Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 175/2011 – Motivazione per formule nelle commissioni di esame per l’avvocatura

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, e 24, primo comma, del r.d. n. 37/1934, nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», consentono di motivare i giudizi di non ammissione agli esami di abilitazione forense con formule sintetiche standardizzate. Non vi è contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Cinque ordinanze del TAR Lombardia avevano messo in discussione la prassi delle commissioni esaminatrici di motivare l’esclusione dei candidati agli esami di abilitazione alla professione forense con formule sintetiche (ad es. «lavoro insufficiente», «non sufficiente conoscenza della materia»), senza indicare in modo specifico le ragioni della valutazione negativa dei singoli elaborati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, e 24, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. n. 112/2003, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui — secondo il «diritto vivente» — consentono che i giudizi di non ammissione siano motivati con formule standardizzate.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate tutte le questioni, riuniti i giudizi. Le norme impugnate non impediscono in sé una motivazione adeguata; il fatto che la giurisprudenza abbia finora accettato formule sintetiche è un problema interpretativo che il giudice può risolvere in via ermeneutica, imponendo alle commissioni una motivazione più articolata. Non vi è quindi necessità di una pronuncia additiva da parte della Corte.

    Il principio

    La legittimità costituzionale di una norma non dipende dall’uso distorto o insufficiente che ne fa la prassi applicativa. Se il «diritto vivente» produce risultati non conformi a Costituzione, il rimedio primario è quello interpretativo: i giudici amministrativi possono imporre alle commissioni di fornire una motivazione individuale e specifica per ciascun candidato, senza che sia necessaria una declaratoria di illegittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Un candidato bocciato all’esame di abilitazione forense può impugnare il giudizio?

    Sì. I giudizi delle commissioni sono atti amministrativi impugnabili davanti al TAR. Se il giudizio è motivato con formule generiche insufficienti, il TAR può annullarlo per difetto di motivazione e ordinare la rinnovazione della correzione degli elaborati.

    Cosa si intende per «diritto vivente»?

    Il «diritto vivente» è l’interpretazione di una norma stabilmente consolidata nella giurisprudenza. Quando una norma è interpretata in modo uniforme dai giudici, la Corte costituzionale tiene conto di questa interpretazione per valutare se la norma, così applicata, sia o meno conforme a Costituzione.

    Perché le questioni erano state sollevate da cinque TAR con ordinanze analoghe?

    Perché il problema delle commissioni che motivano le bocciature con formule sintetiche era sistematico. I candidati ricorrevano in massa al TAR Lombardia, che aveva riunito i giudizi e sollevato la questione di costituzionalità nel tentativo di ottenere una soluzione strutturale.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio; rilevante per il diritto del candidato a conoscere le ragioni del giudizio negativo
    • Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento e imparzialità della PA; vincolante anche per le commissioni esaminatrici
  • Corte cost. n. 174/2011 – Ammissibilità del referendum abrogativo sul nucleare

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    La Corte dichiara ammissibile il referendum popolare abrogativo dei commi 1 e 8 dell’art. 5 del d.l. n. 34/2011, che aveva sospeso i piani di costruzione di nuove centrali nucleari in Italia. L’Ufficio centrale per il referendum aveva già trasferito il quesito dalle norme originarie (abrogate dal Governo) a quelle sostitutive: la Corte approva tale trasferimento e apre la via al voto.

    Di cosa si tratta

    Il referendum sul nucleare era stato originariamente ammesso dalla Corte con la sentenza n. 28/2011. Nel frattempo, il Governo aveva abrogato la norma oggetto del quesito e l’aveva sostituita con una nuova (art. 5 del d.l. n. 34/2011) che sospendeva i programmi nucleari per dodici mesi in attesa di un decreto interministeriale. L’Ufficio centrale per il referendum aveva trasferito il quesito sulla nuova norma. La Corte doveva verificare se il referendum così modificato fosse ancora ammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Giudizio sull’ammissibilità della richiesta di referendum popolare abrogativo, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, avente ad oggetto i commi 1 e 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75), come modificato dall’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum del 1°-3 giugno 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il referendum. Le nuove norme oggetto del quesito (commi 1 e 8 dell’art. 5 del d.l. n. 34/2011) hanno carattere sostanzialmente ripristinatorio rispetto alle disposizioni originariamente bersaglio del quesito, e il quesito rimane coerente e comprensibile per il corpo elettorale. L’ammissibilità del referendum trasferito non viola l’art. 75 della Costituzione.

