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L’ordinanza n. 201 del 2011 ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Verona affinché rivaluti la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 219-bis, comma 2, del Codice della strada, che prevedeva la decurtazione di punti dalla patente anche per chi conduceva veicoli (come biciclette) per i quali la patente non era richiesta. La norma era stata abrogata successivamente all’ordinanza di rimessione.

Di cosa si tratta

L’art. 219-bis, comma 2, del Codice della strada (introdotto dalla legge n. 94/2009) prevedeva che, in caso di violazione del codice della strada commessa alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente, trovassero comunque applicazione le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente e le disposizioni in materia di patente a punti. Il Giudice di pace di Verona solevò la questione nell’ambito di un giudizio avverso un verbale di contestazione a una ciclista cui erano stati decurtati cinque punti dalla patente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Verona (ordinanza del 15 giugno 2010, r.o. n. 321/2010) solevò questione di legittimità costituzionale dell’art. 219-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento nella applicazione delle sanzioni personali tra conducenti di veicoli con e senza obbligo di patente.

La decisione della Corte

Successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 219-bis, comma 2, fu abrogato dall’art. 43, comma 6, della legge n. 120/2010 (nuovo codice della strada), con decorrenza dal 30 luglio 2010. La Corte, a prescindere dai profili di inammissibilità rilevati (carenza di motivazione sulla rilevanza e sull’asserita violazione dell’art. 97 Cost.), ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente perché operi una nuova valutazione della rilevanza alla luce dello jus superveniens. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.

Il principio

Quando, dopo la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, interviene una modifica normativa che abroga la disposizione censurata, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente affinché questi rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo (jus superveniens). È compito del giudice a quo verificare se la nuova disciplina sia applicabile al giudizio pendente.

Domande e risposte

Può essere decurtata la patente a chi guida una bicicletta?

Con l’abrogazione dell’art. 219-bis, comma 2, operata dalla legge n. 120/2010, è venuta meno la norma che prevedeva la decurtazione dei punti dalla patente per chi commetteva infrazioni alla guida di veicoli per i quali la patente non è richiesta (come i velocipedi). Pertanto, dal 30 luglio 2010, chi guida una bicicletta non può subire decurtazioni della patente per infrazioni stradali.

Che cos’è la restituzione degli atti al giudice rimettente?

La restituzione degli atti è una pronuncia con cui la Corte Costituzionale non decide nel merito la questione ma la rinvia al giudice a quo, invitandolo a rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata. Non è una pronuncia di inammissibilità definitiva: il giudice può risollevare la questione con una nuova ordinanza.

Perché la Corte ha rilevato anche profili di inammissibilità?

L’ordinanza di rimessione presentava carenze: non motivava adeguatamente la rilevanza della questione e non spiegava perché la norma violasse l’art. 97 Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione), parametro evocato in modo generico. La restituzione degli atti era comunque necessaria per il sopraggiunto jus superveniens.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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