Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 28/2010 – Ceneri di pirite come sottoprodotti e disciplina ambientale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 183, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, nel testo originario, nella parte in cui qualificava le ceneri di pirite come sottoprodotti sottratti alla disciplina sui rifiuti. La norma era incompatibile con la direttiva europea sui rifiuti e violava gli obblighi comunitari previsti dall’art. 117, primo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) aveva stabilito che le ceneri di pirite (residui di lavorazione industriale) rientrassero tra i sottoprodotti non soggetti alla disciplina dei rifiuti. Il Tribunale di Venezia aveva sollevato questione di legittimità di questa norma perché incompatibile con la direttiva europea sui rifiuti, che non consentiva tale esclusione automatica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 183, comma 1, lett. n), quarto periodo, del d.lgs. n. 152/2006 (nel testo antecedente alle modifiche del 2008), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui qualificava le ceneri di pirite come sottoprodotti esclusi dalla disciplina sui rifiuti.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui prevede che le ceneri di pirite rientrino tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni sui rifiuti. La norma era in contrasto con la normativa comunitaria, recepita nell’ordinamento italiano tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    Il legislatore italiano non può sottrarre categorie di materiali di origine industriale (come le ceneri di pirite) alla disciplina sui rifiuti qualificandoli automaticamente come sottoprodotti, quando questa esclusione contrasta con la direttiva europea sui rifiuti, pena la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. che impone il rispetto degli obblighi comunitari.

    Domande e risposte

    Cosa sono le ceneri di pirite?

    Le ceneri di pirite sono residui solidi prodotti dalla torrefazione della pirite di ferro nell’industria chimica, usati ad esempio come fertilizzanti o nel cemento. In passato erano classificate come sottoprodotti, non come rifiuti.

    Qual è la differenza tra rifiuto e sottoprodotto?

    Un rifiuto è qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfa o ha l’intenzione di disfarsi. Un sottoprodotto è invece un materiale prodotto involontariamente da un processo produttivo che può essere riutilizzato direttamente. I sottoprodotti sono sottratti alla rigida disciplina dei rifiuti.

    Quale direttiva europea era in gioco?

    La direttiva 2006/12/CE sui rifiuti (e la precedente direttiva 75/442/CEE, più volte modificata), che definisce i rifiuti e stabilisce le condizioni alle quali un materiale può essere considerato sottoprodotto invece che rifiuto, non consentendo esclusioni automatiche per categorie.

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  • Corte cost. n. 14/2010 – Estinzione del processo su bonifiche siti contaminati in Liguria

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    La Corte dichiara estinto il processo nel giudizio promosso dal Governo contro la legge regionale ligure sulle bonifiche dei siti contaminati, dopo che la Regione Liguria ha adeguato la propria normativa ai rilievi governativi e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche dei siti contaminati) conteneva alcune disposizioni — in particolare sulle anagrafi dei siti contaminati e sulle procedure di valutazione del rischio — che si discostavano dalla normativa statale (d.lgs. n. 152/2006, Codice dell’ambiente). Il Governo aveva impugnato gli artt. 8, 9, 10 e 12 della legge per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8 (commi 1 e 3), 9 (comma 1), 10 (comma 1) e 12 (comma 1) della l. reg. Liguria n. 10/2009 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

    La decisione della Corte

    Il processo si estingue per rinuncia del ricorrente: la Regione Liguria, con l’art. 4 della l. reg. n. 33/2009, ha in parte modificato e in parte abrogato le disposizioni contestate, adeguandosi ai rilievi governativi. La mancata costituzione in giudizio della Regione rende sufficiente la sola rinuncia per determinare l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale, quando la parte resistente non si sia costituita, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente è sufficiente a determinare l’estinzione del processo, senza necessità di accettazione. La conformazione spontanea della normativa regionale ai rilievi governativi prima della definizione del giudizio rende superfluo l’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il Codice dell’ambiente sulla bonifica dei siti contaminati?