    Il principio

    Quando il Governo modifica o abroga le norme oggetto di un referendum già ammesso, sostituendole con disposizioni sostanzialmente analoghe, il referendum non diventa automaticamente inammissibile. L’Ufficio centrale per il referendum può trasferire il quesito alle nuove norme, e la Corte deve verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità con riferimento alle disposizioni trasfuse.

    Domande e risposte

    Perché la Corte si è dovuta pronunciare nuovamente sull’ammissibilità del referendum?

    Perché dopo la sentenza n. 28/2011 il Governo aveva abrogato la norma oggetto del quesito e l’aveva sostituita: occorreva verificare che il nuovo quesito (trasferito alla norma sostitutiva) rispettasse ancora i requisiti di ammissibilità previsti dalla Costituzione.

    In cosa consistevano i commi 1 e 8 dell’art. 5 del d.l. n. 34/2011?

    Disponevano la sospensione per dodici mesi dei procedimenti autorizzativi per nuove centrali nucleari, in attesa di un decreto interministeriale che ridefinisse la strategia energetica nazionale. I promotori del referendum volevano che i cittadini si pronunciassero definitivamente contro il ritorno al nucleare in Italia.

    Il referendum sul nucleare si è poi svolto?

    Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011. Il quorum è stato raggiunto e i votanti si sono espressi in favore dell’abrogazione con una percentuale superiore al 94%.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 173/2011 – Recupero abitativo dei sottotetti in Lombardia: questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 12/2005 (legge per il governo del territorio), che classifica il recupero volumetrico dei sottotetti come «ristrutturazione edilizia». Il Tribunale di Brescia non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza della questione nel giudizio civile pendente.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale lombarda consentiva di recuperare i sottotetti esistenti a fini abitativi, classificando tale intervento come ristrutturazione edilizia. Un privato aveva realizzato il recupero senza il consenso dei condomini, sostenendo che la norma regionale gli consentisse di farlo liberamente. Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi in un giudizio civile tra il realizzatore e i condomini, aveva dubitato della legittimità della norma regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Brescia, sezione terza civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificata dalla legge regionale n. 20/2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente illustrato in quale modo la norma impugnata influisse sull’esito del giudizio civile pendente, né aveva chiarito se e come una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe inciso sui rapporti tra le parti del giudizio a quo.

    Il principio

    La motivazione sulla rilevanza è un requisito necessario e indefettibile dell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente deve spiegare concretamente perché la questione di legittimità è determinante per la definizione del giudizio a quo. La carenza di tale motivazione determina la manifesta inammissibilità della questione, a prescindere dal merito.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede la legge lombarda sul recupero dei sottotetti?

    L’art. 64, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 qualifica gli interventi di recupero volumetrico dei sottotetti come «ristrutturazione edilizia», semplificando il regime edilizio applicabile e non richiedendo la preliminare adozione di strumenti urbanistici attuativi.

    La norma regionale violava le competenze statali?

    Il rimettente lo sosteneva, in quanto la materia dell’ordinamento civile (incluse le norme sul condominio) è di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lettera l, Cost.). La Corte non si è pronunciata nel merito per la carenza di motivazione sulla rilevanza.

    Cosa si intende per «rilevanza» di una questione di legittimità costituzionale?

    Una questione è rilevante quando la Corte, ove decidesse la questione accogliendola, cambierebbe l’esito del giudizio a quo. Il giudice rimettente deve dimostrare questo nesso causale nell’ordinanza di rimessione.

