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Autore: Andrea Marton

  • Art. 44 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di versamento

    Art. 44 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di versamento

    Art. 44 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di versamento.

    In vigore dal 20/06/1996 al 01/04/1998 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto-legge del 20/06/1996 n. 323 Articolo 10

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi non versa in tutto o in parte l’imposta risultante dalla dichiarazione
    annuale presentata nonche’ dalle liquidazioni periodiche di cui agli
    articoli 27, 33 e 74, quarto comma e’soggetto ad una soprattassa pari alla
    somma non versata o versata in meno.”

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  • Art. 145 bis T.U.B.: Procedure contenziose

    Art. 145 bis T.U.B.: Procedure contenziose

    Art. 145 bis T.U.B. – Procedure contenziose.

    In vigore dal 04/12/2011

    Modificato da: Decreto legislativo del 02/07/2010 n. 104 Allegato 4

    “1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi’ chiedere di essere sentiti personalmente.

    2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.

    3. (Comma abrogato)

    4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e’ trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.”

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  • Art. 145 quater T.U.B. Disposizioni di attuazione

    Art. 145 quater T.U.B. Disposizioni di attuazione

    Art. 145 quater T.U.B. – Disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.”

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  • Art. 145 ter T.U.B.: Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applic

    Art. 145 ter T.U.B.: Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applic

    Art. 145 ter T.U.B. – Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applicate.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche’ le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse.”

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  • Art. 146 T.U.B.: Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

    Art. 146 T.U.B.: Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

    Art. 146 T.U.B. – Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

    In vigore dal 01/03/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 35

    “1. La Banca d’Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilita’ ed efficienza nonche’ alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.

    2. Per le finalita’ di cui al comma 1 la Banca d’Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, puo’:

    a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalita’ e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l’attivita’ esercitata;

    b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l’affidabilita’ e l’efficienza del sistema dei pagamenti;
    2) l’accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonche’ alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;
    3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalita’ di prestazione dei servizi offerti;
    4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attivita’ svolte nel sistema dei pagamenti;
    c) disporre ispezioni, chiedere l’esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonche’ di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;

    d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attivita’ dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonche’, nei casi piu’ gravi, la sospensione dell’attivita’.

    3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti dipagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI.

    4. La Banca d’Italia partecipa all’esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.”

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  • Art. 147 T.U.B.: Altri poteri delle autorita’ creditizie

    Art. 147 T.U.B.: Altri poteri delle autorita’ creditizie

    Art. 147 T.U.B. – Altri poteri delle autorita’ creditizie.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le autorita’ creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall’art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall’art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.”

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  • Art. 149 T.U.B.: Banche popolari

    Art. 149 T.U.B.: Banche popolari

    Art. 149 T.U.B. – Banche popolari.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell’art. 29. 2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell’art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
    3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attivita’ bancaria, devono trasformarsi in societa’ per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino societa’ per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E’ fatto salvo il diritto di recesso dei soci.”

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  • Art. 41 Codice Civile: Responsabilità dei componenti

    Art. 41 Codice Civile: Responsabilità dei componenti

    Art. 41 c.c. Responsabilità dei componenti.

    In vigore

    Rappresentanza in giudizio Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

  • Art. 47 T.U.IVA: Altre violazioni

    Art. 47 T.U.IVA: Altre violazioni

    Art. 47 T.U.IVA – Altre violazioni.

    In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998

    Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Sono punite con la pena pecuniaria da trecentomila a un milione duecentomila lire:
    1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n.3) dell’art. 51 e la
    restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
    2) la inottemperanza all’invito di comparizione di cui al n.2) dell’art. 51
    ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell’esercizio dei
    poteri indicati nell’art. 51;
    3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non
    contemplata espressamente.”

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  • Art. 46 T.U.IVA: Violazioni relative alle esportazioni

    Art. 46 T.U.IVA: Violazioni relative alle esportazioni

    Art. 46 T.U.IVA – Violazioni relative alle esportazioni.

    In vigore dal 01/01/1984 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 29/12/1983 n. 746 Articolo 3

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell’imposta, di cui alla lettera b), dell’art. 8, il cedente e’ punito con la pena pecuniaria da
    2 a 4 volte l’imposta relativa alla cessione qualora l’esportazione non
    avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria si applica nel
    caso di cessione senza pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 38-quater
    qualora non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti.
    La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro
    dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione
    della fattura, venga eseguito il versamento dell’imposta con la
    maggiorazione del 10 per cento a titolo di soprattassa.
    Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza
    pagamento dell’imposta, di cui alla lettera c), dell’art. 8, il cessionario
    o committente che attesti falsamente all’altra parte di trovarsi nelle
    condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici
    oltre i limiti consentiti e’ punito con la pena pecuniaria da due a sei
    volte l’imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del
    limite e’ dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o
    commissionario di cui al secondo comma dell’art. 8 dei beni acquistati per
    essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito la pena
    non puo’ superare il quadruplo dell’imposta e non si applica se questa viene
    versata, con la maggiorazione del 20 per cento a titolo di soprattassa,
    entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa
    regolarizzazione della relativa fattura.
    Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a
    cessioni all’esportazione indica quantita’, qualita’ o corrispettivi diversi
    da quelli reali e’ punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte
    l’eventuale eccedenza dell’imposta che sarebbe dovuta, secondo le
    disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel
    territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all’art.
    14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri,
    per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La
    pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 per
    cento.”

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