omissione nella delibera di impugnazione determina inammissibilità della questione.
Le Regioni a statuto speciale possono legiferare diversamente in materia ambientale?
No. La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale e vincola anche le Regioni a statuto speciale come il Friuli-Venezia Giulia, che non possono introdurre deroghe alla normativa statale di protezione ambientale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; lettera s) attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.