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  • Corte cost. n. 172/2011 – ICI sugli immobili degli IACP: questioni inammissibili e infondatezza parziale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili alcune questioni e manifestamente infondate le altre, relative all’art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 504/1992 sull’esenzione ICI per gli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). La Cassazione lamentava l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai Comuni, ma la questione era mal posta per difetto di motivazione sul presupposto interpretativo.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che esenta dall’ICI gli immobili posseduti dai Comuni e dalle Province nel loro territorio, chiedendo se tale esenzione dovesse essere estesa anche agli IACP che operano nello stesso territorio. La questione riguardava il regime fiscale degli immobili di edilizia residenziale pubblica gestiti da enti non territoriali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, con due ordinanze, questione di legittimità costituzionale della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali), in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’esenzione ICI per gli immobili degli IACP destinati all’edilizia residenziale pubblica nel territorio di Comuni e Province.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni per difetto di adeguata motivazione sul presupposto interpretativo: i rimettenti non avevano adeguatamente dimostrato che la norma, correttamente interpretata, escludesse l’esenzione per gli IACP. Dichiara inoltre manifestamente infondate le residue questioni, rilevando che la diversità di disciplina tra Comuni (enti territoriali) e IACP (enti non territoriali che operano fuori dai propri confini) è giustificata dalla natura strutturalmente diversa dei due soggetti, e che esistevano già pronunce discordanti della stessa Cassazione sul tema.

    Il principio

    Il trattamento fiscale differenziato tra Comuni e IACP in materia di ICI non è irragionevole: i Comuni sono enti territoriali che possono realizzare le proprie esigenze all’interno del proprio territorio, mentre gli IACP — enti non territoriali — necessariamente operano sul territorio altrui per assolvere la propria funzione istituzionale. La diversità strutturale giustifica la diversità normativa.

    Domande e risposte

    Gli IACP erano esenti dall’ICI?

    La questione era controversa anche all’interno della stessa Cassazione, che aveva reso pronunce discordanti. La norma impugnata (art. 7, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 504/1992) prevede l’esenzione ICI per gli immobili posseduti dai Comuni nel proprio territorio, ma non menziona espressamente gli IACP.

    Che differenza c’è tra un Comune e uno IACP ai fini dell’ICI?

    Il Comune è un ente territoriale che può detenere immobili nel proprio territorio per finalità istituzionali; l’esenzione è giustificata dalla coincidenza tra soggetto impositore e soggetto passivo. Lo IACP è invece un ente non territoriale che opera sul territorio di altri enti: la ratio dell’esenzione non è direttamente trasponibile.

    Quali artt. della Costituzione erano invocati?

    Gli artt. 2 (diritti inviolabili) e 38 (diritto all’assistenza e alla previdenza sociale), in relazione alla funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica. La Corte ha ritenuto le questioni inammissibili o infondate senza entrare nel merito di questi parametri.

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  • Corte cost. n. 171/2011 – Intercettazioni casuali di parlamentari e autorizzazione della Camera

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’obbligo di richiedere l’autorizzazione della Camera per utilizzare nel processo penale intercettazioni in cui un parlamentare sia stato captato in via casuale. Il giudice rimettente non ha motivato adeguatamente sulla natura «occasionale» delle intercettazioni, requisito indispensabile per la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento penale a Napoli, il GIP doveva valutare l’applicazione di una misura cautelare a carico di un parlamentare. Il compendio indiziario comprendeva intercettazioni «indirette» (captate su utenze di coindagati). L’art. 6, commi 2-6, della legge n. 140/2003 imponeva di chiedere l’autorizzazione alla Camera competente prima di utilizzare tali intercettazioni. Il GIP dubitava della legittimità di tale obbligo per le intercettazioni puramente occasionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione e processi penali nei confronti delle alte cariche), per violazione degli artt. 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui esige l’autorizzazione parlamentare anche per intercettazioni casuali in cui il parlamentare sia stato captato senza essere il bersaglio dell’atto investigativo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente avrebbe dovuto indicare con certezza quando il parlamentare era diventato indagato rispetto all’epoca della captazione e motivare in modo esaustivo sull’assenza di intento investigativo verso di lui. Senza tale accertamento non è dimostrabile che le intercettazioni fossero davvero «casuali». La medesima questione, con le stesse carenze, era già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 114/2010.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve dimostrare in modo esaustivo la rilevanza della questione nel giudizio a quo. Quando la rilevanza dipende dall’accertamento di un fatto (la natura occasionale delle intercettazioni), l’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica e puntuale su quel fatto; la sua assenza determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le intercettazioni «casuali» di un parlamentare?

