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L’ordinanza n. 200 del 2011 dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno illegale) sollevate dai Giudici di pace di Lonigo e Valdagno, e dichiara la manifesta inammissibilità anche delle questioni sollevate dal Giudice di pace di Nardò. Le questioni erano già state esaminate dalla Corte con sentenza n. 250/2010, che aveva dichiarato non fondata la medesima questione.
Di cosa si tratta
L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla legge n. 94/2009 (pacchetto sicurezza), punisce con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione. Diversi Giudici di pace, investiti di processi penali a carico di cittadini extracomunitari imputati di questa contravvenzione, dubitarono della costituzionalità della norma, ritenendola in contrasto con vari articoli della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Lonigo e il Giudice di pace di Valdagno sollevarono questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 27 della Costituzione e ai principi di ragionevolezza e offensività. Il Giudice di pace di Nardò solevò analoghe questioni anche sull’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 e sull’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 97 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Per quelle dei Giudici di pace di Lonigo e Valdagno, la Corte rileva che le questioni erano già state decise con sentenza n. 250/2010, che aveva dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 10-bis, sicché i rimettenti avrebbero dovuto tener conto di quel precedente. Per le questioni del Giudice di pace di Nardò, la Corte riscontra difetti di motivazione sulla rilevanza. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.
Il principio
Quando la Corte Costituzionale ha già deciso nel merito su una questione di legittimità costituzionale identica, il giudice rimettente che intende sollevare la medesima questione deve confrontarsi analiticamente con tale precedente, motivando perché ritenga comunque la questione non manifestamente infondata. Il mero riproporla senza tali argomentazioni la rende manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Il reato di clandestinità era costituzionale secondo la Corte?
Sì, almeno secondo la sentenza n. 250/2010 che aveva dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 10-bis. La Corte aveva ritenuto la norma compatibile con i parametri costituzionali evocati. Il reato di immigrazione irregolare fu poi abrogato dalla legge n. 67/2014 che lo sostituì con un illecito amministrativo.
Perché i Giudici di pace continuavano a sollevare la medesima questione?
I giudici rimettenti ritenevano che i presupposti del giudizio fossero diversi o che vi fossero argomenti non esaminati nel precedente. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le questioni non presentassero elementi di novità sufficienti a giustificarne l’ulteriore esame.
Che cosa prevede l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 oggetto di una delle questioni?
L’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, introdotto dalla legge n. 94/2009, disciplina la competenza del Giudice di pace in materia di espulsione come sanzione sostitutiva nel procedimento per il reato di cui all’art. 10-bis del T.U. Immigrazione.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili dell’uomo, parametro evocato dai giudici rimettenti
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 27 della Costituzione — principio di personalità della responsabilità penale, parametro evocato
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