    Il d.lgs. n. 152/2006 stabilisce procedure standardizzate per la caratterizzazione dei siti, la valutazione del rischio e gli interventi di bonifica. Le Regioni non possono derogarvi in pejus (abbassando il livello di tutela) ma solo in melius (alzandolo), e comunque non possono invadere la competenza esclusiva statale in materia ambientale.

    Perché la legge ligure era contestata?

    Perché disciplinava l’anagrafe dei siti contaminati senza menzionare i «siti sottoposti a ripristino ambientale» (presenti invece nella normativa statale) e introduceva procedure di valutazione del rischio difformi dagli standard nazionali.

    L’estinzione del processo tutela i cittadini liguri?

    Sì: la Regione ha già adeguato la propria normativa. Resta dunque in vigore la disciplina modificata dalla l. reg. n. 33/2009, conforme ai parametri statali e costituzionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 13/2010 – Indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, del d.l. n. 248/2007, che imponeva l’indicazione obbligatoria del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento solo per quelle emesse dopo l’entrata in vigore della norma. Le commissioni tributarie rimettenti non avevano addotto argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati dalla Corte.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 248/2007 (conv. l. n. 31/2008) aveva previsto all’art. 36, comma 4-ter, che la cartella di pagamento dovesse contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione. La norma era applicabile solo alle cartelle emesse dopo l’entrata in vigore della disposizione, senza efficacia retroattiva. Diverse commissioni tributarie avevano sollevato questioni sulla sua legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Trento, la Commissione tributaria regionale del Veneto e la Commissione tributaria provinciale di Grosseto hanno sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97, 111 e 136 Cost. nonché agli artt. 3 e 7 dello Statuto del contribuente (l. n. 212/2000). Giudice relatore Sabino Cassese.

    La decisione della Corte

    Le questioni fondate sugli artt. 53 e 136 Cost. (sollevate dalla CTR Veneto e dalla CTP Grosseto) sono dichiarate manifestamente inammissibili; le questioni fondate sugli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. sono dichiarate manifestamente infondate, perché la Corte le aveva già scrutinate negativamente senza riscontrare illegittimità.

    Il principio

    L’applicabilità «pro futuro» dell’obbligo di indicare il responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento non viola i principi di eguaglianza, del giusto processo e di buon andamento della P.A.: il legislatore può modulare l’efficacia nel tempo di nuove prescrizioni formali senza ledere diritti acquisiti dei contribuenti.

    Domande e risposte

    Perché la cartella di pagamento deve indicare il responsabile del procedimento?

    Per consentire al contribuente di individuare il soggetto a cui rivolgersi per chiarimenti o contestazioni, in attuazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione. La mancanza di tale indicazione comporta la nullità della cartella (per le emesse dopo l’entrata in vigore della norma).

    Le cartelle già emesse senza il responsabile erano valide?

    Sì: la norma si applicava solo alle cartelle emesse successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 248/2007. Le cartelle anteriori non erano colpite da nullità, e questa efficacia temporale non è stata ritenuta incostituzionale.

    Quale ruolo ha lo Statuto del contribuente?

    Lo Statuto del contribuente (l. n. 212/2000) stabilisce principi generali in materia tributaria ma non ha rango costituzionale; i parametri evocati dai rimettenti (artt. 3 e 7) non possono essere utilizzati come norme interposte in un giudizio di costituzionalità, il che ha contribuito all’inammissibilità di alcune questioni.

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  • Corte cost. n. 27/2010 – Comunità montane e competenza residuale delle Regioni

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008, che imponeva la soppressione obbligatoria delle comunità montane in base a parametri stabiliti dalla legge statale. La norma violava la competenza residuale regionale in materia di enti locali, ledendo l’autonomia della Regione Liguria.