    Sono quelle effettuate nell’ambito di un procedimento riguardante terzi, senza che il parlamentare fosse il bersaglio dell’attività investigativa e senza alcun fumus di intento persecutorio nei suoi confronti. Se invece l’autorità giudiziaria usa le intercettazioni di terzi come strumento per acquisire prove contro il parlamentare, queste non sono più «casuali».

    L’art. 68, terzo comma, Cost. impone sempre l’autorizzazione per le intercettazioni dei parlamentari?

    Secondo la norma impugnata e la sua interpretazione prevalente, sì. La questione se l’obbligo di autorizzazione valga anche per le intercettazioni meramente occasionali non è stata risolta nel merito dalla Corte, che ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di motivazione.

    Quale sentenza precedente aveva già affrontato la stessa questione?

    La sentenza n. 114/2010 della Corte costituzionale aveva già dichiarato inammissibile una questione identica, formulata in termini analoghi e con le medesime carenze di motivazione sulla rilevanza.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — prerogative parlamentari; autorizzazione della Camera per intercettazioni e misure limitative della libertà dei parlamentari
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza; invocato dal rimettente in relazione al privilegio attribuito ai parlamentari
  • Corte cost. n. 170/2011 – Illegittimità della proroga regionale dei contratti di collaborazione (Regione Abruzzo)

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 24/2010 e dell’art. 5, comma 4, della legge abruzzese n. 38/2010, che consentivano ai dirigenti regionali di prorogare liberamente i contratti di collaborazione in essere. Le norme invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lettera l, Cost.).

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva adottato due disposizioni che consentivano ai propri dirigenti di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere, anche più volte, purché necessario per la conclusione di progetti avviati. Il Presidente del Consiglio le ha impugnate ritenendo che la regolamentazione della durata dei contratti di lavoro autonomo fosse materia riservata alla competenza esclusiva statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della l.r. Abruzzo n. 24/2010 e dell’art. 5, comma 4, della l.r. Abruzzo n. 38/2010, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. In particolare, la norma censurata incideva sulla durata di contratti di lavoro autonomo senza rispettare i requisiti dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le norme. I contratti di collaborazione attengono al diritto civile (lavoro autonomo), materia di competenza esclusiva statale. Una legge regionale non può disciplinare la durata di tali contratti — neppure per conformarsi alla normativa statale — perché ciò esulerebbe dalla competenza regionale. Le ulteriori censure (artt. 3, 97 e 117, terzo comma) rimangono assorbite.

    Il principio

    Le regioni non possono legiferare in materia di ordinamento civile, riservata allo Stato dall’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. La disciplina della durata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rientrando nel diritto privato dei rapporti di lavoro autonomo, è sottratta alla competenza legislativa regionale, anche quando la norma regionale è sostanzialmente conforme a quella statale.

    Domande e risposte

    Che cosa è la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile»?

    L’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione riserva allo Stato la disciplina di tutti i rapporti privatistici, inclusi i contratti di lavoro autonomo. Le regioni non possono intervenire in questo ambito neppure con norme di favore o di adeguamento alla normativa statale.

    La proroga di un contratto di collaborazione era già regolata dalla legge statale?

    Sì. L’art. 7, comma 6, lettera d), del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che la durata dei contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni deve essere predeterminata al momento della stipula. La Corte ha rilevato che la regione non può derogare a questo principio.

    Le norme regionali dichiarate incostituzionali avevano già prodotto effetti?

    Sì. Entrambe le disposizioni erano entrate in vigore e potevano aver dato luogo a proroghe di contratti in essere. La declaratoria di incostituzionalità travolge tali effetti nei giudizi pendenti, con i limiti dei rapporti esauriti.

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  • Corte cost. n. 169/2011 – Conflitto di attribuzioni sul calendario dei referendum sull’acqua pubblica

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Comitato promotore dei referendum sull’acqua pubblica contro la scelta del Governo di fissare la data delle consultazioni referendarie (12-13 giugno 2011) in giorno diverso da quello delle elezioni amministrative (15-16 maggio). La determinazione della data rientra nella discrezionalità governativa e non lede le attribuzioni costituzionalmente garantite del comitato.

    Di cosa si tratta

    Il Comitato promotore per il Sì ai referendum per l’Acqua Pubblica aveva chiesto alla Corte di annullare i decreti presidenziali che fissavano i referendum al 12-13 giugno 2011, chiedendo che fossero invece accorpati alle elezioni amministrative già convocate per il 15-16 maggio. Il mancato accorpamento, secondo il Comitato, avrebbe comportato un aggravio di spesa pubblica, disinformazione degli elettori e una scelta irragionevole del Governo volta a eludere la richiesta referendaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore per il Sì ai referendum per l’Acqua Pubblica (riconosciuto come potere dello Stato in forza dell’art. 75 Cost.) contro il Consiglio dei ministri, in riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 che indissero i referendum in data non coincidente con le elezioni amministrative. Il ricorrente invocava gli artt. 3, 75, 97 della Costituzione e il principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto del requisito oggettivo. Richiamando la propria costante giurisprudenza (ordinanze nn. 131/1997, 198/2005, 38/2008), la Consulta ribadisce che la scelta della data del referendum, nell’arco temporale fissato dalla legge, rientra nella discrezionalità governativa. Solo in presenza di «oggettive situazioni di carattere eccezionale idonee a determinare un’effettiva menomazione del diritto di voto referendario» il mancato accorpamento potrebbe ledere le attribuzioni del comitato. Le circostanze addotte (crisi economica, elezioni già fissate nella finestra temporale) sono ordinarie o di contesto e non incidono direttamente sul diritto di voto.

    Il principio

    Il comitato promotore di un referendum è titolare della pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto, ma non della scelta della specifica data all’interno dell’arco temporale fissato dalla legge. Questa scelta appartiene al Governo, il quale può valutare i diversi interessi coinvolti (tra cui il contenimento della spesa pubblica) senza che ciò costituisca di per sé lesione delle attribuzioni del comitato.

    Domande e risposte

    Il Comitato promotore di un referendum è un «potere dello Stato»?

    Sì, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale (fin dall’ordinanza n. 17/1978). Pur essendo esterno allo Stato-apparato, il comitato promotore è titolare di funzioni pubbliche costituzionalmente garantite dall’art. 75 della Costituzione.

    Il Governo può scegliere liberamente la data del referendum?

    Ha ampia discrezionalità nell’ambito della finestra temporale definita dalla legge (art. 34 della legge n. 352/1970). Può accorpare il referendum con elezioni politiche o amministrative, ma non è obbligato a farlo, salvo situazioni eccezionali che menomino il diritto di voto.

    Esisteva un obbligo di concertazione con il comitato sulla data?

    No. La Corte ha escluso che il principio di leale collaborazione tra poteri imponga al Governo di concordare la data con il comitato promotore. Detto principio opera solo quando diversi poteri esercitano prerogative analoghe sulla cura di un medesimo interesse costituzionalmente rilevante.

    Norme collegate

    • Art. 75 della Costituzione — referendum abrogativo; attribuzioni costituzionalmente garantite del comitato promotore
    • Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento della pubblica amministrazione, invocato in relazione al mancato accorpamento delle consultazioni
  • Corte cost. n. 168/2011 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso (legge Regione Sardegna)

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    La Corte dichiara estinto il processo instaurato dal Presidente del Consiglio contro l’art. 23, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna n. 13/2010. Il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione ha abrogato la disposizione impugnata, e la Sardegna ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato una norma regionale sarda che consentiva di attivare contratti di somministrazione di lavoro in mancanza di adeguate figure professionali nell’amministrazione, senza specificare limiti temporali. La Regione ha però abrogato la disposizione con la legge regionale n. 4/2011, rendendo superfluo il proseguimento del giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 23, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13, in riferimento all’art. 97 della Costituzione (buon andamento della PA e concorso pubblico) e all’art. 3, lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna. La disposizione prevedeva la possibilità di stipulare contratti di somministrazione senza limiti temporali e senza concorso pubblico.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. A seguito dell’abrogazione della norma impugnata da parte della Regione Sardegna (legge n. 4/2011), l’Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso; la Regione ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia accettata dalla controparte determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, se la norma impugnata viene abrogata dalla Regione nel corso del procedimento e il ricorrente rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, il processo si estingue. L’estinzione non implica alcun giudizio di legittimità nel merito sulla norma abrogata.

    Domande e risposte

    Cosa succede quando una legge regionale impugnata viene abrogata durante il giudizio davanti alla Corte?