    Di cosa si tratta

    L’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008 prevedeva che le comunità montane situate in determinati comuni (identificati secondo criteri altimetrici e demografici stabiliti dallo Stato) fossero obbligatoriamente soppresse entro il 31 dicembre 2009. La Regione Liguria impugnava questa disposizione, sostenendo che la disciplina delle comunità montane spettasse alle Regioni, non allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria ha impugnato l’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, sostenendo che la soppressione delle comunità montane imposta dallo Stato violasse la competenza regionale residuale in materia di enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008. La disciplina delle comunità montane rientra nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., e lo Stato non poteva imporne la soppressione mediante parametri statali inderogabili.

    Il principio

    Le comunità montane rientrano nella competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.). Lo Stato non può imporre la loro soppressione obbligatoria mediante legge statale, né stabilire unilateralmente i criteri che determinano la loro estinzione, dovendo rispettare l’autonomia regionale in materia.

    Domande e risposte

    Cosa sono le comunità montane?

    Le comunità montane sono enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse. Svolgono funzioni di valorizzazione del territorio montano e di erogazione di servizi ai comuni membri.

    Chi ha competenza sulle comunità montane?

    Secondo la Corte, le Regioni, in via residuale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Lo Stato non ha un titolo di competenza esclusiva o concorrente specifico su questa materia.

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112/2008 imponeva la soppressione obbligatoria delle comunità montane entro il 31 dicembre 2009, individuate sulla base di criteri altimetrici e demografici stabiliti dalla legge statale.

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  • Corte cost. n. 26/2010 – Istruzione preventiva e clausola compromissoria in arbitrato

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies c.p.c. nella parte in cui escludeva l’applicazione dell’art. 669-quinquies c.p.c. ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.) in presenza di clausola compromissoria o giudizio arbitrale pendente. La parte aveva diritto di rivolgersi al giudice statale anche in caso di arbitrato.

    Di cosa si tratta

    L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è uno strumento processuale che consente di raccogliere e conservare prove tecniche prima del giudizio di merito. L’art. 669-quinquies c.p.c. permette di chiedere i provvedimenti cautelari al giudice statale anche quando le parti abbiano stipulato un contratto con clausola compromissoria (che devolve le controversie ad arbitri). Tuttavia, l’art. 669-quaterdecies c.p.c. escludeva esplicitamente l’ATP dall’ambito di applicazione dell’art. 669-quinquies, impedendo alle parti di accedere all’ATP davanti al giudice statale in presenza di arbitrato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di La Spezia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 669-quaterdecies c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui escludeva l’applicazione dell’art. 669-quinquies c.p.c. ai provvedimenti di cui all’art. 696 c.p.c. (accertamento tecnico preventivo), impedendo in presenza di clausola compromissoria o giudizio arbitrale la proposizione dell’ATP davanti al giudice statale.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies c.p.c. nella parte indicata. L’esclusione dell’ATP dall’operatività dell’art. 669-quinquies era irragionevole e limitava ingiustificatamente il diritto di difesa delle parti coinvolte in arbitrati.

    Il principio

    L’istruzione preventiva (accertamento tecnico preventivo) deve poter essere richiesta al giudice statale anche in presenza di clausola compromissoria o di arbitrato pendente, al pari degli altri provvedimenti cautelari, in quanto la tutela cautelare e preventiva della prova costituisce esplicazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’accertamento tecnico preventivo (ATP)?

    L’ATP è un procedimento cautelare che consente di accertare e conservare lo stato dei luoghi o delle cose prima che il normale processo di merito possa svolgersi, tramite una perizia tecnica disposta dal giudice.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Dopo la sentenza n. 26/2010, anche in presenza di una clausola compromissoria o di un arbitrato in corso, le parti possono chiedere l’ATP al giudice ordinario statale, al pari degli altri provvedimenti cautelari.

    Cos’è una clausola compromissoria?

    Una clausola compromissoria è una disposizione contrattuale con cui le parti si impegnano a devolvere le loro future controversie ad un arbitro o collegio arbitrale, anziché al giudice ordinario.