    La Corte valuta caso per caso. Se la norma ha esaurito i suoi effetti e il ricorrente rinuncia, il processo può estinguersi. Se invece la norma ha prodotto effetti ancora rilevanti, la Corte può ugualmente pronunciarsi nel merito.

    Che cosa sono i contratti di somministrazione nella pubblica amministrazione?

    Sono contratti con agenzie di lavoro temporaneo che forniscono personale all’amministrazione per periodi determinati. La legge statale (d.lgs. n. 165/2001) prevede requisiti stringenti per il loro uso, tra cui limiti temporali e il rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento.

    La norma sarda violava il principio del concorso pubblico?

    Il ricorrente sosteneva di sì, in quanto la norma consentiva di reclutare personale senza concorso e senza limiti di tempo. La Regione aveva replicato che si trattava di contratti di somministrazione (non di assunzioni) e che la categoria era limitata. Il merito non è stato deciso per l’estinzione del processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 167/2011 – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rifiuti in Campania

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 90/2008 sull’emergenza rifiuti in Campania. La norma, correttamente interpretata, non attribuisce al giudice amministrativo la cognizione di controversie per danni da comportamenti meramente materiali della pubblica amministrazione, che restano devolute al giudice ordinario.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino aveva convenuto in giudizio il Comune di Gragnano, la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell’emergenza rifiuti (omessa raccolta, disservizi, pericoli igienico-sanitari) nel periodo dicembre 2007 – gennaio 2008. Il Giudice di pace di Gragnano dubitava che la norma, attribuendo in via esclusiva al giudice amministrativo tutte le controversie sulla «gestione dei rifiuti», violasse il riparto costituzionale di giurisdizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Gragnano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania), convertito dalla legge n. 123/2008, per violazione degli artt. 24, 25, primo comma, 100, 102, secondo comma, 103 e 113 della Costituzione. La norma prevedeva la devoluzione al giudice amministrativo in sede esclusiva di tutte le controversie «comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica».

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La Consulta richiama le precedenti sentenze n. 35/2010 e le ordinanze n. 371/2010 e n. 54/2011, nelle quali aveva già stabilito che l’espressione «comportamenti» nella norma censurata deve intendersi riferita ai soli comportamenti espressione di un potere amministrativo, non a quelli meramente materiali. I comportamenti materiali della PA rimangono soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario. Il legislatore stesso, con il d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), ha abrogato la norma riproducendone il contenuto con la precisazione che i comportamenti devono essere «riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere».

    Il principio

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è costituzionalmente ammissibile solo quando l’amministrazione agisce come autorità esercitando poteri pubblici. I comportamenti meramente materiali — privi di qualunque connessione con l’esercizio di poteri autoritativi — restano devoluti al giudice ordinario, anche se commessi da un soggetto pubblico nell’ambito di un servizio pubblico.

    Domande e risposte

    Se ho subito danni durante l’emergenza rifiuti, a quale giudice mi devo rivolgere?

    Se il danno deriva da un comportamento materiale (omessa raccolta, depositi incontrollati), la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Solo se il danno è ricollegabile a un atto o provvedimento della pubblica autorità occorre valutare il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

    Che cos’è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo?

    In alcune materie particolari, la legge attribuisce al giudice amministrativo la cognizione sia degli interessi legittimi sia dei diritti soggettivi. La Corte costituzionale ha però chiarito che ciò è ammissibile solo quando l’amministrazione agisce come autorità, non quando tiene comportamenti parificabili a quelli di un privato.

    La norma sull’emergenza rifiuti era incostituzionale?

    La Corte non ha dichiarato la norma incostituzionale, ma ha affermato che essa, correttamente interpretata, non ricomprende i comportamenti meramente materiali: per questi la domanda di risarcimento va proposta davanti al giudice ordinario, «nella specie correttamente adita».

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 196/2011 – Conflitto di attribuzioni sui referendum 2011 e comunicazione politica RAI: processo estinto

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    La Corte dichiara estinto il processo nel conflitto di attribuzione sollevato dai promotori dei referendum abrogativi del giugno 2011 (tra cui quello sulla legge n. 51/2010 sulle udienze parlamentari) contro la Commissione parlamentare per i servizi radiotelevisivi, in relazione alle disposizioni sugli spazi televisivi per le campagne referendarie. Il processo si è estinto per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    In vista dei referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011 (che includevano, tra gli altri, il referendum sulla legge n. 51/2010 sulle udienze parlamentari), Antonio Di Pietro e altri promotori avevano sollevato conflitto di attribuzione contro la Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La Commissione aveva adottato tardi (il 4 maggio 2011, con pubblicazione il 6 maggio) le disposizioni sugli spazi televisivi per le campagne referendarie, riducendo il tempo utile per i sostenitori del referendum a poco più di due settimane. I ricorrenti sostenevano che ciò avesse menomato il potere referendario, espressione della sovranità popolare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto era tra i promotori/presentatori della richiesta di referendum abrogativo (ex art. 75 Cost.) e la Commissione parlamentare per i servizi radiotelevisivi. I parametri invocati erano gli artt. 1, 3, 21, 48 e 75 Cost. e diverse disposizioni legislative sulla parità di accesso ai media nelle campagne referendarie. Il conflitto era nella fase di ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. I referendum si erano già svolti il 12 e 13 giugno 2011 (con esito favorevole all’abrogazione in tutti i quesiti). La materia del conflitto — gli spazi televisivi per la campagna referendaria — aveva cessato di essere attuale, venendo meno l’oggetto concreto del conflitto. La Corte dichiara pertanto l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

    Il principio

    Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, se la materia del contendere viene meno — ad esempio perché l’evento che aveva provocato il conflitto si è esaurito (il referendum si è già svolto) — il processo si estingue. La Corte non può pronunciarsi su un conflitto divenuto privo di oggetto attuale.

    Domande e risposte

    Cosa sono i referendum abrogativi del giugno 2011?

    Il 12 e 13 giugno 2011 si sono tenuti quattro referendum abrogativi su: acqua pubblica (due quesiti), nucleare e legge n. 51/2010 sulle udienze parlamentari (la cosiddetta «legge impedimento», nota come «legittimo impedimento»). Tutti e quattro hanno raggiunto il quorum e hanno avuto esito abrogativo.

    Chi sono i soggetti che possono sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    I conflitti di attribuzione possono essere sollevati dai «poteri dello Stato» nel senso ampio della Costituzione, inclusi organi costituzionali come il Governo, le Camere, la Magistratura, ma anche soggetti che esercitano funzioni costituzionalmente rilevanti, come i promotori di referendum abrogativo.

    Quando si ha l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale?

    Il processo si estingue quando la materia del contendere cessa di esistere (cessazione della materia del contendere) o quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso. Nel caso dei referendum, lo svolgimento del voto aveva reso privo di oggetto il conflitto sulla campagna televisiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 195/2011 – Contributo unificato nei giudizi di opposizione a sanzioni: questione manifestamente inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico spese di giustizia), che ha esteso il contributo unificato ai giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione (tra cui le opposizioni a verbali del codice della strada). Il Giudice di pace di Rimini aveva sollevato la questione ritenendo che il contributo violasse il diritto di difesa dei meno abbienti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2, comma 212, lettera b), della legge finanziaria 2010 (l. n. 191/2009) ha inserito nell’art. 10 del TU spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) il comma 6-bis, che ha assoggettato al contributo unificato anche i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, incluse le opposizioni a verbali del codice della strada davanti al Giudice di pace. Il Giudice di pace di Rimini, in un giudizio di opposizione a un verbale per divieto di sosta, ha sollevato la questione ritenendo che il contributo costituisse una barriera economica all’accesso alla giustizia per i cittadini meno abbienti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata era l’art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 2, comma 212, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I parametri erano gli artt. 3 e 24 della Costituzione (uguaglianza e diritto di difesa). Rimettente: Giudice di pace di Rimini.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto, in particolare non aveva verificato se il ricorrente avesse i requisiti per ottenere il patrocinio a spese dello Stato (che avrebbe eliminato il problema economico lamentato). Inoltre la questione era formulata in modo troppo generico.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo: il giudice rimettente deve verificare, prima di sollevare la questione, se esistano strumenti processuali (come il patrocinio a spese dello Stato) che già risolvono il problema lamentato dalla parte. Il mancato approfondimento di tale profilo determina l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Il contributo unificato è dovuto per le opposizioni a sanzioni del codice della strada?