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  • Corte cost. n. 12/2010 – Distruzione di atti acquisiti illegalmente e contraddittorio nel procedimento penale

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Milano per un nuovo esame delle questioni sull’art. 240 c.p.p. (distruzione del materiale informatico acquisito illegalmente), dopo che una precedente sentenza aveva profondamente modificato il quadro normativo, rendendo necessaria una nuova valutazione di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 240 c.p.p., modificato dal d.l. n. 259/2006 (conv. l. n. 281/2006), disciplina la procedura di distruzione dei documenti, supporti e atti acquisiti illegalmente. Il GIP del Tribunale di Milano era investito di un procedimento incidentale per la distruzione di materiali — concernente un’associazione che raccoglieva illegalmente informazioni su vari soggetti — e aveva sollevato questioni sulla disciplina del contraddittorio in quel procedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 240, commi 3, 4, 5 e 6 c.p.p. in riferimento agli artt. 24 (primo e secondo comma), 111 (primo, secondo e quarto comma) e 112 della Costituzione. Giudice relatore Gaetano Silvestri.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente: una precedente pronuncia della Corte stessa aveva già dichiarato incostituzionali i commi 4, 5 e 6 dell’art. 240 c.p.p. in parti significative (contraddittorio nell’incidente probatorio; divieto di riferimento nel verbale sostitutivo). Il quadro normativo è cambiato nel senso auspicato dal rimettente e è necessario che il GIP rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni residue.

    Il principio

    Quando una pronuncia sopravvenuta della Corte costituzionale modifica sostanzialmente il quadro normativo oggetto della questione incidentale sollevata, è necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione, non potendo la Corte decidere su un quesito la cui stessa premessa è venuta meno.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 240 c.p.p.?

    Disciplina la procedura per la distruzione di documenti, supporti informatici e atti acquisiti in violazione di legge. Il procedimento è incidentale (dinanzi al GIP) e include la redazione di un verbale sostitutivo del materiale distrutto.

    Quali diritti erano in gioco?

    Il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il giusto processo e il contraddittorio (art. 111 Cost.) e l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.): il rimettente lamentava che la procedura di distruzione non garantisse adeguata partecipazione degli interessati né difesa tecnica.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il GIP deve rivalutare se le questioni siano ancora rilevanti nel giudizio a quo (tenuto conto delle modifiche normative conseguenti alla precedente sentenza della Corte) e se siano non manifestamente infondate. Solo allora potrà eventualmente sollevare nuovamente la questione.

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  • Corte cost. n. 25/2010 – IVA pro-rata e attività sanitarie esenti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sul primo periodo del comma 2 dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, relativo al calcolo del pro-rata IVA per le attività sanitarie esenti. Le questioni sono inammissibili per carenze nella motivazione del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 disciplina la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. Quando un soggetto svolge sia attività imponibili sia attività esenti, può detrarre l’IVA solo in proporzione (cd. pro-rata). Una ULSS veneta contestava l’applicazione di questa regola alle attività sanitarie esenti, sostenendo che ledesse il principio di neutralità dell’IVA e violasse la normativa comunitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale del Veneto ha sollevato questioni di legittimità del primo periodo del comma 2 dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, relativamente alle attività sanitarie esenti, non consentiva la detrazione integrale dell’IVA assolta a monte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni, rilevando che il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza e non aveva descritto in modo sufficiente la fattispecie concreta e il contenzioso pendente.

    Il principio

    In materia di detraibilità IVA per soggetti che svolgono attività miste (imponibili ed esenti), la questione di costituzionalità della norma che calcola il pro-rata deve essere sollevata con adeguata descrizione della fattispecie concreta e motivazione della rilevanza, altrimenti risulta inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è il pro-rata IVA?

    Il pro-rata è il metodo proporzionale per calcolare quanta parte dell’IVA assolta sugli acquisti può essere detratta dai soggetti che svolgono sia operazioni imponibili (con diritto a detrazione) sia operazioni esenti (senza diritto a detrazione).

    Le attività sanitarie sono esenti da IVA?

    Sì, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 19, del d.P.R. n. 633/1972, le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA. Ciò significa che chi le eroga non addebita IVA, ma non può nemmeno detrarre l’IVA pagata sugli acquisti.

    Qual era la tesi della ULSS rimettente?

    La ULSS sosteneva che il meccanismo del pro-rata non fosse adatto alle attività sanitarie, in quanto ledeva il principio di neutralità fiscale e non rispettava le direttive comunitarie in materia di IVA.

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  • Corte cost. n. 11/2010 – Riordino delle comunità montane e autonomia locale

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sul riordino delle comunità montane (art. 2, commi 17-18, l. n. 244/2007) e manifestamente inammissibili quelle sui commi 19-22 (sul piano di risparmio regionale), perché la Corte aveva già pronunciato sulla stessa normativa nella sentenza n. 237/2009 senza riscontrare vizi costituzionali.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007, art. 2, commi 17-22) aveva previsto un riordino delle comunità montane con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica: le Regioni dovevano adottare piani di riassetto che comportassero un risparmio di almeno un terzo dei fondi assegnati alle comunità montane per l’anno 2007. Alcune comunità montane piemontesi avevano impugnato la delibera regionale di riordino davanti al TAR Piemonte, che aveva a sua volta rimesso la questione alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Piemonte ha sollevato, con tre ordinanze del 2009, questioni di legittimità dell’art. 2, commi 17-22, l. n. 244/2007 in riferimento agli artt. 114, 117 (terzo, quarto e sesto comma), 118 e 119 della Costituzione. Giudice relatore Alfonso Quaranta.

    La decisione della Corte

    Le questioni sui commi 17 e 18 sono manifestamente infondate (la Corte li aveva già esaminati nella sent. n. 237/2009 senza riscontrare illegittimità); le questioni sui commi 19-22 sono manifestamente inammissibili perché il rimettente non ha prospettato censure ulteriori rispetto a quelle già scrutinate. Inammissibile anche l’intervento di una comunità montana non parte del giudizio a quo.

    Il principio

    La Corte può dichiarare manifestamente infondata una questione quando sia già stata scrutinata negativamente in relazione alle stesse censure, senza che il rimettente abbia portato argomenti nuovi. Il riordino delle comunità montane con finalità di risparmio rientra nella competenza statale di coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa è una comunità montana?

    È un ente locale di secondo livello, previsto dall’ordinamento italiano, che raggruppa i Comuni montani di una stessa zona per la gestione associata di funzioni e servizi. Gode di autonomia costituzionalmente garantita dall’art. 114 Cost.

    Le Regioni potevano non adeguarsi al piano di riordino statale?

    No: la legge n. 244/2007 attribuiva alle Regioni un mandato vincolante di riduzione della spesa, che è stato ritenuto legittimo dalla Corte nella sent. n. 237/2009 come espressione della competenza statale di coordinamento della finanza pubblica.

    Perché alcune questioni sono inammissibili e altre infondate?

    Le questioni sui commi 17-18, già esaminate nel merito, sono dichiarate manifestamente infondate. Le questioni sui commi 19-22, per i quali il rimettente non aveva addotto argomenti nuovi rispetto a quelli già vagliati, sono inammissibili per difetto di motivazione adeguata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 10/2010 – Livelli essenziali delle prestazioni sociali e tagli regionali

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate da Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria contro le norme del d.l. n. 112/2008 che imponevano tagli ai trasferimenti regionali per i servizi sociali gestiti dagli enti locali. La competenza esclusiva statale a determinare i livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m) prevale sulle competenze regionali concorrenti.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 112/2008 (conv. l. n. 133/2008) conteneva, all’art. 81, commi da 29 a 38-ter, disposizioni che ridimensionavano i trasferimenti erariali agli enti locali per i servizi sociali, imponendo tagli alle spese correnti delle Province e dei Comuni. Tre Regioni — Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria — hanno impugnato tali norme, contestando in particolare le modalità di raccordo con le competenze regionali e il mancato rispetto della leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria hanno impugnato l’art. 81, commi 29, 30 e da 32 a 38-ter del d.l. n. 112/2008, per violazione degli artt. 117 (quarto e sesto comma), 118 (primo e secondo comma) e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione. Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 38-ter (sollevata solo dalla Regione Piemonte in riferimento al quarto comma dell’art. 117) e non fondate le questioni relative ai commi 29, 30 e da 32 a 38-bis. La competenza a determinare i livelli essenziali delle prestazioni è esclusivamente statale e prevale sulle competenze regionali.

    Il principio

    La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.) spetta in via esclusiva allo Stato, anche in situazioni di emergenza economica. Le Regioni non possono invocare le proprie competenze per neutralizzare le norme statali di contenimento della spesa che incidano su tali livelli essenziali.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?

    Sono gli standard minimi di servizi e diritti sociali che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla Regione di residenza. La loro determinazione è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.).

    Le Regioni non possono opporsi ai tagli statali ai trasferimenti?

    Possono farlo nei limiti delle loro competenze costituzionali, ma non in relazione alla determinazione dei livelli essenziali. I tagli ai trasferimenti che incidono sulla spesa corrente degli enti locali rientrano nella competenza statale di coordinamento della finanza pubblica.

    Cosa ha stabilito la Corte sul comma 38-ter?

    Ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla sola Regione Piemonte per carenza di motivazione sulla violazione del quarto comma dell’art. 117 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 24/2010 – Lavoro a tempo determinato e sanatoria processuale dei contratti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, introdotto dal d.l. n. 112/2008, che aveva previsto una sanatoria per i giudizi pendenti sui contratti a termine stipulati prima del 2001. La questione è inammissibile perché il rimettente non ha adeguatamente descritto la fattispecie concreta.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, introdotto nel 2008, stabiliva che, con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001 e che fossero ancora oggetto di controversie pendenti, il risarcimento del danno spettante al lavoratore fosse limitato a una determinata misura. Il Tribunale di Pistoia dubitava della legittimità costituzionale di questa norma retroattiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, come introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, del d.l. n. 112/2008, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita retroattivamente il risarcimento spettante ai lavoratori per i contratti a termine illegittimi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione perché il giudice rimettente non ha descritto in modo sufficiente la fattispecie concreta e non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    La descrizione puntuale della fattispecie concreta e la motivazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo sono condizioni di ammissibilità dell’incidente di legittimità costituzionale, senza le quali la Corte non può procedere all’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001?

    Prevedeva che per le controversie pendenti sui contratti a tempo determinato stipulati prima del 2001, il risarcimento del danno al lavoratore fosse limitato, disciplinando retroattivamente i giudizi in corso.

    Cosa si intende per norma retroattiva nel diritto del lavoro?

    Una norma retroattiva modifica, con effetto sul passato, le conseguenze già prodotte da fatti o rapporti già costituiti. Nel lavoro a tempo determinato, la norma del 2008 interveniva su controversie già pendenti.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Il Tribunale di Pistoia non aveva descritto in modo esaustivo il caso concreto, rendendo impossibile per la Corte verificare se la questione fosse effettivamente rilevante per la decisione del giudizio principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 9/2010 – Incarichi dirigenziali regionali a soggetti esterni senza concorso

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge del Piemonte che consentiva di affidare il 30% degli incarichi di direttore regionale a soggetti esterni all’amministrazione senza richiedere che la professionalità esterna non fosse rinvenibile nell’organico regionale. La norma derogava eccessivamente al principio del concorso pubblico sancito dall’art. 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Piemonte n. 23/2008 (art. 24, comma 2), nel disciplinare gli uffici regionali e la dirigenza, prevedeva che fino al 30% dei posti di direttore regionale potesse essere affidato a soggetti «esterni» all’amministrazione, senza la condizione — presente invece nella normativa statale (art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001) — che la professionalità richiesta non fosse rinvenibile nel personale interno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 24, comma 2, l. reg. Piemonte n. 23/2008, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Giudice relatore Luigi Mazzella.

    La decisione della Corte

    Accoglimento: l’art. 24, comma 2, è dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 97 Cost. La deroga al concorso pubblico, ammissibile solo in presenza di specifiche esigenze di interesse pubblico non soddisfabili con professionalità interne, risulta nella specie priva di qualsiasi condizione limitativa.

    Il principio

    La deroga al principio del concorso pubblico per l’accesso agli uffici direttivi è costituzionalmente legittima solo se circoscritta a situazioni nelle quali la professionalità necessaria non è reperibile nei ruoli dell’amministrazione. Una norma che consente il conferimento in via ordinaria, senza tale condizione, a soggetti esterni eccede i limiti imposti dall’art. 97 Cost.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono sempre nominare dirigenti esterni?

    Sì, ma solo in misura limitata e alle condizioni fissate dalla legge: è necessario che la professionalità richiesta non sia presente nei ruoli interni e che l’incarico risponda a specifiche esigenze organizzative. Una norma che non contenga questi limiti è incostituzionale.

    Quale percentuale di dirigenti esterni è ammessa dalla normativa statale?

    L’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 fissa in via generale la quota degli incarichi conferibili a esterni, ma subordina sempre tale possibilità alla condizione che la competenza ricercata non sia reperibile nell’amministrazione.

    La questione fondata sull’art. 3 Cost. è stata esaminata?

    No: la Corte ha dichiarato assorbita la questione relativa all’art. 3 Cost. dopo aver accolto quella fondata sull’art. 97 Cost., ritenendo sufficiente quest’ultima per decidere.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 23/2010 – Responsabilità del conducente e danno a se stesso in incidente stradale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2054, primo comma, c.c., nella parte in cui non prevede il diritto al risarcimento del conducente danneggiato da un terzo. Il giudice rimettente chiedeva una pronuncia additiva che la Corte ritiene non spettarle nella forma richiesta.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2054, primo comma, del codice civile stabilisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il Tribunale di Siracusa si chiedeva se, in caso di incidente, il conducente avesse anche lui diritto al risarcimento da parte di un terzo quando il danno era stato causato dalla colpa di quel terzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 2054, primo comma, c.c. in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non considera l’ipotesi in cui la circolazione del veicolo abbia prodotto un danno alla stessa persona del conducente e non fa dipendere il diritto al risarcimento da parte di terzi dalla prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente chiedeva una pronuncia additiva che avrebbe richiesto scelte non costituzionalmente obbligate, eccedendo i poteri della Corte in sede incidentale. Non spettava alla Corte modellare una norma di favore per il conducente leso da terzi.

    Il principio

    Le pronunce additive della Corte costituzionale sono ammissibili solo quando il contenuto della norma da introdurre sia costituzionalmente obbligato, cioè quando non vi sia altra soluzione compatibile con la Costituzione. Quando la scelta normativa è rimessa alla discrezionalità del legislatore, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 2054, primo comma, c.c.?

    Prevede la presunzione di colpa del conducente per i danni causati dalla circolazione del suo veicolo a persone o cose, salvo prova contraria. Non disciplina espressamente il caso in cui il conducente stesso subisca un danno da un terzo.

    Il conducente può essere risarcito se viene danneggiato da un terzo?

    Sì, sulla base delle regole generali della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e delle norme sull’assicurazione obbligatoria R.C.A. La mancanza di una norma esplicita nell’art. 2054 non esclude il risarcimento.

    Cos’è una pronuncia additiva della Corte costituzionale?

    Una pronuncia additiva aggiunge alla norma impugnata un contenuto che essa non ha, per renderla conforme alla Costituzione. È ammissibile solo quando il contenuto da aggiungere è l’unico costituzionalmente obbligato.

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