    Sì, dopo l’introduzione del comma 6-bis nell’art. 10 del d.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato è dovuto anche per i giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione dinanzi al Giudice di pace, incluse le opposizioni a verbali per violazioni del codice della strada. Il cittadino che intende opporsi in giudizio deve versare il contributo.

    Chi non può permettersi il contributo unificato ha tutele?

    Sì: il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) permette a chi ha un reddito al di sotto di soglie fissate dalla legge di accedere alla giustizia senza anticipare le spese, incluso il contributo unificato. La Corte ha rilevato che il rimettente avrebbe dovuto verificare se il ricorrente avesse tale diritto.

    La questione del contributo unificato nelle opposizioni è poi stata riesaminata?

    Sì, il tema del contributo unificato nelle opposizioni a sanzioni è stato oggetto di successivi interventi legislativi e giurisprudenziali, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE sul diritto di accesso alla giustizia e sulla proporzionalità dei costi processuali.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità tra cittadini abbienti e non nella possibilità di accesso alla giustizia
    • Art. 24 della Costituzione — diritto inviolabile di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
  • Corte cost. n. 194/2011 – Insindacabilità parlamentare di Vittorio Sgarbi: non spettava alla Camera affermarla

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    La Corte risolve il conflitto di attribuzione tra la Corte di cassazione e la Camera dei deputati: non spettava alla Camera affermare che le dichiarazioni rese dall’allora deputato Vittorio Sgarbi in una trasmissione televisiva del 1998, coinvolgenti il magistrato Gherardo Colombo, fossero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e pertanto insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” del 27 marzo 1998, il deputato Vittorio Sgarbi aveva reso dichiarazioni ritenute offensive nei confronti del magistrato Gherardo Colombo, all’epoca sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano. Colombo aveva avviato un giudizio civile risarcitorio. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni di Sgarbi, affermando che rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La Cassazione, investita del ricorso, aveva sollevato conflitto di attribuzione ritenendo mancante il nesso funzionale tra le dichiarazioni televisive e l’attività parlamentare tipica di Sgarbi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: la Corte di cassazione, terza sezione civile, contro la Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 10 febbraio 2005 (doc. IV-quater, n. 48) con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Sgarbi. Il parametro era l’art. 68, primo comma, della Costituzione (insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni).

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto e dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni di Sgarbi nel giudizio civile promosso da Colombo. La garanzia dell’art. 68, c. 1, Cost. richiede un nesso funzionale tra le dichiarazioni esterne al Parlamento e l’attività parlamentare tipica (atti, discorsi, voti). Le dichiarazioni televisive di Sgarbi — in un contesto privato e senza corrispondenza con atti parlamentari tipici riferibili allo stesso deputato — non possedevano tale nesso funzionale.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si estende alle dichiarazioni rese extra moenia solo quando sussiste un nesso funzionale di sostanziale corrispondenza di contenuti tra le opinioni espresse al di fuori delle aule parlamentari e atti parlamentari tipici (discorsi, relazioni, voti) riferibili allo stesso parlamentare. L’assenza di tale collegamento esclude la garanzia costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La garanzia mira a proteggere la libertà di mandato parlamentare, non a creare un’immunità personale del parlamentare.

    Quando si applica la garanzia alle dichiarazioni esterne al Parlamento?

    La Corte ha elaborato la dottrina del «nesso funzionale»: le dichiarazioni rese fuori dalle aule parlamentari (interviste, trasmissioni televisive, libri) sono coperte dall’insindacabilità solo se c’è una sostanziale corrispondenza di contenuto con precedenti atti parlamentari tipici dello stesso parlamentare. Non basta che il parlamentare parli di temi attinenti alla politica.

    Cosa succede dopo che la Corte accoglie il conflitto di attribuzione?

    La Corte annulla la delibera della Camera nella parte in cui aveva dichiarato insindacabili le opinioni di Sgarbi nel giudizio Colombo. Il giudice civile (Corte di cassazione) potrà quindi pronunciarsi nel merito della responsabilità civile di Sgarbi senza essere vincolato dalla delibera parlamentare.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni